Legge 27 luglio 2005, n. 154
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2005
(Carriera dirigenziale penitenziaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare lordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale dellAmministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso, nonchè il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo allinterno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dellamministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;
b) previsione
dellaccesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado
iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dallesterno;
c) individuazione
della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle
qualifiche indicate nellalinea del presente comma, destinando allo scopo anche le
risorse di organico previste dallarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dallarticolo 50, comma
9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) previsione di un
procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale
penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale
per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui
contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla
determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della
dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in
una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di
responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene
lorario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità,
laspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e
i permessi sindacali;
e) individuazione di
criteri obiettivi per lavanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio
per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità
assunte, dei percorsi di formazione seguiti;
f) individuazione,
nellorganizzazione degli uffici centrali e periferici dellAmministrazione
penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera
dirigenziale penitenziaria;
g) previsione
dellapplicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle
disposizioni di cui allarticolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e
successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la
mobilità;
h) previsione della
copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte
dellAvvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio
con estranei allamministrazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quaranta giorni dallassegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere.
(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria)
1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dellarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«1-ter. In deroga allarticolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento».
(Esecuzione penale esterna)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo III del titolo II è sostituita dalla seguente: «ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA»;
b) larticolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (Uffici locali di esecuzione penale
esterna). 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal
Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento
adottato dal Ministro ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta
dellautorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per
lapplicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le
indagini socio-familiari per lapplicazione delle misure alternative alla detenzione
ai condannati;
c) propongono
allautorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che
chiedono di essere ammessi allaffidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
d) controllano
lesecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne
riferiscono allautorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di
modificazione o di revoca;
e) su richiesta
delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon
esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni
altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».
2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.
3. Le risorse e il personale previsti per i
centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge
sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
4. Dalle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dellAmministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dellAmministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonchè gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallarticolo 1,
comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure
professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue linquadramento
nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo,
secondo la posizione nello stesso occupata.
3. Nelle more dellentrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dallarticolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del
personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale
già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni
previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.
4. Allarticolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere a), b), d), e) ed l)
sono abrogate.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dallanno 2005.
2. Per lattuazione delle disposizioni di
cui allarticolo 1, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 70.711 annui a decorrere dallanno 2005.
3. Allonere complessivo di cui ai commi 1 e 2
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dallanno 2005,
dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 33, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze
provvede al monitoraggio dellattuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica,
valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.