Legge 29 luglio 2004, n. 219
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 2004 - Supplemento Ordinario n. 145
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dallaltra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 129 dellAccordo stesso.
1. Ai fini dellattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.