Indici  delle leggi
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Legge 22 dicembre 2003, n. 365

"Disposizioni per disincentivare l’esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2004


 

Art. 1.

    1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell’abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

    2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

        a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all’atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

        b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

        c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

        d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

        e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

Art. 2.

    1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all’articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

    2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti.

    3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 3.

    1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall’anno 2005.

    2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, è prevista la spesa di 622.196 euro per l’anno 2003, di 628.611 euro per l’anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall’anno 2005.

    3. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, è prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall’anno 2005.

    4. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, è prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall’anno 2005.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

    6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 622.196 euro per l’anno 2003, in 628.611 euro per l’anno 2004 e in 1.836.242 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.