Legge 28 dicembre 2005, n. 263
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 209
1. Allarticolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice istruttore fissa altresì
una nuova udienza se deve procedersi a norma dellarticolo 185»;
2)
il sesto comma è sostituito dai seguenti:
«Se richiesto, il giudice concede alle parti
i seguenti termini perentori:
1)
un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate
alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e
delle conclusioni già proposte;
2)
un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni
nuove, o modificate dallaltra parte, per proporre le eccezioni che
sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per lindicazione
dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3)
un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva lapplicazione dellarticolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando ludienza di cui allarticolo 184 per lassunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti dufficio
mezzi di prova con lordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte
può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con
la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione
ai primi nonchè depositare memoria di replica nellulteriore
termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere
ai sensi del settimo comma.
Con lordinanza che ammette le
prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile,
il libero interrogatorio delle parti; allinterrogatorio disposto
dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma»;
3)
al settimo comma, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al settimo comma»;
b) allarticolo
184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
al primo comma, le parole: «dal sesto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dal settimo comma»;
2) il secondo comma è abrogato.
2. Allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le
seguenti:
«c-quater)
allarticolo 185, al primo comma è premesso il seguente:
Il giudice istruttore, in caso di richiesta
congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di
interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore
ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione
personale a norma dellarticolo 117. Quando è disposta la comparizione
personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa.
La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura
privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della
parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della
causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma
dellarticolo 116;
c-quinquies) allarticolo 187, quarto comma, le parole: di cui allarticolo 184 sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo 183, ottavo comma».
3. Allarticolo 2, comma 3, lettera e),
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1),
allarticolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:
«2) le scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonchè
gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente
la stessa efficacia»;
2)
al numero 3) del secondo comma, le parole: «o le scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi
contenute» sono soppresse;
3)
al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dellarticolo
480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero
2) del secondo comma»;
b) al numero 5),
all articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
al secondo comma, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle
seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole:
«in mancanza» sono inserite le seguenti: «ovvero in caso
di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio
eletto»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il pignoramento deve inoltre contenere lavvertimento
che il debitore, ai sensi dellarticolo 495, può chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari allimporto
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo
del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione,
sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in
cancelleria, prima che sia disposta la vendita o lassegnazione a
norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad
una somma non inferiore ad un quinto dellimporto del credito per
cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti
effettuati di cui deve essere data prova documentale»;
3)
al quinto comma, le parole: «di cui allarticolo 499, terzo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui allarticolo 499, quarto
comma»;
c) il numero 7)
è sostituito dal seguente:
«7) larticolo 499 è sostituito
dal seguente:
Art. 499. - (Intervento). Possono
intervenire nellesecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori
che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni
pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione
risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di
somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui allarticolo
2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato
prima che sia tenuta ludienza in cui è disposta la vendita
o lassegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere
lindicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda
per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione
di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per lesecuzione. Se lintervento ha luogo per un
credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma,
al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, lestratto
autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti
disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo
che interviene nellesecuzione deve notificare al debitore, entro
i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonchè
copia dellestratto autentico notarile attestante il credito se lintervento
nellesecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti
tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare,
con atto notificato o alludienza in cui è disposta la vendita
o lassegnazione, lesistenza di altri beni del debitore utilmente
pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti
di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
lestensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non
estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro
il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere
loro preferito in sede di distribuzione.
Con lordinanza con cui è
disposta la vendita o lassegnazione ai sensi degli articoli 530,
552 e 569 il giudice fissa, altresí, udienza di comparizione davanti
a sè del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo,
disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dellordinanza
e la data fissata per ludienza non possono decorrere più di
sessanta giorni.
Alludienza di comparizione il
debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo
gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando
in questultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare,
si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo
interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento
rileva comunque ai soli effetti dellesecuzione. I creditori intervenuti
i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano
alla distribuzione della somma ricavata per lintero ovvero limitatamente
alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale.
I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti
dal debitore hanno diritto, ai sensi dellarticolo 510, terzo comma,
allaccantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che
ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi
alludienza di cui al presente comma, lazione necessaria affinchè
essi possano munirsi del titolo esecutivo»;
d) dopo il numero
7) è inserito il seguente:
«7-bis) Larticolo 500 è
sostituito dal seguente:
Art. 500. - (Effetti dellintervento).
Lintervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti
e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione
della somma ricavata, a partecipare allespropriazione del bene pignorato
e a provocarne i singoli atti»;
e) il numero 8)
è sostituito dal seguente:
«8) larticolo 510 è sostituito
dal seguente:
Art. 510. - (Distribuzione della somma
ricavata). Se vi è un solo creditore pignorante senza
intervento di altri creditori, il giudice dellesecuzione, sentito
il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di
quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata
è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni
contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione
e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti
privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte
riconosciuti dal debitore.
Laccantonamento è disposto
dal giudice dellesecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè
i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso,
per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato,
su istanza di una delle parti o anche dufficio, il giudice dispone
la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore procedente
e dei creditori intervenuti, con leccezione di coloro che siano già
stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della
somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano
nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per
la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima
che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti
creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo
esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo
lulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia
decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore
o al terzo che ha subito lespropriazione»;
f) al numero 17), allarticolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a un commercialista»;
g) dopo il numero 17) è inserito il seguente:
«17-bis) allarticolo 534-ter,
le parole: con incanto sono soppresse e la parola: notaio,
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: professionista»;
h) al numero 20.2),
allarticolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I provvedimenti di cui ai commi che precedono
sono pronunciati con ordinanza non impugnabile»;
i) il numero 21)
è sostituito dal seguente:
«21) allarticolo 560, i commi terzo
e quarto sono sostituiti dai seguenti:
Il giudice dellesecuzione dispone,
con provvedimento non impugnabile, la liberazione dellimmobile pignorato,
quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo
stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione,
se concessa in precedenza, ovvero quando provvede allaggiudicazione
o allassegnazione dellimmobile.
Il provvedimento costituisce titolo
esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nellinteresse
dellaggiudicatario o dellassegnatario se questi non lo esentano.
Il giudice, con lordinanza di
cui al terzo comma dellarticolo 569, stabilisce le modalità
con cui il custode deve adoperarsi affinchè gli interessati a presentare
offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in
ogni caso, previa autorizzazione del giudice dellesecuzione, allamministrazione
e alla gestione dellimmobile pignorato ed esercita le azioni previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità»;
l) al numero 25),
allarticolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
al secondo comma, le parole: «e delle mappe censuarie, il certificato
di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data
non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso» sono soppresse
e, dopo le parole: «allimmobile pignorato» sono inserite
le seguenti: «effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione
del pignoramento»;
2) al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non è concessa,» sono inserite le seguenti: «oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,»;
m) al numero 26),
allarticolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
al secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è
sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,»;
n) dopo il numero
26) è inserito il seguente:
«26-bis) allarticolo 570, le
parole: e del valore dellimmobile determinato a norma dellarticolo
568 sono sostituite dalle seguenti: , del valore dellimmobile
determinato a norma dellarticolo 568, del sito Internet sul quale
è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito
telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore»;
o) al numero 27),
allarticolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
al primo comma, le parole: «Se un termine più lungo non è
fissato dallofferente, lofferta non può essere revocata
prima di venti giorni» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Lofferta è irrevocabile, salvo
che:
1) il giudice disponga
la gara tra gli offerenti di cui allarticolo 573;
2) il giudice
ordini lincanto;
3) siano decorsi
centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;
p) al numero 27), allarticolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: «anche in questi casi» sono soppresse;
q) al
numero 31), allarticolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato,
al quinto comma, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono
sostituite dalle seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento
partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite
le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;
r) al
numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
allarticolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1.1)
al primo comma, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle
seguenti: «decide di non»;
1.2) al secondo comma, le parole: «In questultimo caso il giudice può» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice può altresí»;
2)
larticolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato
è sostituito dal seguente:
«Art. 591-bis. (Delega delle
operazioni di vendita). Il giudice dellesecuzione, con
lordinanza con la quale provvede sullistanza di vendita ai
sensi dellarticolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati,
delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un
avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui
allarticolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente
codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità
indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza
il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate,
le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle
offerte ai sensi dellarticolo 571 e il luogo ove si procede allesame
delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni delleventuale
incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dellimmobile a norma dellarticolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dallesperto nominato dal giudice ai sensi dellarticolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dellarticolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti
