Indici  delle leggi
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Legge 17 giugno 2004, n. 155

"Differimento dell’incarico all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all’articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all’adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull’aiuto alimentare"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004


 

Art. 1.

        1. In considerazione della proroga della Convenzione sull’aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell’articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2003 l’incarico all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all’articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

Art. 2.

        1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l’anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.