Legge 30 giugno 2004, n. 187
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004 suppl. ord.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunitą europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa
di 13.220 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unitą previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.