previsti dallarticolo 570 e, ove occorrenti, dallarticolo 576,
secondo comma;
3) alla deliberazione
sullofferta a norma dellarticolo 572 e agli ulteriori adempimenti
di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni
dellincanto e allaggiudicazione dellimmobile a norma
dellarticolo 581;
5) a ricevere
o autenticare la dichiarazione di nomina di cui allarticolo 583;
6) sulle offerte
dopo lincanto a norma dellarticolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui allarticolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza
di assegnazione di cui allarticolo 590;
8) alla fissazione
del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte dacquisto
ai sensi dellarticolo 591;
9) alla fissazione
dellulteriore incanto nel caso previsto dallarticolo 587;
10) ad autorizzare
lassunzione dei debiti da parte dellaggiudicatario o dellassegnatario
a norma dellarticolo 508;
11) alla esecuzione
delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale
del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti
volontari di trasferimento nonchè allespletamento delle formalità
di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice
dellesecuzione ai sensi dellarticolo 586;
12) alla formazione
del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dellesecuzione
che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dellarticolo
596;
13) ad ordinare
alla banca o allufficio postale la restituzione delle cauzioni e
di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione
ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli
stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nellavviso di cui allarticolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dellesecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dellesecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nellordinanza di cui al primo comma. Allavviso si applica larticolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede
altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita,
che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse
si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione
delle attività svolte, la dichiarazione dellaggiudicazione
provvisoria con lidentificazione dellaggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente
dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la
procura speciale di cui allarticolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato
nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso
al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo
con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590,
secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento
e trasmette senza indugio al giudice dellesecuzione il fascicolo.
Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato
di destinazione urbanistica dellimmobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del
fascicolo al giudice dellesecuzione nel caso in cui non faccia luogo
allassegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dellarticolo
591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile
lopposizione di cui allarticolo 617.
Le somme versate dallaggiudicatario
sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui allarticolo
586 restano riservati al giudice dellesecuzione in ogni caso di delega
al professionista delle operazioni di vendita»;
s) al numero 42), allarticolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Listanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dellincanto. Sullistanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se laccoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dellarticolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima»;
t) dopo il numero 43), è aggiunto il seguente:
«43-bis) allarticolo 631, primo
comma, dopo le parole: alludienza sono inserite le seguenti:
, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,».
4. Allarticolo 2, comma 3, lettera e-ter),
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, allarticolo 709-bis del
codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «,
quarto, quinto, sesto e settimo» sono sostituite dalle seguenti: «e
dal quarto e al decimo»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per laffidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».
5. Allarticolo 2, comma 3-ter, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera
a) è inserita la seguente:
«a-bis) dopo
larticolo 161 è inserito il seguente:
Art. 161-bis. (Rinvio della vendita
dopo la prestazione della cauzione). Il rinvio della vendita
può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti
che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice»;
b) alla lettera
b), allarticolo 169-bis ivi richiamato, le parole:
«e ai dottori commercialisti» sono sostituite dalle seguenti:
«e ai commercialisti»;
c)
alla lettera c), allarticolo 169-ter ivi richiamato,
le parole: «, dei dottori commercialisti e esperti contabili»
sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;
d) dopo
la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) larticolo
173 è abrogato»;
e) alla lettera
d) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
allarticolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero
6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione
o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla
vigente normativa»;
2)
allarticolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole:
«con incanto» sono soppresse;
3)
dopo larticolo 173-quater ivi richiamato, è aggiunto
il seguente:
«Art. 173-quinquies. (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte dacquisto). Il giudice, con lordinanza di vendita di cui allarticolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dellarticolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante laccredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
Laccredito di cui al primo comma
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine
entro il quale possono essere proposte le offerte dacquisto.
Quando lofferta presentata con
le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per
il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni»;
f) alla lettera
e) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
allarticolo 179-bis ivi richiamato, le parole: «, dottori
commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti:
«e commercialisti»;
2) allarticolo 179-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».
6. Allarticolo 2 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-quater e
3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di cui al
comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1º gennaio
2006.
3-quinquies. Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in
vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive
pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già
stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con losservanza delle
norme precedentemente in vigore. Lintervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1º gennaio
2006».
