Legge 29 luglio 2004, n. 221
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo del Protocollo)