Legge 6 febbraio 2006, n. 34
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006
1. Le disposizioni dellarticolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente allacquisto o allassegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1º gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sulledilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
2. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dellassegnazione in proprietà individuale, ai sensi dellarticolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale.
1. I benefici derivanti dalla presente
legge si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione
vigente.