Legge 5 novembre 2004, n. 274
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004
(Finanziamento straordinario)
1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino un contributo straordinario di euro 5.550.000, di cui euro 1.950.000 per lanno 2003 ed euro 3.600.000 per lanno 2004.
(Destinazione del finanziamento)
1. Il contributo di cui allarticolo 1 è destinato a concorrere:
a) a iniziative riguardanti lorganizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali finalizzati ad affermare il ruolo e la realtà dellateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca;
b)
a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici
europei ed extraeuropei, la internazionalizzazione, la mobilità
e i servizi di diritto allo studio anche in relazione allallargamento
europeo, i rapporti tra università e società civile, aspetti
di particolare rilevanza scientifica e culturale nellambito di specifiche
discipline;
c)
alla istituzione di borse di studio per studenti dellUniversità
degli studi di Torino particolarmente meritevoli;
d)
alla realizzazione di alcune opere strutturali permanenti quali:
1) il completamento del progetto esecutivo e lappalto dei lavori per lAula magna nel Maneggio Chiablese alla Cavallerizza;
2)
lindizione del bando di progettazione per lallocazione presso
la ex Manifattura Tabacchi delle Facoltà di scienze della formazione
e di psicologia, nonché della Scuola interateneo formazione insegnanti
scuole superiori;
3)
la progettazione definitiva dellinsediamento della Facoltà
di scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di farmacia
nel polo scientifico di Grugliasco;
4)
la riapertura del Museo di antropologia criminale «Cesare Lombroso»
e il restauro del Museo di anatomia umana, nellambito del progetto
Museo dellUomo;
5)
la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare
presso il Centro ricerche di medicina sperimentale (Ospedale Molinette);
e) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dellUniversità degli studi di Torino ed alleventuale apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali;
f)
a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante
concerti, mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione
del ruolo dellUniversità degli studi di Torino;
g)
alla realizzazione e diffusione di volumi e materiali audiovisivi dedicati
al patrimonio in beni culturali architettonici, artistici e scientifici
dellUniversità di Torino.
2. Alla spesa per investimenti è destinato almeno il 65 per cento del contributo di cui allarticolo 1.
(Comitato promotore)
1. È istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dellUniversità degli studi di Torino e composto altresì dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dellUniversità degli studi di Torino. Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.
2. Nel rispetto delle destinazioni
previste dallarticolo 2, il comitato promotore propone le iniziative
da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui
allarticolo 1 e ne coordina lattuazione.
3. Al termine delle celebrazioni il
comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative
svolte e sullutilizzazione del contributo di cui allarticolo
1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente
della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il comitato promotore nomina un
comitato donore che formula gli indirizzi generali per le iniziative
celebrative di cui allarticolo 2.
5. Le celebrazioni sono poste sotto
lalto patronato del Presidente della Repubblica.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il contributo di cui allarticolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dellUniversità degli studi di Torino.
2. Allimpegno, alla liquidazione
ed al pagamento delle spese provvede lUniversità degli studi
di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione,
finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate alluopo
adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da parte del collegio
sindacale della medesima Università, il controllo esclusivo sulleffettiva
destinazione dei fondi, nel rispetto dellautonomia degli organi universitari.
3. Le somme non impegnate per le finalità
di cui allarticolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione dellentrata
del bilancio dello Stato.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), e dellarticolo 3, pari complessivamente a euro 1.000.000 per lanno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Allonere derivante dallattuazione
dellarticolo 2, comma 1, lettere d) ed e), pari complessivamente
a euro 1.950.000 per lanno 2003 e ad euro 2.600.000 per lanno
2004, si provvede: per lanno 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero; per lanno 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.