Indici  delle leggi
Indici delle leggi

Legge 15 aprile 2005, n. 53

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005

 


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Art. 1.

    1. Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicita' delle certificazioni pervenute.

2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestivita' richiesta, ovvero la veridicita' delle certificazioni non sia stata attestata dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.

3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarita' del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonche' degli altri affidatari inadempienti.

4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonche' modalita' e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonche' gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Art. 2.
Adeguamento degli impianti

1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie competenti. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.

2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 3.
Supporto all'azione del Commissario delegato

1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza.

2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.

Art. 4.
Interventi relativi al settore delle bonifiche

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilita' interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali, la medesima regione puo' trasferire fondi sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilita' del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ritorno all'indice