Indici  delle leggi
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Legge 5 novembre 2004, n.262

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 2004

 


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 2004

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


 

Art. 1.
1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge";
b) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati ;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.".

2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data della sua entrata in vigore. 2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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