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dallarticolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
92, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono
altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice
può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;
b) allarticolo
136 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il biglietto è consegnato dal cancelliere
al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso allufficiale
giudiziario per la notifica»;
2)
dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Le comunicazioni possono essere eseguite
a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
c) allarticolo
145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può
anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona
fisica che rappresenta lente qualora nellatto da notificare
ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio
e dimora abituale»;
2)
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
alla persona fisica che rappresenta lente qualora nellatto
da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale»;
3)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se la notificazione non può essere
eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
indicata nellatto, che rappresenta lente, può essere
eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;
d) larticolo
147 è sostituito dal seguente:
«Art. 147. (Tempo delle notificazioni).
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore
21»;
e) allarticolo
149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, al momento della consegna del plico allufficiale giudiziario
e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dellatto»;
f) allarticolo
155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La proroga prevista dal quarto comma si applica
altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti
fuori delludienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;
g) allarticolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
h)
allarticolo 170, quarto comma, lultimo periodo è sostituito
dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti,
in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione
di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione
deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile il numero di telefax o lindirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;
i)
allarticolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Se listanza è proposta fuori dalludienza
il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per
la notificazione»;
l)
allarticolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Se listanza è proposta fuori dalludienza
il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per
la notificazione»;
m)
allarticolo 186-quater, il quarto comma è sostituito
dal seguente:
«Lordinanza acquista lefficacia
della sentenza impugnabile sulloggetto dellistanza se la parte
intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza
o dalla comunicazione, con ricorso notificato allaltra parte e depositato
in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;
n) allarticolo
255, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se il testimone regolarmente intimato non
si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione
oppure disporne laccompagnamento alludienza stessa o ad altra
successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione
senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;
o) allarticolo
256, le parole: «Il giudice può anche ordinare larresto
del testimone» sono soppresse;
p) allarticolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Nellipotesi prevista dal terzo comma
restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza
di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dellarticolo
183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del
terzo»;
q) larticolo
283 è sostituito dal seguente:
«Art. 283. (Provvedimenti sullesecuzione
provvisoria in appello). Il giudice dellappello, su istanza
di parte, proposta con limpugnazione principale o con quella incidentale,
quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità
di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte lefficacia
esecutiva o lesecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;
r) allarticolo
293, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La parte che è stata dichiarata contumace
può costituirsi in ogni momento del procedimento fino alludienza
di precisazione delle conclusioni»;
s) allarticolo
642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,»
sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione
sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e
la parola: «ma» è soppressa;
t) allarticolo
787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite
dalle seguenti: «il professionista delegato»;
u) allarticolo
788 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando occorre procedere alla vendita di
immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dellarticolo
569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della
vendita»;
2)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La vendita si svolge davanti al giudice istruttore.
Si applicano gli articoli 570 e seguenti»;
3)
al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla
seguente: «professionista».
2. Allarticolo 103 delle disposizioni per
lattuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma,
le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette
giorni»;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Lintimazione a cura del difensore contiene:
1) lindicazione della
parte richiedente e della controparte, nonchè gli estremi dellordinanza
con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome
ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno,
lora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti
al quale la persona deve presentarsi;
4) lavvertimento
che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona
citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».
3. Allarticolo 18 del regolamento di cui
al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma,
le parole: «, ancorchè festivo» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
1. Allarticolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «e non sono trascorsi venti anni dalla» sono inserite le seguenti: «trascrizione della»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «notificato e trascritto, nei confronti del donatario» sono inserite le seguenti: «e dei suoi aventi causa».
1. Allarticolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il notificante di cui allarticolo
1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge
può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate
dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In tal caso:
a) il notificante
esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale
trasmettendoli per via telematica allufficio postale, sottoscritti
con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero
di registro cronologico di cui allarticolo 8;
b)
lufficio postale trae dallatto ricevuto telematicamente un
originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi
il timbro di vidimazione. Lufficio postale compila, quindi, le buste
ed i moduli di cui allarticolo 2 e, inserita la copia o le copie
nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario,
restituendo allavvocato notificante, sempre a mezzo del servizio
postale, loriginale dellatto vidimato, con la relazione di
notificazione;
c)
su espressa richiesta dellavvocato notificante, formulata con la
trasmissione dellatto, lufficio postale dà conferma
in via telematica dellavvenuta consegna dellatto».
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dellassegno ai sensi dellarticolo 5 deve intendersi lavvenuto riconoscimento dellassegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.