Legge 11 giugno 2004, n. 148
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004
1. Nellambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. La circoscrizione territoriale
della provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai seguenti
comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia,
Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia
è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani.
4. Lo statuto stabilisce quale delle
tre città capoluogo è sede legale della provincia.
1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma
1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine
di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla
giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dellinterno
nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione
della nuova provincia fino allinsediamento degli organi elettivi.
Il commissario è nominato dal Ministro dellinterno entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lassemblea dei sindaci dei
comuni di cui allarticolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo
le modalità stabilite con determinazione dellassemblea medesima,
un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività
del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza
con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato
del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo
svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province
di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data
dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di
cui al comma 4, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano
ad esercitare le loro funzioni nellambito dellintero territorio
delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
1. Nel termine di cui allarticolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dellarticolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui allarticolo 2, comma 5.
1. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dellinterno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui allarticolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per listituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate
le procedure per la gestione da parte del commissario di cui allarticolo
2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dellistituzione
degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere
alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e
dei servizi provinciali, nellambito delle città capoluogo,
è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai
criteri stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresì,
le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della
provincia.
1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui allarticolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nellambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dellarticolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.
1. Per lattuazione dellarticolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Per lattuazione dellarticolo
2, comma 4, è autorizzata la spesa di 567.370 euro annui a decorrere
dallanno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Per lattuazione dellarticolo
4 è autorizzata la spesa di 16.456.873 euro annui a decorrere dallanno
2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
proiezione per lanno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, laccantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, laccantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.