Legge 24 dicembre 2003, n. 350
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 196
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per lanno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro,
al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro.
Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo
del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500
milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato
di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria
di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza
del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i cinque periodi dimposta successivi laliquota è stabilita nella misura dell1,9 per cento; per il periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2004 laliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. Allarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dallarticolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3. Il termine di cui al comma 3 dellarticolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e larrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dallarticolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per lanno 2004 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per
le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454,
adottato dal Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per lanno 2004 sono prorogate
le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo
29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le attività di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice
civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento
di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali»;
b) dopo larticolo
78 è inserito il seguente:
«Art. 78-bis. - (Altre attività
agricole) 1. Per le attività dirette alla produzione
di vegetali esercitate oltre il limite di cui allarticolo 29, comma
2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre
a formare il reddito di impresa nellammontare corrispondente al reddito
agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione
alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione
di prodotti diversi da quelli indicati nellarticolo 29, comma 2,
lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
o del bosco o dallallevamento di animali, il reddito è determinato
applicando allammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate
o soggette a registrazione agli effetti dellimposta sul valore aggiunto,
conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività
del 15 per cento.
3. Per le attività dirette
alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellarticolo 2135
del codice civile, il reddito è determinato applicando allammontare
dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione
agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali
attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui allarticolo 87,
comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà
di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal
caso lopzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo
normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia
di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni»;
c) allarticolo
85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In deroga alla disposizione
di cui al comma 2, per le operazioni di cui allarticolo 81, comma
1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività
di cui allarticolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera
c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività
di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 78-bis. Le disposizioni
del presente comma non incidono sullesercizio della delega legislativa
di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».
7. Dopo larticolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Attività agricole
connesse) 1. Per le attività dirette alla produzione
di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellarticolo
2135 del codice civile, limposta sul valore aggiunto è determinata
riducendo limposta relativa alle operazioni imponibili in misura
pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria
dellimposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso lopzione o la revoca per la determinazione dellimposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
8. Allarticolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma:
1)
dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione,
valorizzazione,»;
2)
le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dellarticolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,»
sono soppresse;
3)
dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente: «prevalentemente»;
4)
le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni»
sono soppresse;
b) il secondo comma
è abrogato.
9. Allonere derivante dal comma 8, stabilito
in 16,9 milioni di euro per lanno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere
dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. Allarticolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1)
alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «almeno dell8 per cento»;
2)
alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno
del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del
3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi
minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il
relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per
cento»;
3)
alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al
5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»
sono sostituite dalle seguenti: «un incremento non superiore al 10
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con
una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza
tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati
nelle scritture contabili»;
b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dellimposta sul
valore aggiunto, allammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni
non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, laliquota
media risultante dal rapporto tra limposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,
e il volume daffari dichiarato»;
d) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Per i periodi dimposta soggetti
a concordato preventivo, relativamente al reddito dimpresa o di lavoro
autonomo, sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria
in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma,
lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d)
e d-bis), dellarticolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
allarticolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c)
allarticolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
e) dopo il comma
8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per i medesimi periodi dimposta
di cui al comma 8, relativamente al reddito dimpresa o di lavoro
autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito
accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato»;
f) al comma 9, le
parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle seguenti:
«non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c)
è sostituita dalla seguente:
«c)
gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo dimposta successivo
a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma
4»;
g) il comma 11 è
sostituito dal seguente:
«11. La sospensione dellesercizio
dellattività, ovvero della licenza o dellautorizzazione
allesercizio dellattività, prevista dallarticolo
12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è
disposta dal direttore regionale dellAgenzia delle entrate, per un
periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti
che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi,
tre distinte violazioni dellobbligo di emettere la ricevuta fiscale
o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio;
in deroga allarticolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente
esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro.
Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della
data di entrata in vigore del presente decreto»;
h) al comma 12,
lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00
euro»; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: «hanno
titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si
sono avvalsi dei regimi forfettari»;
i)
al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate di approvazione
del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi
di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA»;
l)
al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo
precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma
4».
11. Per lanno 2004 è istituita laddizionale
comunale sui diritti dimbarco di passeggeri sulle aeromobili. Laddizionale
è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata allentrata
del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte
eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero
dellinterno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale
secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento
del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso
confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul
totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite
massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dellincolumità delle persone e delle strutture, l80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «lanno 2003», sono inserite
le seguenti: «e per lanno 2004»;
b)
allarticolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004»
sono inserite le seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti
istanza di trattazione»;
c)
allarticolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
d)
allarticolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
e)
allarticolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dellarticolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. Allarticolo 6 del decreto
del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%»
sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione
si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da
fissare per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allarticolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
ivi compresi gli interventi di bonifica dellamianto, compete, per
le spese sostenute nellanno 2004, entro limporto massimo di
60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di
cui al comma 5 dellarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà
ai comuni di prevedere la riduzione, fino allesenzione, della tassa
per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per lesecuzione delle
opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. Allarticolo 9, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre
2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005»
e le parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per
cento del prezzo dellunità immobiliare risultante nellatto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro limporto
massimo di 60.000 euro».
17. Allarticolo 30, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da
ultimo al 31 dicembre 2000 dallarticolo 7, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino
al 31 dicembre 2004».
18. Sono confermate per lanno
2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale
al gettito dellIRPEF di cui allarticolo 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dallarticolo
43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è prorogato
al 31 dicembre 2004. Allonere derivante dallattuazione del
presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di
euro per il 2004.
20. Allarticolo 3 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
b)
al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni»;
c)
al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata,
la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali
non ha ritenuto di proporre al Parlamento lattuazione dellarticolo
119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali
dellautonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo dimposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei
lavori dellAlta Commissione di cui allarticolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni
che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica
e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia
dalla normativa statale, lapplicazione della tassa opera, a decorrere
dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino
al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di
quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente
ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle
norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente
dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere
i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi
alla normativa statale vigente in materia.
24. Allarticolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
25. Nellarticolo 10, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro
il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso
entro il 31 dicembre 2002». Limposta sostitutiva dovuta in base
alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate
annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per
cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli
articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono
essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio
relativo allesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In
questo caso la misura dellimposta sostitutiva del 19 per cento è
ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9
per cento. Limposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni
di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per
cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Lapplicazione
dellimposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato laffrancamento
dei valori. Allarticolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I
soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
società bancaria conferitaria».
27. Ai fini dellattuazione delle disposizioni
di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto
compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162,
e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. Allarticolo 11, comma 1-bis,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole: «reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «,
diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,».
29. Nei comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti, gli interventi di cui allarticolo 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese
individuali, anche in deroga alla normativa vigente. Limporto degli
interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
30. Nellipotesi di piani attuativi
di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di
cui allarticolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione
con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche,
di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
32. Allarticolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b),
n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà
del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni
di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non
oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse».
33. In deroga alle disposizioni dellarticolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia
temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e laccertamento
dellimposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003,
sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità
di imposta 1999 e successive.
34. Allarticolo 47, comma 10,
primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta
unità» sono sostituite dalle seguenti: «33 unità».
35. Per garantire con carattere di
continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi
servizi, nonché per la prosecuzione dellattività della
struttura interdisciplinare prevista dallarticolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 47, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
determinata, a decorrere dallanno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. Allarticolo 47, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) è
sostituita dalla seguente:
«f) le indennità,
i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e dai comuni per lesercizio di pubbliche
funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che
esercitano unarte o professione di cui allarticolo 49, comma
1, e non siano state effettuate nellesercizio di impresa commerciale,
nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,
ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;».
37. Allarticolo 37, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conseguente alla»
sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»; nello
stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi»
sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38. Allo scopo di promuovere la diffusione
della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività
di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per lanno
2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente
allerogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta,
a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534,
per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative
del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per lespressione del parere delle competenti Commissioni.
39. Allarticolo 6, comma 3,
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: «imprese»
sono inserite le seguenti: «produttrici o» e dopo la parola:
«distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i
grossisti».
40. Il numero 103) della parte III
della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«103) energia
elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese
estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di
cui allarticolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad
essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione
per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li
impiegano per la produzione di energia elettrica».
