Legge 10 gennaio 2004, n. 13
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2004
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 7 della Convenzione stessa.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.