Legge 8 febbraio 2006, n. 61
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006
(Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni)
1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dallaccordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata listituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3.
2. Allistituzione delle zone
di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dellambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività
culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli
Stati il cui territorio è adiacente al territorio dellItalia
o lo fronteggia.
3. I limiti esterni delle zone di
protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati
interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti
accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il
tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante
dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano
e di quello dello Stato interessato di cui al comma 2.
(Applicazione della normativa allinterno delle zone di protezione ecologica)
1. Nellambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi dellarticolo 1 lItalia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dellambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per lItalia.
2. Entro le zone di protezione ecologica
si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera
e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano,
del diritto dellUnione europea e dei trattati internazionali in vigore
per lItalia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi
di inquinamento marino, ivi compresi linquinamento da navi e da acque
di zavorra, linquinamento da immersione di rifiuti, linquinamento
da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e
linquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di
protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico
e storico.
3. La presente legge non si applica
alle attività di pesca.