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione
degli illeciti edilizi di cui allarticolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, limposta comunale sugli immobili prevista
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta,
in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della
rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,
sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato
è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dellimposta
relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto,
salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari
di pagamento dellimposta per lanno 2004, in misura pari a 2
euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno
di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi,
diritti erariali e indennizzi per lutilizzazione di beni immobili
del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla
base dellarticolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente
tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi
di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio
1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite
alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1º
gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura
dei canoni di cui allarticolo 14, primo comma, del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli
7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le
medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già
effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti
tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289
del 2002, ferma restando la rateizzazione delleccedenza, il versamento
da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1)
allintero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente
di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di
6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati
sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi dimposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c)
non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata
legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione
automatica per gli anni pregressi di cui allarticolo 9 della medesima
legge;
d)
i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui allarticolo
9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità,
una dichiarazione concernente tutti i periodi dimposta per i quali
le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e)
le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti
ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dellimposta
sul valore aggiunto ovvero dellimposta regionale sulle attività
produttive, nonché invito al contraddittorio di cui allarticolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai
quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi
48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui allarticolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi
oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento
di cui allarticolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione
o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi,
entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o lintegrazione,
le somme derivanti dallaccertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già
pagato;
f)
per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente
comma, si applica larticolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g)
i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003
una dichiarazione integrativa ai sensi dellarticolo 2, comma 8-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al
presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. Lesercizio
della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
45. Le disposizioni dellarticolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di cui allarticolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dallarticolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dellarticolo
11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia
stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta
alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche
relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate
e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce
e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché alladempimento
delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore
della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione
delle istanze, il versamento delle somme dovute, ladempimento delle
formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati
entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, larticolo 11,
comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dellarticolo
14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni
degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione
delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento
alle attività detenute allestero alla data del 31 dicembre
2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nellinventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b)
nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività
ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto
dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c)
il versamento dellimposta sostitutiva dovuta è effettuato
entro il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo dimposta
in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dellarticolo 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione
delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso,
agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi
verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non
è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito
al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato
entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dellarticolo
15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione
delleccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera
a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione
del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione
e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio
di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dellarticolo
16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti
fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del
medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge;
si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre
2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute
sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo
o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano
i 50.000 euro. Limporto della prima rata è versato entro il
predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati
dal 17 marzo 2004 sullimporto delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi,
contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11,
14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli
per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste
dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti
del Ministero delleconomia e delle finanze e del direttore dellAgenzia
delle entrate, ai sensi dellarticolo 1, comma 2, ultimo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dallarticolo
34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi
ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dellarticolo
34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni
relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo,
nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione,
avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui
agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui
al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo
di cui allarticolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni
che hanno dichiarato, relativamente al periodo dimposta in corso
al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dallapplicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5
dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione
del periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma
44; resta comunque fermo lobbligo di applicare le percentuali di
incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato
articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti
dallapplicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dellarticolo
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«22. Con decreto interministeriale,
da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non
inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004.
In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004
del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione duso
sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio 2004, nella misura
prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per
cento».
54. Allarticolo 31 della legge 24 novembre
2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Il deposito dei bilanci
e degli altri documenti di cui allarticolo 2435 del codice civile
può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto
informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma
digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di questultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere liscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente lintervento di un notaio».
55. Allallegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra:
lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle
seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b)
le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono
sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro»;
c)
le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro»
sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro
anidro».
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dallaumento dellaliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dellimposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dellarticolo 3, nonché per lapplicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui allarticolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1º gennaio 2003, allarticolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dallarticolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,»;
b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, lAgenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, allarticolo
8, comma 1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta
milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «che effettuano
spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività
di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che nellanno solare precedente hanno
realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro».
60. Allarticolo 34, comma 4,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui allarticolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dallarticolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, allarticolo 3, dopo
il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai soggetti di cui al comma
3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso
non costituisce corrispettivo agli effetti dellimposta sul valore
aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite
con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze. La misura
del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze con lapplicazione di una percentuale pari alla variazione
dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevata dallISTAT nellanno precedente».
62. A decorrere dallanno 2004, con i decreti
di cui al comma 8 dellarticolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di
euro.
63. A decorrere dal 1º gennaio
2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i
moltiplicatori previsti dal comma 5 dellarticolo 52 del testo unico
delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati
nella misura del 10 per cento.
64. Allarticolo 14, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «50 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
65. Al comma 38 dellarticolo
31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «degli utili
distribuiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui
al comma 37», dopo le parole: «la provincia di Lecco,» sono
inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse
le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco».
66. Il termine di cui allarticolo
138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dallarticolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute
per contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate
atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare
riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume
di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica laliquota
IVA nella misura del 4 per cento. Lefficacia delle disposizioni del
presente comma è subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
68. Allarticolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è inserito
il seguente:
«14-bis.1. Lefficacia
delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi
dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
69. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente
alla quota destinata allo Stato dellotto per mille dellimposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni
di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo lequilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e allarticolazione su più sedi dellattività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), lAgenzia spaziale italiana (ASI), lIstituto nazionale
di fisica nucleare (INFN) e lEnte per le nuove tecnologie, lenergia
e lambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore
al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato
del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro delleconomia e delle
finanze, sentiti i Ministri dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono
stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese
pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare
ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico
per le industrie del Paese, prevedendo anche linterscambio di conoscenze
per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche
operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono
promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati,
ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi
didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali
e manageriali nei settori di interesse strategico per lattuazione
delle politiche comunitarie e per linternazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione
del fabbisogno finanziario annuale dellASI, i pagamenti relativi
alla contribuzione annuale dovuta allAgenzia spaziale europea (ESA),
in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti
per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati
con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge
29 gennaio 2001, n. 10, e dellarticolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del
fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti
confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dellarticolo
23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale
di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del
personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per lanno 2004 è istituito
un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative allutilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene
data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione
di cui allarticolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti
di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari,
sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per lanno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dallex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e del Ministero dellinterno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere allestinzione
delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane
Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni
di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del
primo comma dellarticolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa
Sede e lItalia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810,
è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per lanno
2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dallanno 2005, da iscrivere
in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità,
i criteri e lentità delle erogazioni a favore dei soggetti
creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
14. Per le finalità di controllo,
trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca dItalia
trasmette al Ministero delleconomia e delle finanze le informazioni
in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità
e tempi indicati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
sentita la stessa Banca dItalia.
15. Per le medesime finalità
di cui al comma 14, allatto del perfezionamento di operazioni finanziarie
da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale
carico dello Stato, listituto finanziatore è tenuto a darne
comunicazione al Ministero delleconomia e delle finanze, indicando
il beneficiario, limporto delloperazione finanziaria e il relativo
piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto
del Ministero delleconomia e delle finanze, sentita lAssociazione
bancaria italiana.
16. Ai sensi dellarticolo 119,
sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti
locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma
1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per lesercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
allindebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni
a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare lindebitamento
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi
di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,
solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16
costituiscono indebitamento, agli effetti dellarticolo 119, sesto
comma, della Costituzione, lassunzione di mutui, lemissione
di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata
non collegati a unattività patrimoniale preesistente e le
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all85 per
cento del prezzo di mercato dellattività oggetto di cartolarizzazione
valutato da ununità indipendente e specializzata. Costituiscono,
inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate
da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni
e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.
Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119,
le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare,
entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali
è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, sentito lISTAT, sulla base dei
criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui allarticolo
119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) lacquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b)
la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c)
lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche,
mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d)
gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e)
lacquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f)
le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della
facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai
rispettivi ordinamenti;
g)
i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al
settore delle pubbliche amministrazioni;
h)
i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di
lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni
funzionali allerogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano
servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono
la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza,
anche anticipata. In tale fattispecie rientra lintervento finanziario
a favore del concessionario di cui al comma 2 dellarticolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i)
gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere allindebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine listituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dallente lesplicazione specifica sullinvestimento da finanziare e lindicazione che il bilancio dellazienda o della società partecipata, per la quale si effettua loperazione, relativo allesercizio finanziario precedente loperazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di
cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, sentito lISTAT.
21. Ai fini della tutela dellunità
economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza
pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni
dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli
organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure
di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137,
il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento del
tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società
direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali
affidare listruttoria delle domande presentate ai sensi della citata
legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di
una commissione per la gestione.
