Legge 5 marzo 2004, n. 69
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004
1. Il comma 1 dellarticolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:
«1. È consentito luso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonchè al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare».