Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di
Stato
1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: "Nell'ambito delle procedure e nei
limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio" sono aggiunte
le seguenti: "degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di
difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza antincendio, nonche"; conseguentemente, la lettera h)
del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: "h) dei vincitori
di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli
arsenali della Marina militare ed espletati alla data del
30 settembre 2004".
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza
pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e'
assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze
armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie
per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative
ai bandi di concorso emanati ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97,
541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze
connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, entro
il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460
euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata l'assunzione, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima
legge n. 311 del 2004, fino a 189 agenti ausiliari trattenuti
della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente
ausiliario di leva della Polizia di Stato.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali
autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e
97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno,
nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548,
lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di,
17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di
leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi
nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della
copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini
della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18,
comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e
decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
4-bis. Fatte salve le priorita' di cui al comma 2, le
autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato,
devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento
delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale
assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per
esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore
della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3
dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato,
indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con
decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio
2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero
dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004.
Art. 1-bis.
Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di
Stato
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione
alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente
superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato,
di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e'
rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.
2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale
medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima
di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore
Centrale di Sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di
dirigente generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero
rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici
previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica
nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima
tabella.
3. E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della
Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per
le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta
qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di
dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di
cui alla predetta tabella A.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli
oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione
organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e
perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1087 unita'.
Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo
contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo,
dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici,
e in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi
dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il
quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal
quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 1-ter.
Commissioni sanitarie
1. Al fine di un piu' razionale impiego delle risorse,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a
stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il
Corpo nazionale dei vigili del Fuoco per la prestazione di servizi
sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite
commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del
rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e'
prevista la collegialita' del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento delle
commissioni, nonche' le disposizioni di adeguamento del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono
determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 1-quater.
Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del
Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato,
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli
articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di
Polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio
ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione,
rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della
giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del
Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti
alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi
per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo
assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei
Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali
provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura
assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento delle
attivita' istituzionali dello stesso personale.
Art. 1-quinquies.
Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le
Forze di polizia e le Forze armate
1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione
dell'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari
a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei
dirigenti delle Forte di polizia e delle Forze armate e' stanziata la
somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare
osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti
attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno
appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della
normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo,
il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia
e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 1-sexies.
Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia
1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
"556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554
e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio
1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le
rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un
trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo
periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non
inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.".
Art. 2.
Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei
carabinieri
1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al
fine di garantire la funzionalita' e l'operato dei comandi, degli
enti e delle unita' dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della
difesa puo' autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di
euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri
ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva
obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma
quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del
presente articolo e' corrisposto il trattamento economico pari a
quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se
richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale
non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di
cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di
cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della
stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle
modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2-bis.
Norme in materia di Corso d'istituto per gli ufficiali dei
carabinieri
1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita'
espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni.
Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita
commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle
valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria,
approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono
comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa".
Art. 3.
Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale
dello Stato
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti
attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno
2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici
della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le
modalita' previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che
vi prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la
copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i
concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto
2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della
copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2,
lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste
dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta
servizio di leva in qualita' di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice
ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per
l'assunzione di fino a 63 allievi operatori del Corpo forestale
dello Stato.
2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati
standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge
6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' sostituita
dalla tabella B allegata al presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e'
fissata in 616 unita'.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e
2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 3-bis.
Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale
1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle
disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto
all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque
giorni, la stessa amministrazione ferma restando l'applicazione degli
articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla
ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel limite del 30
per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del
regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in
materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali,
di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127,
in conformita' al parere di congruita' rilasciato dal competente
Consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di
rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di pignoramento o cessione dello stipendio.
Art. 4.
Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e
di coordinamento delle Forze di polizia
1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui
al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento
tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e
amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme
restando le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione
centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso
Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine della
Polizia di Stato, a cui e' preposto un prefetto. Conseguentemente,
all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3,
della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le
parole, rispettivamente: "di cui alla lettera a) dell'articolo 5" e
"di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5.".
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza
della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti
della carriera prefettizia e della Polizia di Stato.
A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e'
soppressa la funzione di "direttore della scuola di perfezionamento
per le forze di polizia", che e' attribuita, alternativamente, ad un
dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di
divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione
della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con
il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e
con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla
voce "Dirigente generale di pubblica sicurezza", ferma restando la
relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione: "direttore
della scuola di perfezionamento per le forze di polizia";
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone, ferma restando
la dotazione del personale effettivamente in servizio,
corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle
competenze, nonche' delle piante organiche e dei mezzi della
Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza.
<b>Art. 5.
Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi
finalizzati all'ammodemamento ed al potenziamento tecnologico dei
mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al
capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003,
eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti,
sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura
dell'esercizio 2005.
Art. 6.
Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
1. Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
"544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti
finalita':
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati
assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi inigratori e di
asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al
contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata
provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in
particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul
territorio dello Stato".
Art. 7.
Operativita' del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
1. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del soccorso
aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso
l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per
quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione
economica C 2, gia' autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti
di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista
esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la
dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro
dell'interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per
le procedure di reclutamento di cui al comnma 1, in relazione alla
specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
Art. 7-bis.
Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi
1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti
pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni,
sono erogati con le stesse modalita' e condizioni stabilite
dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto
2000, n. 246.
Art. 8.
Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto
d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Le somme stanziate al comma 1 dell'articolo 6 della legge
30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2005.
Art. 8-bis.
Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di
progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi
di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di
cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio
presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione
alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica
di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si
provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro
dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente
alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal
1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli
uflici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi
presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici
periferici.".
Art. 8-ter.
Modifiche in tema di rappresentanza militare
1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive
modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e
sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e
regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato
al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili
per una sola volta.
3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole
"tre anni, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"quattro anni".
Art. 8-quater.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e' inserito il seguente:
"Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema
di promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni
annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma
2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.".
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3,
dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle
promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante
unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e
giudicati idonei all'avanzamento";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle
aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica
la limitazione del 30 per cento previsto dall'articolo 60, comma 2,
lettera d).".
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro
395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006
e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-quinquies.
Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione
Valle d'Aosta
1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "Trento e
Bolzano, della Croce rossa" sono sostituite dalle seguenti: "Trento e
di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa".
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e
dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e
ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000
a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460
a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella c) della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,
all'articolo 2, all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, e all'articolo
8-quater del presente decreto ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A
(Art. 1-bis, comma 5)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzioni |
B |
Dirigente generale medico di livello B |
* |
Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente). |
C |
Dirigente generale medico |
1 |
Direttore centrale di sanità. |
D |
Dirigente superiore medico |
11 |
Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale. |
E |
Primo dirigente medico |
37 |
Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali |
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
Tabella B
(Art. 3, comma 2-bis)
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|