Indici  delle leggi
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Legge 15 dicembre 2005, n. 277

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l’Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l’Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all’articolo 76 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si omette il testo della Convenzione