23. Allonere derivante dallapplicazione
del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate
nel fondo di cui allarticolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
24. Le disposizioni dellarticolo
2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative allaumento degli
importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981,
n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31
dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre
2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a
decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la
spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione
degli importi dellIVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario
e agli enti locali interessati ai sensi dellarticolo 9, comma 4,
della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dellarticolo 6, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo
delle quote dellIVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in
base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti
enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in
cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale,
per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei
rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione
dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per lanno 2004 il contributo
spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di
euro. Lincremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano
effettivamente attivato lesercizio associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui allarticolo
2, comma 1, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno
facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato
con lalienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per
spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di
cui allarticolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali,
ai sensi dellarticolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione,
nella misura non superiore al 2 per cento dellimporto a base di gara
di unopera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri
accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori
a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dallarticolo
13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
delleconomia e delle finanze, limitatamente allanno 2004, è
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni,
da accreditare sulle contabilità speciali di cui allarticolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie
provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme
previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di
addizionale regionale allIRPEF, quali risultano dalla deliberazione
del CIPE per lanno 2004, nonché a titolo di compartecipazione
allIVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno
2004, dal Ministero delleconomia e delle finanze ai sensi dellarticolo
2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente allanno 2004,
il Ministero delleconomia e delle finanze è autorizzato a
concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari
al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP,
addizionale regionale allIRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo
anno.
32. Ai fini dellaccesso al finanziamento
integrativo previsto a carico dello Stato dallAccordo tra Governo,
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell8 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui allarticolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, allarticolo 52, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni
per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti
resta fermo lobbligo del ripristino del livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dallAccordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato
dallarticolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione
del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4 dellarticolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali,
di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dallAccordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al
comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle
somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per lanno
2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dallarticolo 31, comma 1, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per lanno 2004, lincremento
annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dallapplicazione
del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dallarticolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito
in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui allarticolo
9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per
il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.
36. Per lanno 2004 ai comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo
a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50
milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti
a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma
14 dellarticolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra
queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a
titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni
1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dellarticolo
45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre
1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
39. Nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri è istituito, nellambito della
unità previsionale di base 6.1.1.2 Uffici allestero,
un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi,
relativi agli uffici allestero, la cui dotazione iniziale è
commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti
nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente
ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro
degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
40. Allarticolo 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi allestero ed in attesa dellaccreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui allarticolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze e allUfficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento allentrata del controvalore in euro dellimporto prelevato seguendo le procedure previste dallarticolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro delleconomia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dellavvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze e allUfficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri».
41. Allarticolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.
42. Allarticolo 80, comma 42,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10
per cento delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di
ciascun anno».
43. Il Ministro degli affari esteri,
con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana
disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per
semplificare le procedure relative alla gestione delle attività
di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure
amministrative relative alle organizzazioni non governative.
44. Per gli oneri derivanti dallassunzione,
per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per
lorganizzazione dellattività della «International
Task Force per leducazione, il ricordo e la ricerca relativi
alla Shoah» è autorizzata, per lanno 2004, la
spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
45. Larticolo 10 della legge
14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 3 e 4, nella
misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti
a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della salute».
46. Ai fini di quanto disposto dallarticolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare
alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività,
comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati
complessivamente in 1.030 milioni di euro per lanno 2004 ed in 1.970
milioni di euro a decorrere dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti
economici e per lincentivazione della produttività al rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430
milioni di euro per lanno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere
dallanno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360
milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto
dal primo periodo è stanziata, a decorrere dallanno 2004,
la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in
relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dellordine
e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di
tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e
47, comprensive degli oneri contributivi e dellimposta regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono limporto
complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione
statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,
nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci
ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati
di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla
determinazione della quota da destinare allincentivazione della produttività,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
50. In relazione a quanto previsto
dallarticolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori
oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese
le spese di cui allultimo periodo del comma 40 dellarticolo
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere
dallanno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli
enti territoriali di cui allarticolo 29, commi 5 e 7, della medesima
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo
dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni
recate dallarticolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dallanno 2004,
i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti
dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei
ruoli speciali ad esaurimento, di cui allarticolo 12, comma 1, della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di
cui allarticolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi
attribuiti ai singoli enti per lanno 2003. Per i comuni che non certificheranno
il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per
gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento
nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dallAccordo
tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dallarticolo 33
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto
a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per lanno
2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 per far fronte
ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per lanno 2004, alle amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore
allunità, nonché quelle relative alle categorie protette.
Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per lanno 2003
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze
armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso
alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi,
in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui allarticolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è
istituito presso il Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, dintesa con il Ministro
delleconomia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole
università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca
sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198
del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore
della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e
autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239
del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
allAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dellassorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in
base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al
comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare
secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di
cui allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine
è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero delleconomia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 70 milioni di euro per lanno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere
dallanno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54
sono autorizzate secondo la procedura di cui allarticolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la
compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero delleconomia e delle finanze. Nellambito
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente
considerata limmissione in servizio degli addetti a compiti connessi
alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza
antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore
e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali,
nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre
2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente
tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore
universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze
di reclutamento di personale da parte dellamministrazione civile
del Ministero dellinterno in correlazione alleffettiva restituzione
a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di
Stato e dellamministrazione penitenziaria in correlazione alleffettiva
restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di
polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto
ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito il trasferimento dei
docenti universitari dalluniversità nella quale prestano servizio
ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia
stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dallimpiego
o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito
di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento,
anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta,
dallamministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge,
per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione
ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione
previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione,
secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi
53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali
e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per lanno
2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dellAccademia
nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie
locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e lUnioncamere
si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento
della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza
in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata
ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di
180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti
le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva
dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso
con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di
fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto
in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali.
È garantito in ogni caso un adeguato accesso dallesterno.
Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per lanno
2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per lanno 2005,
assunzioni per ulteriori 130 unità. Allonere derivante dallattuazione
del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per lanno 2004 ed
a 6,3 milioni di euro, a decorrere dallanno 2005, si provvede, quanto
a 1,75 milioni di euro a decorrere dallanno 2004 a carico del fondo
di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dallanno
2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative allautorizzazione
di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo
tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza
unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province
e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno per lanno 2003 e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per lanno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo
il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere
contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dellanno 2003, tenuto
conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica,
dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità
dei servizi da garantire e dellincidenza delle spese del personale
sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono
essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di
personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni
caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dallarticolo
119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle
entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli
enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto
delle disposizioni del patto di stabilità interno per lanno
2003. Fino allemanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente
comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e
fino allemanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole
del patto di stabilità interno per lanno 2003 non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto
previsto dallarticolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli
enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle
regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e lUnioncamere,
con decreto del Ministero delle attività produttive dintesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della
funzione pubblica e con il Ministero delleconomia e delle finanze,
sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato,
nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle
graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per lanno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle
procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni, è prorogata per lanno 2004. In attesa dellemanazione
del regolamento di cui allarticolo 9 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle
limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare
assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività
culturali, della giustizia, della salute e lAgenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale
in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dellarticolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il Ministero delleconomia e delle finanze può continuare ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dellarticolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Il Ministero della salute, per lanno 2004, può altresì
continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi
del personale di cui allarticolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso
articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 36, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro di cui allarticolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni
e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per lassunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle
Poste italiane Spa e dellIstituto poligrafico e Zecca dello Stato,
di cui allarticolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per lanno 2004, le amministrazioni
di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato,
ad eccezione di quanto previsto dallarticolo 108 del testo unico
delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti
dallarticolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato
in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nellanno 2004,
assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nellanno 2003.
Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti
delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province
e i comuni che per lanno 2003 non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dallarticolo
29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore.
66. Il Ministero della giustizia,
per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dellamministrazione
penitenziaria, provvede allacquisizione di personale civile con professionalità
nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente,
alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette
procedure lAmministrazione può avvalersi di personale assunto
a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni è
confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica
provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra laliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto
a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti
analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché
la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con regolamento adottato dallAutorità con le modalità
di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti
per il funzionamento dellAutorità. I posti di ruolo previsti
per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono
essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità previste
dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione
di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso lAutorità.
La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è
stabilita dallAutorità con propria delibera, in conformità
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per lanno 2004, per gli
enti di ricerca, lIstituto superiore di sanità (ISS), lIstituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), lASI, lENEA,
nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e
la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
lattuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri
non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo
di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e
2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare
una riduzione del personale non inferiore all1 per cento rispetto
a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui allarticolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento
di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con
gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo
modalità indicate dal Ministero delleconomia e delle finanze,
dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di
programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle
predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano
applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dallarticolo
19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70. A completamento del programma
di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui allarticolo 21 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dallarticolo
34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, lArma dei
carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di
euro per lanno 2004, 190 milioni di euro per lanno 2005 e 300
milioni di euro a decorrere dallanno 2006, ad arruolare contingenti
annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490
unità nellanno 2004, 3.420 nellanno 2005 e 3.430 nellanno
2006. In deroga a quanto previsto dallarticolo 21, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione
ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore
al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa
in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore
al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari
delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti
ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie
esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali
amministrativi regionali, la Corte dei conti e lAvvocatura dello
Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in
deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia
di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità,
del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da
procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze,
si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del
predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette
amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni
possono avvalersi del personale in servizio presso lAgenzia del demanio
che ha esercitato lopzione ai sensi dellarticolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso
lAgenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni
con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del
Ministro per la funzione pubblica.
