Indici  delle leggi
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Legge 20 febbraio 2006, n. 79

"Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell' Esercito"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006


 

Art. 1.

    1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell’Amministrazione della difesa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all’area funzionale C, posizione economica C1.

    2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33 unità.
    3.  L’assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.  117.
    4. Al fine di salvaguardare l’operatività dell’impiego delle Forze armate nelle missioni all’estero, assicurando la necessaria continuità didattica nell’addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall’anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il concorso è riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito una specifica professionalità nell’espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all’applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.

Art. 2.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.