Legge 8 luglio 2005, n. 137
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005
ART. 1.
1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), č soppressa la parola: «penale»;
b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
c) dopo il numero 3) č inserito il seguente:
«3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestą genitoriale nei confronti della
persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non č stato
reintegrato nella potestą alla data di apertura della successione della medesima».