72. Larticolo 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si
interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite
esclusivamente al personale percettore dellindennità operativa
di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo
5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui allarticolo
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255. Larticolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
si interpreta nel senso che lemolumento ivi previsto compete esclusivamente
ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché
ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è
computabile ai fini dellattribuzione dei trattamenti di cui allarticolo
5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli
articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter
della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da
erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con
il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale
e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a
qualsiasi titolo.
73. Larticolo 36 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si
interpretano nel senso che il divieto di procedere allaggiornamento
delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti
e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dellassegno di
confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. Larticolo 8 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta
nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dellArma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dellapplicazione
della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di
sede.
75. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le
istituzioni dellUnione europea, ovvero che partecipi, in Europa o
in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque
denominati, nellambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione
dellUnione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e
qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo
nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063
milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2004, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente
utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività
socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo
di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni
da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre
1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda
i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione
occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni
di cui al comma 76 il termine di cui allarticolo 78, comma 2, alinea,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2004.
78. Nelle more dellattuazione
della vicedirigenza di cui allarticolo 17-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei
nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Ministero delleconomia
e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica
C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII
qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dellarticolo 7
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale,
posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre
1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili
per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico
attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita
la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati
prima del 1º gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione
monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative
allapplicazione dellarticolo 7 del decreto-legge 24 novembre
1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese
di lite.
79. Ai magistrati che esercitano effettive
funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa
Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti centrale e la relativa Procura generale compete lindennità
di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove
residenti fuori dal distretto della corte dappello di Roma.
80. Per le finalità di cui
al comma 79, la spesa prevista è determinata in 3.844.206 euro a
decorrere dallanno 2004. Il Ministro delleconomia e delle finanze
provvede al monitoraggio dellattuazione del presente comma, anche
ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, n. 2),
della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare lomogeneizzazione
dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dellindennità
speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dallarticolo
1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del
Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata in 236,00 euro,
nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo
di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i
comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente
utili e per lattuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite
a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità,
da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti.
83. Dopo larticolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui allarticolo 10, comma 4, comprese quelle previste dallarticolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora
con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza
operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale
dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze,
definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, lelaborazione,
la valutazione e il trasferimento allesterno delle informazioni sulle
tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale
di coordinamento per lazione antidroga di cui allarticolo 1
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze
attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione
e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite alluso di
sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun
anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata
sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare
riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente
altresì lelenco delle associazioni, comunità terapeutiche
e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni
statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano
a tal fine con il Dipartimento stesso».
84. Allarticolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
85. Allarticolo 133, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga».
86. Allattuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nellambito delle
dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma
3-bis dellarticolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee
guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non
ancora concluse.
88. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dallarticolo
35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, larticolo 459 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dellarticolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dellarticolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui allaccordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto lesonero o il semiesonero dallinsegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dellinfanzia
ed elementare possono ottenere lesonero quando si tratti di circolo
didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media,
di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo
grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione
possono ottenere lesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti
e scuole con almeno quaranta classi.
4. Lesonero o il semiesonero
dallinsegnamento può essere anche disposto sulla base di un
numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei
precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con
plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole
che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i
criteri sopra indicati, lesonero o il semiesonero può essere
disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette
sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti
individuati ai sensi del comma 1».
89. Nellambito delle attività di riconversione previste dallarticolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nellambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarietà,
appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che
siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno
agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento
viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano
domanda o non ottengano una delle sedi richieste, dufficio.
91. Al comma 21 dellarticolo
80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato
un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui allarticolo
13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano
disponibili al 1º gennaio 2004».
92. Per lattuazione del piano
programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 28 marzo
2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dallanno 2004,
la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b)
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c)
interventi per lo sviluppo dellistruzione e formazione tecnica superiore
e per leducazione degli adulti;
d)
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche laffidamento, nellanno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dellarticolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dellarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per lattribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche».
95. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, è stabilito per lanno 2004:
a) in 557,01 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni
dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché
in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi
di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello
Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 milioni
di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dellENPALS.
98. Allelenco di cui allarticolo
3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti
attività musicali».
99. Allarticolo 6, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa il
certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori
di cui al numero 23-bis) del primo comma dellarticolo 3, salvo
lobbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del
committente».
100. Allarticolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dellarticolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente alladempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo».
101. Nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nellambito
del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per lanno 2004 e fino
a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare allulteriore
finanziamento delle finalità previste dallarticolo 2, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare
al potenziamento dellattività di ricerca scientifica e tecnologica,
lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito
di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi
di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione
sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali
destinati a soggetti privi di lavoro.
102. A decorrere dal 1º gennaio
2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito
dallarticolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato annualmente nella misura stabilita allarticolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3
per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione
del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui
al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che
assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze
delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione
speciale ad esaurimento di cui allarticolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni
di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari
al trattamento di base. Limporto complessivo assoggettato al contributo
non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo,
allimporto di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi
dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente allapplicazione
dellaliquota marginale prevista dalla normativa vigente per limposta
sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma
101.
103. Con uno o più decreti
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità
di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze
riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
per gli aventi diritto ivi residenti lassegno di maternità,
pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato
dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore
per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo
periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere
sulle risorse alluopo corrisposte dallapposita gestione speciale
dellINPS.
105. Dopo larticolo 42 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale laltro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Leventuale dissenso deve essere motivato. Lassenso o il dissenso devono essere comunicati allinteressato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione».
106. Allarticolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» sono soppresse.
107. Allarticolo 49, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle
aziende sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati
e degli ospedali classificati,».
108. È istituito, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per ledilizia
a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per lanno
2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108
è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta
tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei
comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di
cui al comma 108 sono utilizzate per lattuazione di programmi finalizzati
alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad
alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione
principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono individuate, nei
limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per lattuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dellattuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. Lattuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone
speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito
annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello
massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ma inferiore allimporto determinato,
ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano
le unità immobiliari, tenuto conto dellandamento del mercato
delle locazioni immobiliari e dellincidenza tra la popolazione residente
delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unità abitative realizzate
o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie
complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno
vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della
convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore
a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere
esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore
ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113.
La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore
convenzionale dellalloggio locato.
115. I comuni, nellambito delle
convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero
lesenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dellaliquota
ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione alle caratteristiche
degli interventi e agli impegni assunti dallimprenditore.
116. Lincremento della dotazione
del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per lanno
2004 dallarticolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato
nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b)
abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio
1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c)
servizi per lintegrazione scolastica degli alunni portatori di handicap,
per un importo pari a 40 milioni di euro;
d)
servizi per la prima infanzia e scuole dellinfanzia, per un importo
pari a 67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dellinfanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dellistruzione, delluniversità e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite
di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente
ai contributi di assistenza sanitaria, di cui allarticolo 48, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119. Allarticolo 18, comma 8-quater,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «fino
al termine di tale periodo,» sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter
del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non
trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché larticolo
15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme
pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo
le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale
dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali
concernenti linvalidità civile di cui allarticolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia
legittimata la regione, questultima, fatte salve le ordinarie modalità
di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da
funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base
ad apposita convenzione con lINPS, da avvocati dipendenti da tale
ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie
concernenti il trattamento economico per lesercizio delle funzioni
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque
non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545
del 1992, allarticolo 27, comma 1, la parola: «regionale»
è soppressa.
122. Allarticolo 8 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli apporti di beni immobili
ai fondi dinvestimento immobiliare chiusi disciplinati dallarticolo
37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dallarticolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dellimposta
è tenuta la società di gestione del risparmio per ciascun
fondo da essa istituito. La fattura, emessa dallapportante senza
addebito dellimposta, con losservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e con lindicazione della disposizione
di cui al presente comma, deve essere integrata dalla società di
gestione del risparmio con lindicazione dellaliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli
23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo
mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato
anche nel registro di cui allarticolo 25 del medesimo decreto n. 633
del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dellarticolo
30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate
operazioni imponibili».
123. Lefficacia delle disposizioni del comma
122 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio
dellUnione europea ai sensi dellarticolo 27 della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis dellarticolo
37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
introdotto dallarticolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: «5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei
partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse»
sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento più una quota
degli intervenuti allassemblea. Il quorum deliberativo non
potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di
tutte le quote in circolazione».
