Legge 15 dicembre 2005, n. 279
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2006
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dellambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché lAccordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dallarticolo XVI dellAccordo stesso.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dallanno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dallattuazione
della presente legge anche ai fini dellapplicazione dellarticolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma,
n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Agli eventuali nuovi o maggiori
oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dellItalia
del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dellarticolo
1, comma 3, dellAllegato III alla Decisione VII/2, di cui allarticolo
1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.