Legge 2 luglio 2004, n. 165
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2004
(Disposizioni generali)
1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dellarticolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonchè dei consiglieri regionali.
(Disposizioni di principio, in attuazione dellarticolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui allarticolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
b) inefficacia
delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle
attività o dalle funzioni che determinano lineleggibilità,
non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro
termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto
al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
c) applicazione
della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità
sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dallarticolo
3, comma 1, lettere a) e b);
d) attribuzione
ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità
dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, fatta salva la competenza dellautorità
giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. Lesercizio delle rispettive
funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli
stessi ricorsi;
e) eventuale
differenziazione della disciplina dellineleggibilità nei confronti
del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
f) previsione
della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato
consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale
e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.
(Disposizioni di principio, in attuazione dellarticolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)
1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui allarticolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e limparzialità dellamministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
b) sussistenza
di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni
svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o
dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi
internazionali o sopranazionali;
c) eventuale
sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore
regionale e quella di consigliere regionale;
d) in
caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente
con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dellautorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. Lesercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
f) eventuale
differenziazione della disciplina dellincompatibilità nei
confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti
della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
g) fissazione
di un termine dallaccertamento della causa di incompatibilità,
non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla
carica, deve essere esercitata lopzione o deve cessare la causa che
determina lincompatibilità, ferma restando la tutela del diritto
delleletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.
(Disposizioni di principio, in attuazione dellarticolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)
1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualità
dellelezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto.
Previsione, nel caso in cui la regione adotti lipotesi di elezione
del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal
suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque
non superiori a novanta giorni, per lelezione del Presidente e per
lelezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto
di mandato imperativo.
(Durata degli organi elettivi regionali)
1. Gli organi elettivi delle regioni
durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, leventualità
dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre
per ciascun Consiglio dalla data della elezione.