125. Il Centro di alta specializzazione
per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di
specializzazione, previsto dallarticolo 48 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo
di ematologia (IME), di cui allarticolo 2 del decreto-legge 23 aprile
2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
2003, n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per
lattivazione del Centro di alta specializzazione di cui al comma
125 sono assegnate alla Fondazione IME, per lanno 2004.
127. Al fine di favorire lintegrazione
dei poli di eccellenza ospedaliera con lattività di ricerca
scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento
professionale degli operatori, è autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali
alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi
necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006»
è autorizzato il limite dimpegno quindicennale di 3,5 milioni
di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di
cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
Nellattesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento
delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui
al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per laffidamento
di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori
nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dellarticolo
1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto dallarticolo
1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: «formalmente
delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da tre rappresentanti
scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero delleconomia
e delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato
di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio
dei ministri» è soppresso.
130. Per il completamento e lottimizzazione
della Torino-Milano con la viabilità locale mediante linterconnessione
tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è
autorizzato il limite dimpegno quindicennale di 3,5 milioni di euro
a decorrere dal 2005.
131. Allarticolo 39, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi»
sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi
e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».
132. In favore dei lavoratori che
abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui allarticolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre
2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro
che hanno avanzato domanda di riconoscimento allINAIL o che ottengono
sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide
le certificazioni già rilasciate dallINAIL. Allonere
relativo allapplicazione del presente comma e del comma 133, valutato
in 25 milioni di euro per lanno 2004, 97 milioni di euro per lanno
2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per loccupazione di cui
allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefìci previdenziali
di cui allarticolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al
rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di
Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. Allarticolo 3, comma 20,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Le unità immobiliari, escluse quelle
considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori,
in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà
di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in
base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di
volontà di acquisto».
135. Allarticolo 1, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo
modificato dallarticolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45 milioni
di euro per lanno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».
136. Allarticolo 1, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo
modificato dallarticolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2004». Allonere derivante dallattuazione
del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico
delle risorse preordinate per la medesima finalità e non utilizzate
alla data del 31 dicembre 2003.
137. Per le finalità di cui
allarticolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nellesercizio
finanziario 2004 a far carico sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lintervento
di cui allarticolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
può proseguire nellanno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e
non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. Allarticolo 118,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dallarticolo
47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e
di 100 milioni di euro per lanno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo
per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti
in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può
disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di
continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti
in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno
2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale
riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione.
Il lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora liscrizione
nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento
di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio,
la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto
individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti lofferta
di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20
per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore
decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non
lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non
accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.
Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale
ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a
carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi
i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo
e nono periodo del presente comma si applicano quando le attività
lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più
di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte
le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente
comma.
138. Al comma 1 dellarticolo
1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano allinterno dello stesso stabilimento».
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dellarticolo 20 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme relative ad eventuali
economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione
di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia
per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci
alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali
possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente
autorizzate dalla regione per la realizzazione dellevento».
141. Per lanno 2004 i trasferimenti erariali
a favore delle comunità montane sono incrementati di 5 milioni di
euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.
142. Nellambito del tavolo di
monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dellAccordo
tra Governo, regioni e le province autonome dell8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono
analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari prevista dallarticolo 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.
Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte allesame
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dellaccresciuta
complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero
delleconomia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate
alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque
milioni di euro annui è destinata, dintesa con le organizzazioni
sindacali, allincentivazione della produttività del personale
delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del
citato Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano dell8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento
del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per
gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dellAzienda
Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per lanno 2004,
60 milioni di euro per lanno 2005 e 75 milioni di euro per lanno
2006, nonché 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006 a favore dellospedale Casa sollievo della sofferenza di San
Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della
gestione liquidatoria dellAzienda universitaria Policlinico Umberto
I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire
alla regione Lazio limporto di 19.000.000 di euro a titolo di saldo
dei disavanzi che residuano dopo lassegnazione della quota parte
di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dellarticolo 4-bis,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilità dellassegno
di cui al comma 1 dellarticolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle
condizioni di cui al comma 3 dellarticolo 2 della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al
comma 53, per consentire la più efficace attuazione delle norme
di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente
i risultati dellattività di controllo tributario in relazione
a quanto previsto dallarticolo 39, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, lAgenzia delle entrate può
procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità di
personale appartenente allarea C che abbia superato procedure selettive
pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena
operatività delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a
quanto previsto dallarticolo 34, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione
o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale,
allarticolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «70 per cento». Per le amministrazioni pubbliche
indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale
generale contrattualizzato dellarea 1 non superino le cinque unità,
il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione
prescindendo dai limiti percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di
organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, per lanno 2004, lAgenzia
per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici (APAT) è
autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o
con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nellanno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano
a far carico sul bilancio dellAgenzia.
149. In attuazione dellarticolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese
di funzionamento della commissione di garanzia per lattuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante
un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto
fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dellarticolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150. In relazione allaccresciuta
complessità dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dallattuazione
dellarticolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, lintera
quota del 10 per cento dellimporto proveniente dalla riscossione
delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali
del lavoro servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle
leggi sul lavoro, di cui allarticolo 79, comma 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è destinata, limitatamente allanno
2004, allincentivazione del personale con le modalità previste
dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi limporto percentuale
della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del
personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per lacquisto
dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti
e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dellattività
e delle procedure ad essa connesse è definito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del
Ministero dellinterno è istituito un fondo da ripartire per
le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dellAmministrazione,
con una dotazione, a decorrere dallanno 2004, di 100 milioni di euro.
Con decreti del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite
lUfficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del
fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali
e di investimento delle Forze dellordine, è autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per lanno 2004, iscritta in un fondo
dello stato di previsione del Ministero dellinterno, da ripartire
nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate
con decreto del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite
lUfficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
153. Per conseguire un più
elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti
e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità complessive.
Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per
qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità
portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di
spesa di euro 5.000.000 per lanno 2004, euro 12.000.000 per lanno
2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva
di posti di cui allarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di
vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili
volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con decreto
del Ministro dellinterno sono stabiliti i relativi criteri, modalità
e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di
vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli
idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto del Ministro dellinterno del 6 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24
del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto del Ministro dellinterno del 5 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide
fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento
sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti
procedure di programmazione ed approvazione.
154. Lautorizzazione di spesa
di cui allarticolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è
rideterminata in euro 48 milioni per lanno 2004 e in euro 14 milioni
a decorrere dallanno 2005.
155. È autorizzata la spesa
di 87 milioni di euro per lanno 2004, 42 milioni di euro per lanno
2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti
normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal
1º gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dellEsercito,
della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dellAeronautica
inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dellarticolo 34 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dellArma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai
sensi dellarticolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per
lanno 2004, 118 milioni di euro per lanno 2005 e 122 milioni
di euro a decorrere dallanno 2006 da destinare a provvedimenti normativi
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo
e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
156. A decorrere dal 1º gennaio
2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennità
corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco a quelle percepite dallanalogo personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui al comma 2, lettera d), dellarticolo 47
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate
di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità
e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente
al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a
quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dellinquadramento
previsto dallarticolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale,
ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le risorse per
la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate
di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio
dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in
servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento
e la funzionalità dellattività di soccorso aereo svolto
dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità
appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono
mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione
economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con progressivo
riassorbimento nellambito della dotazione organica del settore aeronavigante
di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono
determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere
dal 1º gennaio 2004.
158. Per lanno 2004, nellambito
delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti
e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella
F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono
essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma
breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione
dellarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per
le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando
i candidati già idonei collocati nella residua graduatoria di cui
al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonché mediante assunzione,
a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati
ai sensi dellarticolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356,
e dellarticolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche
se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo
degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti
e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al
comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti
e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri
per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate
del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire
per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione
a decorrere dallanno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del
Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
160. Allarticolo 51 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Laliquota prevista dal comma
4 dellarticolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva
di cui al comma 8 dellarticolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
sono determinate con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze».
161. Allarticolo 4, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: «università
degli studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono inserite le
seguenti: «nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, alle attività di supporto
a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per lanno
2004, dellAgenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165».
162. Le disposizioni di cui allarticolo
32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano
ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per
lassistenza alle collettività italiane allestero di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dellarticolo
7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: «,
salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze»
fino a: «stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze».
164. In relazione a quanto previsto
dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dellarticolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente
al potenziamento dellAmministrazione finanziaria e alla erogazione
di compensi incentivanti la produttività del personale. I commi
195 e 196 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono abrogati.
