Legge 1° marzo 2005, n.26
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 marzo 2005.
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 .
Art. 1-bis.
Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le
anticipazioni di spese in conto capitale
1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005" .
Art. 1-ter.
Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente
e dei beni culturali
1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo
parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di
cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di
ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono
revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al
presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono
produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di
assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di
destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di
ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo
schema stabilito dal predetto decreto" .
Art. 1-quater.
Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al
31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e
successive .
Art. 2.
Procuratore nazionale antimafia
1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla
data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare
le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di
eta'. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento
dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data .
Art. 3.
Liberazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per
conto di terzi
1. L'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31
dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2006".
Art. 4.
Finanziamento provvisorio alle regioni
1. Entro il 30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Governo approva le proposte
normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione e nel
rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino
alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 56 del 2000, nonche' l'efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004,
adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 56 del 2000. Sino alle medesima data, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalita' dell'articolo 13,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme
restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 .
Art. 4-bis.
Adeguamento degli edifici scolastici
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi .
Art. 5.
Personale a tempo determinato della Croce Rossa
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attivita'
dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima e'
autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di
lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle
convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno
determinati.
Art. 6.
Contributi allo spettacolo dal vivo
1. In attesa della riforma della disciplina in materia di
spettacolo dal vivo, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione,
i vigenti criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi alle
relative attivita', di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono
confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle
relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attivita' in
materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'art. 23,
comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 1° aprile 2003, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data
21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24
maggio 2004 .
Art. 6-bis.
Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalla
seguenti: "31 dicembre 2005";
b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2006" .
Art. 6-ter.
Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre
2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257,
sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005 .
Art. 6-quater
Occupazioni d'urgenza
1. E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390,
convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive
modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di
urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui
al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 .
Art. 6-quinquies.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei
tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare
l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste
dall'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12
novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel
rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza pubblica .
Art. 6-sexies.
IVA agricola
1. Le disposioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2006 .
Art. 6-septies.
Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da
aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato
motivo oggettivo
1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3,
comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31
dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2005" e le
parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005" .
Art. 6-octies.
Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari
1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo
alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo
13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284
e' prorogato al 31 dicembre 2007 .
Art. 6-nonies.
Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis del
decreto-legge n. 143 del 1991
1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e'
differito al 1° luglio 2005 .
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.