Legge 27 febbraio 2004, n. 46
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia
di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Agevolazioni tariffarie postali
per le spedizioni di prodotti editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di
comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire
di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti
editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in
funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di
stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le
20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' del-l'agevolazione
tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta
quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni
13 novembre 2002.
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui
pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere
politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonche',
relativamente ai bollettinidei propri organi direttivi, gli ordini
professionali, i sindacati, le associazioni professionali di
categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli
enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per
statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la
valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi
istriani, fiumani e dalmati.
3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo
presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno
precedente.
Art. 2.
Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni
1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni
pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero
stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati
stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una
percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', vale a dire
diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il
nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni
o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni
sulle caratteristiche dei medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire
non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento,
ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni
senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2
dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche' editi
da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire
finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero
elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o
altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al
regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.
Art. 3.
Modalita' di corresponsione dei rimborsi
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della
societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente
all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti
dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono
effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a.,
attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni
effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un
dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni
soggetto avente titolo.
1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono
determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli
oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente
articolo.
Art. 3-bis.
Qualita' del servizio postale agevolato
1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e
periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n.
67, integrata dai rappresentanti della societa' Poste italiane S.p.a,
formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della
qualita' del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle
procedure di invio di quotidiani e periodici.
Art. 4.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.