165. Allarticolo 12 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili
ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate
con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dellarticolo
3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla
base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni
definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del
debito pubblico e con lattività di controllo e di monitoraggio
dellandamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per
il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto
le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto
dallanno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il
potenziamento dellAmministrazione economica e finanziaria, in misura
tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente
sistema»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Le somme derivanti dallapplicazione
del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato,
affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dellAmministrazione
economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività
di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività
definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa
sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando
le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione
allapporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui
al comma 1».
166. Larticolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione
dellultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis
e 7. Il comma 6 dellarticolo 27 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e il comma 1-bis dellarticolo 32 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. Allarticolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica
sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al
comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti:
«di beni e servizi a rilevanza nazionale»;
c) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono
fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne
i parametri di prezzo-qualità per lacquisto di beni e servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».
167. Allarticolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica
e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti:
«a rilevanza regionale»;
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dellarticolo
2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dellarticolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad» sono sostituite dalle
seguenti: «attuino i princìpi di cui allarticolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e allarticolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero»;
b) il comma 2 dellarticolo 2 è abrogato.
169. Allarticolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo
periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti:
«di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo
periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dellarticolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per lacquisto di beni e per lapprovigionamento di pubblici servizi caratterizzati dallalta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dellarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere
se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate
dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la
spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno
la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio,
può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le
esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali
o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie
imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.
(Finanziamento agli investimenti)
1. Per lanno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per lanno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per lutente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75
euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche
che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente
per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet.
Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,
praticato sullammontare previsto nei contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il
1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta
entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2
è riconosciuto, nel caso dellacquisto, immediatamente sulle
prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso
del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere
durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto
sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione
dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma
2 non può essere cumulato, nellambito della stessa offerta
commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente
o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti
del medesimo utente. Il contributo per lacquisto o noleggio dei decoder
in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che lofferta
commerciale indichi chiaramente allutente i fornitori di contenuti
con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato
i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso
in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto
dallarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dallarticolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere
dallanno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è
incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
6. Allarticolo 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma,
dopo le parole: «cessione in uso di circuiti telefonici» sono
inserite le seguenti: «e a larga banda punto a punto e multipunto
in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,». Allonere
derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante
utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle
risorse di cui al comma 8.
7. È autorizzata lulteriore
spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per
la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il
Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dellarticolo 1, comma
1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione
dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet
della totalità delle sedute daula dei due rami del Parlamento,
pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione
per intervento, consultazione dellarchivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo
per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dellarticolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata lulteriore
spesa di 51,5 milioni di euro per lanno 2004 e di 65 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative
destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dellinformazione
nel Paese.
9. Il Fondo di cui allarticolo
27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato
alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento
per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare lacquisizione
e lutilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani
che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità
di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi
stessi sono disciplinate con decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e le
tecnologie, emanato ai sensi dellarticolo 27, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 è
destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per lanno 2004,
allistituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie»,
finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, diretto allerogazione di un contributo di
200 euro per lacquisizione e lutilizzo di un personal computer
con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet,
nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti
in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo
allanno dimposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro per linnovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro
i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo,
le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti
reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti,
nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la
possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi
esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile
con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dellanno 2004
i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo
con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università
statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare
nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi
a disposizione dal Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I
benefìci per lacquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa
apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare
il Ministro per linnovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, fissa le modalità attuative
per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma.
12. Per il proseguimento degli studi
e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già
avviati nei decorsi anni dal Ministero dellinterno, aventi per oggetto
lapplicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006.
13. Allarticolo 1, comma 6,
della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «Le quote versate allENAV e allASI non utilizzate
sono versate entro il 31 gennaio 2004 allentrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al fondo stesso».
14. LIstituto per il credito
sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività
culturali, ai sensi dellarticolo 151 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, impartisce le necessarie direttive allIstituto per
il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti
di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle
regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i
criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione
dellIstituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
è approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi.
Resta salvo quanto previsto dallarticolo 56, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
15. Allarticolo 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: «di un polo
di attività industriali ad alta tecnologia» sono sostituite
dalle seguenti: «di un polo di ricerca e di attività industriali
ad alta tecnologia»; dopo le parole: «del comune di Genova»,
sono inserite le seguenti: «anche in relazione allattuazione
dellarticolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di
cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità
fino al 31 dicembre 2006».
16. Per i soggetti che hanno stipulato
prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata
istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli
4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno
ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento
della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche
se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori
a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro rate con scadenza,
rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre
2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006.
17. Allarticolo 2, comma 1,
del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: «connesse
allattività antincendi boschivi di competenza,» sono
inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento
delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli
incendi boschivi,».
18. Le risorse provenienti da iniziative
di cui allarticolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonché quelle relative agli interventi di cui allarticolo
11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni
anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, anche ai fini dellattuazione dellarticolo
66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese
disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni
determinate annualmente ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone allapprovazione
del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi
previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali,
ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma
2 dellarticolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le
emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui allarticolo
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
21. Allarticolo 116 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Per le aziende agricole colpite
da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate
ai sensi del comma 2 dellarticolo 2 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale».
22. Allarticolo 116 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità,
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze tra quelli
previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui allarticolo
2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può
essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti».
23. In deroga a quanto previsto dallarticolo
13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni,
il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate,
è fissato nella misura del tasso legale vigente allatto della
rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi
21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi
al 30 settembre 2003.
25. Allarticolo 36, comma 6,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni,
le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«1º gennaio 2004».
26. Per la prosecuzione delle attività
nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, è concesso al
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui allarticolo
1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo
pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17
a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dallarticolo 9, comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese
del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni
naturali che comportino la moria della fauna marina o limpossibilità
di svolgere attività di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al
comma 12 dellarticolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate,
di cui allarticolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono
essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima
regione.
29. Nelle more delladozione
dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131,
e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico
di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato,
dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze
previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dellacquacoltura
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 27 luglio 2000.
30. Entro il 28 febbraio 2004, in
attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dellacquacoltura
per lanno 2004.
31. Per assicurare la prosecuzione
degli interventi infrastrutturali di cui allarticolo 141, commi 1
e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti
di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dallanno
2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
32. Le economie dasta conseguite
sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative disposizioni
per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità
previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo
di nuove risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi
di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti
per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri
programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delleconomia e delle
finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse
finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario
coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico,
in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito
il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico».
Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b)
gli interventi previsti dal Ministero dellambiente e della tutela
del territorio;
c)
gli interventi di cui al comma 31;
d)
gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui allarticolo
17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi
concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delleconomia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal
Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione
allattuazione del programma delle infrastrutture strategiche per
il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001,
e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. Le regioni attribuiscono alle
province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come
montani ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1994, n. 97, le funzioni di cui allarticolo 89, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine
è attribuito alle stesse province lintroito dei proventi di
cui allarticolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
39. A copertura dellonere aggiuntivo
a carico delle regioni interessate, derivante dallattuazione del
comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006.
40. Con decreto del Ministro dellambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni
interessate, proporzionalmente allammontare dei proventi attribuiti
alle province di cui al comma 38.
41. Fatte salve le disposizioni recate
dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma
38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio
montano.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo
Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto
2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste
al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi
di cui allarticolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono trasferite allISMEA.
43. LISMEA subentra nelle funzioni
già esercitate da Sviluppo Italia Spa per lattuazione degli
interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti,
nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per lattribuzione
delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro
di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui
allarticolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, lISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b)
provvedere allacquisto di crediti bancari sia a breve che a medio
e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel
settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c)
effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti
dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione,
del 7 luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere lintroduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dellIstituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.
47. LIstituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b)
applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c)
confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d)
genomica funzionale e proteomica.
48. LIstituto di cui al comma 46 ha sede presso luniversità degli studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca.
49. Limportazione e lesportazione
a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti
recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed
è punita ai sensi dellarticolo 517 del codice penale. Costituisce
falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su
prodotti e merci non originari dallItalia ai sensi della normativa
europea sullorigine; costituisce fallace indicazione, anche qualora
sia indicata lorigine e la provenienza estera dei prodotti o delle
merci, luso di segni, figure, o quantaltro possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle
merci in dogana per limmissione in consumo o in libera pratica e
sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può
essere sanata sul piano amministrativo con lasportazione a cura ed
a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quantaltro
induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La
falsa indicazione sullorigine o sulla provenienza di prodotti o merci
può essere sanata sul piano amministrativo attraverso lesatta
indicazione dellorigine o lasportazione della stampigliatura
«made in Italy».
