Legge 2 marzo 2004, n. 61
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque forma falsamente, in tutto o in
parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni
elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge
in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione
da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente
uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso
alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene
allufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a
otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto lautenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dellammenda da 500 euro a 2.000 euro»;
b) allarticolo
106, le parole: «con la reclusione sino a tre mesi o con la multa
sino a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la
pena dellammenda da 200 euro a 1.000 euro».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
90:
1)
il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque forma falsamente, in
tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati
alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce,
sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è
punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa
pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,
anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è
commesso da chi appartiene allufficio elettorale, la pena è
della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti
dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi
ad oggetto lautenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori
o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori
o di candidati, è punito con la pena dellammenda da 500 euro
a 2.000 euro»;
2)
il quarto comma è abrogato;
b) allarticolo
93:
1)
le parole: «, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione
di presentazione di candidatura» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dellammenda da 200 euro a 1.000 euro».