Legge 3 maggio 2004, n. 134
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 2004
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 8 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 242.060 euro per lanno 2004, di 234.290 euro per lanno 2005 e di 242.060 euro annui a decorrere dallanno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.