Legge 17 agosto 2005, n. 174
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
(Princìpi generali)
1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dellattività professionale di acconciatore ai sensi dellarticolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative allesercizio di tale attività.
2. Lesercizio dellattività
professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà
di iniziativa economica privata ai sensi dellarticolo 41 della Costituzione.
La presente legge è volta ad assicurare lesercizio dellattività,
lomogeneità dei requisiti professionali e la parità
di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché
la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente
legge si applicano a tutte le imprese che svolgono lattività
di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque
tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
(Definizione ed esercizio dellattività di acconciatore)
1. Lattività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere laspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Lesercizio dellattività
di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento
del comune, previo accertamento del possesso dellabilitazione professionale
di cui allarticolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme
sanitarie.
3. Lattività di acconciatore
può essere svolta anche presso il domicilio dellesercente
ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità
di esercitare lattività di acconciatore nei luoghi di cura
o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per
i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento
dellattività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui
al comma 1 possono essere svolti anche con lapplicazione dei prodotti
cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni. Alle imprese esercenti lattività di acconciatore,
che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici,
parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai
servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per leffettuazione dei trattamenti
e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti lattività
di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti
allimpresa, purché in possesso dellabilitazione prevista
dallarticolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma
sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste
dalla legge.
7. Lattività professionale
di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista
anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante
la costituzione di una società. È in ogni caso necessario
il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati
al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure
e pedicure estetico.
(Abilitazione professionale)
1. Per esercitare lattività di acconciatore è necessario conseguire unapposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso unimpresa di acconciatura, da effettuare nellarco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso unimpresa di acconciatura, da effettuare nellarco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nellarco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo
di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di
titolare dellimpresa o socio partecipante al lavoro, dipendente,
familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente
come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo allesercizio
dellattività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati
a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati
o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dellimpresa
dove viene esercitata lattività di acconciatura deve essere
designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro,
di un familiare coadiuvante o di un dipendente dellimpresa, almeno
un responsabile tecnico in possesso dellabilitazione professionale
di cui al presente articolo.
6. Lattività professionale
di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati
membri dellUnione europea in conformità alle norme vigenti
in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali
nel quadro dellordinamento comunitario sul diritto di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi.
(Competenze delle regioni)
1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano lattività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e lorganizzazione degli esami di cui allarticolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui allarticolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle
esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire
lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per lesercizio
delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. Lattività svolta dalle
regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti
finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
b)
favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità
dei servizi per il consumatore, anche attraverso ladozione di un
sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento
del servizio;
c)
promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle
condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire
condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dellattività
per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento
degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo
e il procedimento amministrativo di avvio dellattività.
4. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Sanzioni)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
(Norme transitorie)
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
2. I soggetti che alla data di entrata
in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore
o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica
di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dellarticolo
3.
3. I soggetti che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni
comunali di cui allarticolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,
e successive modificazioni, rilasciate per lesercizio delle attività
di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della
denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente
per lesercizio dellattività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica
di barbiere e che intendano ottenere labilitazione di cui allarticolo
3, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, labilitazione di cui allarticolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b)
a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato
ai sensi del comma 1 dellarticolo 3;
c)
a sostenere lesame previsto dal comma 1 dellarticolo 3.
6. Coloro che hanno maturato unesperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere lesame di cui allarticolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, lattività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
(Termine di applicazione della legislazione vigente)
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161,
la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735,
in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione
fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi
recati dalla presente legge.