Legge 14 febbraio 2006, n. 56
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
1. Allarticolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Nei giudizi davanti alla corte
dassise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in
luogo del giudice provvede il presidente della corte».