Legge 28 maggio 2004, n. 139
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia
di sicurezza di grandi dighe"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi
dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza
1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli
iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1959, n. 1363, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo
apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e
dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la
concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione
definitiva della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio
per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al
presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la
demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purche' risulti
garantita la sicurezza del sito.
2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 e' comunicato dal
Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome, alle
prefetture - uffici territoriali del Governo e alle autorita' di
bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio
idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorita' di
bacino segnalano al Registro italiano dighe, entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, la
presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori
esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche
conto delle risultanze dell'attivita' straordinaria di ricognizione
lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
Art. 2.
Interventi urgenti per la messa in sicurezza
1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza
sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede, nei casi in cui
sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di
emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale
nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n.
225 del 1992, di uno o piu' Commissari delegati, di comprovata
professionalita' tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle
situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi
integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente
competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le
determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del
motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.
2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui
al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che
l'ente Registro italiano dighe puo' stipulare allo scopo. A tale fine
sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente
pari a Euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a Euro 785.000 a
decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata
dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i
commissari delegati, sentito il Comitato di alta sorveglianza di cui
all'articolo 3.
4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: "livello
sovraregionale" sono inserite le seguenti: "non piu' di".
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano
Dighe
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato
un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, verificando il
rispetto della tempistica, al fine di assicurare il piu' celere
superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato e'
composto da cinque esperti, di comprovata capacita' ed esperienza, di
cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, individuati tra il personale delle magistrature
amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori
dell'universita' e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti
dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attivita' ordinaria del
personale, senza deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi dei
componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il
decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del
Registro italiano dighe.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 50.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale
del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano
dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato
allo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto e con
riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente,
attivita' di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra
l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e' autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di Euro 2,5
milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6,
comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al contributo
annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede
di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 2003, n. 136.
4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle
proprie attivita' istituzionali, collabora con il Registro italiano
dighe per l'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto,
sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle
condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre
a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata
classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di
sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il
venir meno delle condizioni tecniche, economiche e ambientali che ne
giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, puo' avviare la procedura per la revoca della concessione
di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1.
2. Il Registro italiano dighe predispone, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche per la
verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai
sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato all'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure
di cui all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del
concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del
soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera,
sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle
norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la
relativa approvazione.
4. Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai risultati
delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al
comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per
l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per
l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta
giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al
Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 e
alle condizioni di sicurezza di cui al presente articolo.
Art. 5.
Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile
1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le
risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla
base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di ulteriori finalita' di protezione civile per le quali
non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme
affluiscono al Fondo per la protezione civile.
Art. 5-bis.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 5-ter.
Sicurezza di edifici istituzionali
1. Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di
manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme
tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato,
e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo con la dotazione di 55 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45
milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Le attivita' di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a
quanto disposto dall'articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.