50. Per potenziare le attività
di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità
antifrode, sono istituite, presso lAgenzia delle dogane, una centrale
operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli
spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime
apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia
di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione
dei dati personali, essendo diretta allapplicazione delle disposizioni
la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica
a dipendenti dellAgenzia delle dogane addetti a tali servizi, in
numero non superiore a dieci, il disposto di cui allarticolo 7, comma
10, dellaccordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni
di missione continuativa nella medesima località, previsto dallarticolo
1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a
365 giorni. Le spese derivanti dallestensione del citato limite trovano
copertura nello stanziamento di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al
comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate
ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali
dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a
tutela del «made in Italy».
52. Laccesso alla banca dati
delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato dintesa tra
il direttore dellAgenzia delle dogane ed il comandante generale della
Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, è
autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dallanno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione
e per tutelare la specificità dei prodotti, lAgenzia delle
dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni
per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici
idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi
a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed
il relativo trattamento è attività di rilevante interesse
pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali,
essendo diretta allapplicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale,
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni
di cui al comma 54.
56. Per le finalità di cui
allarticolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di
finanza laccesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo
modalità stabilite di intesa tra il direttore dellAgenzia
delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dellAgenzia
delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale»,
per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare
i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge,
lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in
via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così
raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento
dei rispettivi procedimenti ed attività.
59. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle
finanze, dintesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
che concorrono per lassolvimento delle operazioni doganali di importazione
ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non
provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti
di cui allarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da
57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
61. È istituito presso il Ministero
delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20
milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni
di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno
di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in
Italy», anche attraverso la regolamentazione dellindicazione
di origine o listituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della
normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento
delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente
rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati
mediterranei, dellEuropa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dellente di cui allarticolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche
esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica
di ciascuna nellambito del territorio nazionale. A tale fine, e per
ladeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato
allattuazione delle attività di supporto formativo e scientifico
indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di
euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale
del ruolo di cui allarticolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale,
per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti
sul trattamento economico complessivo in godimento secondo lordinamento
di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera,
nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate allente
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
per lanno 2004 possono essere versate allentrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, n. 469.
62. Il Ministero delle politiche agricole
e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni
agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano».
63. Le modalità di regolamentazione
delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui
al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia
e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali
e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento
dellazione di contrasto alleconomia sommersa, nonché
la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria,
anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge
e dellarticolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
lorganico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza è incrementato di 470 unità dallanno
2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dallanno 2005.
Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede
mediante lassunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dellarticolo
3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni
di euro per lanno 2004, 28 milioni di euro per lanno 2005 e
32 milioni di euro a decorrere dallanno 2006.
65. Allarticolo 6, comma 1,
alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,»
è inserita la seguente: «Manfredonia,».
66. Allo scopo di assicurare migliori
condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione
dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività
produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza
con quanto previsto dallUnione europea in materia, sono definite
le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani
di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì
i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare
i controlli, garantendone lintegrità e lindipendenza
di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni
amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei
prodotti alimentari, luso delle denominazioni di vendita dei prodotti
di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle
disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione
amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa
dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei
decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non
sia stata emessa lordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
di cui al presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile
della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività
produttive in collaborazione con la società EUR Spa lEsposizione
permanente del design italiano e del made in Italy, con sede
in Roma.
69. LEsposizione permanente
del design italiano e del made in Italy ha finalità
di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione
del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
70. Per lattuazione dei commi
68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.
71. Allarticolo 80, comma 31,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per lanno
2003» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004».
72. Presso il Ministero delle attività
produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il
Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei
fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale
ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli,
nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche
commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia
e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali,
dellinterno e della giustizia, sono definite le modalità di
composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo
la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia
e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri,
presso gli uffici dellIstituto per il commercio con lestero
o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono
istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio
e delle indicazioni di origine, e per lassistenza legale alle imprese
nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione
e alla concorrenza sleale.
75. Per lattuazione del comma
74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività
produttive è istituito un fondo destinato allassistenza legale
internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti
relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché
contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi
di cui al comma 61.
77. Le modalità di gestione
del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma
73.
78. Per lattuazione dei commi
76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per lanno
2004, 4 milioni di euro per lanno 2005 e 2 milioni di euro per lanno
2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero
delle attività produttive segnala allautorità giudiziaria,
per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano
un diritto di proprietà intellettuale.
80. Lautorità amministrativa,
quando accerta, sia allatto dellimportazione o esportazione
che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto
di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche
dufficio, previo assenso dellautorità giudiziaria e
facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta,
e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore;
è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini
giudiziari.
81. Lopposizione avverso il
provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data
di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
82. Le disponibilità del fondo
di cui allarticolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per lanno
2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi
di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi
di esportazione a queste collegati.
83. Le modalità, le condizioni
e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite
con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo
21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
84. Allarticolo 6, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
come modificato dal comma 2-ter dellarticolo 23 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: «delle imprese industriali
e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese
industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi».
85. Allarticolo 72, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni previste
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5º
bando».
86. Per la prosecuzione degli interventi
previsti ai sensi dellarticolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa
di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi
di cui allarticolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di
euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dellutilizzazione
delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari,
convenzionati ai sensi dellarticolo 30 del testo unico delle leggi
sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali,
a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti
con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87
e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità
di cui al primo comma dellarticolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64;
in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i
comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
90. Le disposizioni di cui allarticolo
9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai
soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari
dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute
a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis
dellarticolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997,
entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione
previste dal citato comma 17 dellarticolo 9 della legge n. 289
del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa
di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
91. Per la prosecuzione degli interventi
e dellopera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato
di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione
degli interventi di cui allarticolo 50, comma 1, lettera i), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste,
sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di
5 milioni di euro ciascuno a decorrere dallanno 2005, nonché
due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dallanno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca
europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio dEuropa,
la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati allesercizio
dellattività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385.
92. Allarticolo 138, comma 12,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
93. Le risorse derivanti dai mutui
finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle
disposizioni di cui allarticolo 50, comma 1, lettera i), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e
Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94. Allarticolo 86, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Il commissario di cui al comma 1, con propria
determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di
consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette
con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura lesecuzione».
95. Per la prosecuzione dei lavori
di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio
1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva
ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA
del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno quindicennale
di un milione di euro a decorrere dallanno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi
volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare
gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dellarticolo
3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dallanno
2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi
volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di
cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dallanno
2005.
98. Al comma 1 dellarticolo
1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: «della
presente legge,» sono inserite le seguenti: «e comunque per fare
fronte ad ogni calamità verificatasi nellintero territorio
regionale,».
99. In conformità con il principio
di cui allarticolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti
capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui allarticolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere
concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 è
istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso
dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari
finanziari iscritti allelenco speciale previsto dallarticolo
107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione
agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni
residenti nelle aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per
il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
101. Il Fondo di cui al comma 100
è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi
stabiliti dal Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, di concerto con il Ministero delleconomia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
102. La dotazione del Fondo di cui
al comma 100 è pari a 10 milioni di euro per lanno 2004. Il
Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni,
fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e
3 dellarticolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
104. In deroga a quanto previsto dallarticolo
1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per lanno
2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo
comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite
di spesa massimo per lanno 2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura
in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere
con fondi statali ai sensi dellarticolo 1 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, dellarticolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, dellarticolo 3, comma 9, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, dellarticolo 51 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dellarticolo 9-septies del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria
il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o
in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno
il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita
domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti
limporto dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta
giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato leventuale contenzioso
si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali
compensate.
106. Al fine di favorire la crescita
e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il Fondo
rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo
è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione
nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e
di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese
produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme
di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati
dalle regioni.
107. Sviluppo Italia Spa è
autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per
sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote
di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo
ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma
110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali
imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare
consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
La gestione del Fondo di cui al comma 106 è soggetta alla disciplina
di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve
essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per
configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione
europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di
Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti
in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia
di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione
o commercializzazione dei prodotti elencati nellallegato I del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
109. La partecipazione può
riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla
normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalità
di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate
dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2004 e di 45 milioni di euro per lanno 2005.
112. È istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per lincentivazione
della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene
in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali
o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori
ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di
cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro,
è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto
da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e
adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto
ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.
114. Con successivi decreti, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione
del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali
accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche
in attuazione degli indirizzi dellUnione europea.
115. Il Comitato paritetico redige
annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sullutilizzo
del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al
Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro.
116. Allarticolo 11, comma 1,
lettera a), del regolamento recante norme per lelaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, come modificata dallarticolo 31, comma
21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
117. Allarticolo 7 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti
i seguenti:
«1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dallutilizzazione dei beni demaniali trasferiti allANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra lANAS Spa e lAgenzia delle entrate.
