Indici  delle leggi
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Legge 15 novembre 2005, n. 239

"Disposizioni in materia di spettacolo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2005



ART. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validitā ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalitā di erogazione dei contributi alle attivitā dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attivitā culturali.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: "annualmente" č soppressa.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.