Legge 12 luglio 2005, n. 153
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2005
(Autorizzazione alladesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sullimmatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
(Registro nazionale di immatricolazione)
1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
2. LAgenzia spaziale italiana (ASI) cura
listituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonché le annotazioni,
che discendono dallapplicazione della Convenzione di cui allarticolo 1.
3. Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni
oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:
a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato;
b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.
4. I soggetti di cui al comma 3 notificano allASI i lanci
effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:
a) il nome dello Stato o degli
Stati di lancio, come definiti allarticolo I, lettera a), della Convenzione;
b) il nome o un
appropriato appellativo delloggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;
c) la data, il
territorio o il luogo di lancio;
d) la funzione
generale e i parametri orbitali basici delloggetto spaziale, inclusi il periodo
nodale, linclinazione, lapogeo e il perigeo.
5. I soggetti di cui al comma 3 notificano allASI leventuale abbandono dellorbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.
6. LASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.