Indici  delle leggi
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Legge 2 dicembre 2004, n. 299

"Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 180


 

 

Art. 1.

(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)

        1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «32º anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «34º anno di età»;

        b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente:

    «4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all’atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34º anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza».

Art. 2.

(Commissione superiore d’avanzamento dell’Esercito)

    1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, lettera b), le parole: «che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell’ambito dell’Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale»;

        b) al comma 3, lettera c), le parole: «o di Capo del Corpo degli ingegneri» sono soppresse e le parole: «ove non compreso nei 3 suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «ove non compreso nei 2 suddetti».

Art. 3.

(Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)

    1. All’articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti:

        «a) un’età non superiore a 41 anni;

        b) conseguito il diploma di laurea specialistica».

    2. All’articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «nel numero massimo di cinque posti» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di dieci posti».

Art. 4.

(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)

    1. All’articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «in servizio di prima nomina» sono soppresse.

Art. 5.

(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)

    1. L’articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

    «Art. 34. – 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti».

Art. 6.

(Aspettativa per riduzione dei quadri)

    1. All’articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2005,» sono soppresse.

    2. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2007,» sono soppresse.
    3. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o a domanda, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224».
    4. All’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

    «6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell’articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

    6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.
    6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».

    5. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all’anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».

Art. 7.

(Regime transitorio dell’avanzamento)

    1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

    «Art. 60-bis. – (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all’anno 2009».

Art. 8.

(Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

    1. All’articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: «i colonnelli» sono inserite le seguenti: «già valutati e quelli».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

    1. All’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

    «4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell’inclusione in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, dall’effettuazione del previsto periodo di comando».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti al ruolo d’onore richiamati o trattenuti in servizio)

    1. Dopo l’articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, è aggiunto il seguente:

    «Art 2-bis. – 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell’articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall’obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.

    2. L’amministrazione, nell’ambito delle risorse già previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell’autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.
    3. Fermi restando il principio dell’invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:

        a) da parte dell’accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell’handicap sofferto, per l’alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;

        b) per l’alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto;
        c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici».

Art. 11

(Vantaggi di carriera)

    1. All’articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

    «4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell’anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.

    4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell’anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell’apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato».

Art. 12.

(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito)

    1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla colonna «Esercito» sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) prima delle parole: «Tenente generale» sono inserite le seguenti: «Generale di corpo d’armata»;

        b) prima delle parole: «Maggiore generale» sono inserite le seguenti: «Generale di divisione»;
        c) prima delle parole: «Brigadier generale» sono inserite le seguenti: «Generale di brigata».

    2. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «Maggior Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di divisione» e le parole: «Brigadier Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di brigata».

    3. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «Maggior generali» sono sostituite dalle seguenti: «Generali di divisione»;

        b) al comma 3, le parole: «Tenenti Generali» e «tenenti generali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Generali di corpo d’armata».

Art. 13.

(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)

    1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato A alla presente legge.

Art. 14.

(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)

    1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato B alla presente legge.

Art. 15.

(Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)

    1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato C alla presente legge.

    2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti del personale reclutato nella prima classe dell’Accademia aeronautica a decorrere dall’anno accademico 2001-2002.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati