Indici  delle leggi
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Legge 29 luglio 2004, n. 219

"Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall’altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 2004 - Supplemento Ordinario n. 145


 

Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 129 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

    1. Ai fini dell’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si omette il testo dell'Accordo