Legge 5 novembre 2004, n.262
"Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni
urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6
novembre 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante
disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole: "da bandire entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
delle presente legge";
b) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati
dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi',
inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno svolto le
funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza
essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati ;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un
corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.".
2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario
gia' banditi alla data della sua entrata in vigore. 2-bis. Con decreto del
Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi
per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.