Legge 5 ottobre 2004, n. 255
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004
1. Anche al fine di contribuire alla conservazione della memoria della figura di Giacomo Matteotti, al comune di Fratta Polesine è assegnato un contributo pari a 700.000 euro per lanno 2004 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale di Giacomo Matteotti e del parco annesso.
2. Il comune di Fratta Polesine assicura
il coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con quelli eventualmente
adottati, anche in collaborazione con istituzioni culturali e altri soggetti
pubblici e privati, dai proprietari dellimmobile, dal comune stesso
e dagli altri enti territoriali competenti ai fini della valorizzazione
del bene e della promozione di attività culturali connesse alla
figura di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunità locale,
anche tramite la realizzazione di una apposita «casa-museo».
3. La competente soprintendenza autorizza,
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui ai commi
1 e 2.
4. Allonere derivante dallattuazione
del comma 1, pari a 700.000 euro per lanno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per la commemorazione dellottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti è autorizzata la concessione di un contributo di 50.000 euro per lanno 2004 agli enti Fondazione Pietro Nenni e Fondazione Giacomo Matteotti per il finanziamento delle seguenti manifestazioni e iniziative culturali:
a) allestimento di una mostra che illustra lopera di Giacomo Matteotti come sindacalista, amministratore locale e parlamentare assiduamente impegnato in difesa dei valori della libertà, della democrazia, della pace e della giustizia sociale;
b) raccolta, conservazione, manutenzione e restauro dei documenti fruibili mediante la lettura, lascolto e la visione relativi allattività di Giacomo Matteotti e al contesto sociale e politico in cui ha vissuto e ha svolto la propria opera, da destinare sia allallestimento di mostre e alla consultazione da parte dei soggetti interessati, sia alla produzione di un filmato da proiettare nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nelle università.
2. Le manifestazioni e le iniziative culturali di cui al comma 1 sono autorizzate e attuate in conformità con le disposizioni dettate in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. È istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri il premio intitolato a Giacomo Matteotti. Per
le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa
di 50.000 euro a decorrere dallanno 2005.
4. Il premio di cui al comma 3 è
assegnato, a decorrere dallanno 2005, con modalità e criteri
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad opere
che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà
e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti
ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) saggistica;
b)
opere letterarie e teatrali;
c)
tesi di laurea.
5. Allonere derivante dallattuazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a 50.000 euro per lanno 2004 e a 50.000 euro a decorrere dallanno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.