1-sexies. Allarticolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Il Ministro delleconomia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dellautorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con lAgenzia delle entrate e liscrizione a ruolo avviene a seguito di uningiunzione conforme allarticolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dellAgenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dellufficio della società che lha richiesta».
118. Nellanno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dellaggio di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dellaggio di cui allarticolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo laggio, a carico del debitore, previsto dallarticolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore
dellAgenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, limporto
di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento,
tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con
la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per
la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari
per i quali vige lobbligo della redazione bilingue degli atti.
120. Allonere derivante dallattuazione
del comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
121. Allarticolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati
della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio
2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa
è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con lAgenzia
delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio».
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non
possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. Allarticolo 5, comma 20,
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
«Ad esse non si applicano» sono inserite le seguenti: «,
fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del
presente articolo,».
124. Al comma 30 dellarticolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «negli articoli»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei commi
da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37
del testo unico bancario».
125. La lettera g) del comma
27 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è sostituita dalla seguente:
«g) siano state
realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale
e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico».
126. Al comma 17 dellarticolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «attività di
promozione» sono inserite le seguenti: «rivolte ai medici, agli
operatori sanitari e ai farmacisti».
127. Allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Tessera del cittadino», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Tessera sanitaria»;
b)
la sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:
«TS»;
c)
al comma 13, le parole: «della TC» sono sostituite dalle seguenti:
«della TS nella carta di identità elettronica o».
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per lanno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui
al comma 128 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata
ai sensi dellarticolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione
le cui risorse confluiscono al fondo di cui allarticolo 60, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra
gli strumenti dintervento allinterno dei Fondi di cui agli
articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata
dal CIPE.
130. Allarticolo 60 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare laccelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nellambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;
b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui allarticolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito dimposta ai sensi dellarticolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dellAgenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dellinvestimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata listanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per lanno di presentazione dellistanza e per lanno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito dimposta ai sensi delle disposizioni di cui allarticolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse
nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi,
che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione
dellopera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE
deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario
che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti
dallopera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi
di cui allarticolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario
così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua,
contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma
tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma
134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi
e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri
soggetti autorizzati allesercizio del credito ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei
progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE
deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità
di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dallopera,
individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella
delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso
dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono
ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore,
fino allestinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca
della concessione relativa alla gestione dellinfrastruttura finanziata
ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione
del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore
e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute
al precedente concessionario per lutilizzo dei beni necessari per
lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi
altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo
nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito
residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della
nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di
vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nellinteresse
dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni
di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma
134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto
al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario.
Ladeguamento tariffario è regolato con il metodo del price
cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario
vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dallISTAT;
b) dellobiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui
al comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità
del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale;
b)
suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale
dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano
finanziario;
c)
costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del
quadro normativo;
d)
costi derivanti dalladozione di interventi volti al controllo ed
alla gestione della domanda attraverso luso efficiente delle risorse,
sostenuti nellinteresse generale;
e) adeguato
ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per lanno 2004, la dotazione
del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche
delle regioni e degli enti locali, di cui allarticolo 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.
144. Per lanno 2004, la dotazione
finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture
di interesse locale, di cui allarticolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi
dellarticolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande
da presentare ai fini dellammissione ai contributi a valere sui Fondi
di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare
dellopera ovvero dellinfrastruttura che si intende realizzare.
La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile
ai fini dellerogazione del contributo, a condizione che lente
assegnatario assuma, nella medesima domanda, limpegno a trasmettere,
entro la data da stabilire con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione
della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti
dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dellarticolo
30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«2. Lesecutore dei lavori è
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dellimporto
degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso dasta superiore
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, laumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».
147. Dopo il comma 2-bis dellarticolo
30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:
«2-ter. La garanzia fideiussoria di
cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dellesecuzione, nel limite massimo del 75 per cento delliniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti,
è automatico, senza necessità di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante,
da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
lavvenuta esecuzione. Lammontare residuo, pari al 25 per cento
delliniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dellimpresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la revoca dellaffidamento e lacquisizione della cauzione da
parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica lappalto
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti
in corso anche se affidati dai soggetti di cui allarticolo 2, comma
2, lettera b), anteriormente alla data del 1º gennaio 2004».
148. Al comma 1 dellarticolo 137 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: «c-bis)
realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali».
Per lattuazione della lettera c-bis) del comma 1 dellarticolo
137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente
comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro
per lanno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la
quota del valore dellopera che, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata
dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può
superare complessivamente il 20 per cento dellimporto dellaffidamento
posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria
in proprio avviene, in unica soluzione, allatto dellultimazione
dei lavori.
150. Qualora la regione interessata
non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente,
allattivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli
interventi di cui allarticolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dellarticolo 11
della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo
soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente
della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova
localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dellarticolo
34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato
alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte
del comune dellaccordo di programma, sullo stanziamento destinato
alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dellarticolo
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma
3 dellarticolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo
le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese» sono inserite
le seguenti: «nonché per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e lottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari
sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica
dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini
nazionali».
152. Allarticolo 7, comma 15,
lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive
modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la
realizzazione delle altre tratte» sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione
delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in
conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere lapplicazione
del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002,
relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea
dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10
milioni di euro per lanno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del
contributo. Lefficacia delle disposizioni del presente comma è
subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione
dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante
utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21
dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell8
marzo 1996, a valere sulle risorse di cui allarticolo 10 della legge
26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per
il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico
dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui allarticolo
27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte allacquisizione
della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale
e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante
contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico
del bilancio dello Stato, volte allacquisizione della disponibilità
di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate
mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto
previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale.
Qualora loperazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente,
essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei
beni oggetto dellacquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari
delloperazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati
di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico
locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per lanno
2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota
parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei
maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP
entro la data del 1º gennaio 2003 in relazione a contributi per i
quali è prevista lesclusione dalla base imponibile delle imposte
sui redditi, in misura proporzionale allentità degli esborsi
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere
utilizzati in compensazione, ai sensi dellarticolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
158. È autorizzata in favore
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni
di euro per lanno 2004, di 7 milioni di euro per lanno 2005
e di 10 milioni di euro per lanno 2006 destinati alla progettazione
e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di
Mestre con il territorio delle comunità locali.
159. Per il sostegno e lulteriore
potenziamento dellattività di ricerca scientifica e tecnologica
è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni
di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per lanno
2006 a valere, fino allimporto di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi
dellarticolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, sono determinate le misure
e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché
dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno
delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate
in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione
scientifica internazionale e per lavviamento di strutture di recente
istituzione, è autorizzata per lanno 2004 la spesa di 2 milioni
di euro in favore dellIstituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per lanno 2004 è
altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione
di un contributo in favore dellIstituto nazionale per la fisica della
materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi
previsti ai sensi dellarticolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264,
è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dallanno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo
anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste allItalia, è
concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000
di euro.
164. Il contributo di cui al comma
163 è destinato a concorrere ad iniziative riguardanti lorganizzazione
di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività
editoriali.
165. Il contributo di cui al comma
163 è altresì destinato al recupero e al restauro di beni
storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare
pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
166. Per lesercizio delle attività
istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata
la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca
biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui allobiettivo
2, è assegnato allUniversità campus bio-medico (CBM),
di cui allarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 31 ottobre 1991, limporto di 20 milioni di euro per lanno
2004 e di 30 milioni di euro per lanno 2005 per la realizzazione
di un policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca
scientifica e lassistenza nel campo della prevenzione e cura della
cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione
e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dallarticolo
1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dellimporto
di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui allarticolo
2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio
delle autorizzazioni allimmissione in commercio di medicinali per
uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità
di cui, rispettivamente, allarticolo 17, paragrafo 1, della direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione,
del 3 giugno 2003.
170. È autorizzato lo stanziamento
di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dellIstituto
superiore di sanità per lassolvimento dei compiti di cui allarticolo
92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure
e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di
competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base
di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato,
termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi
la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture
tecnologiche, le procedure applicative e di informazione allutenza.
172. Il nuovo servizio non potrà
intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già
previste dal servizio universale.
173. Al comma 1 dellarticolo
10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è
sostituito dai seguenti: «Nei comuni sprovvisti di piano regolatore
è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa
dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli,
la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti
salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente
lincendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data».
174. Per favorire il rilancio minerario
energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dellarticolo
57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31
dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste
dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono
integrate con limporto di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni
finanziarie di cui allarticolo 8, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità
previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo
delleconomia e delloccupazione, sono autorizzati nel triennio
2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente
legge, con la decorrenza e lanno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al
pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni
finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni
come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95,
sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La
quota di concorso è fissata con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.
178. La disposizione di cui al comma
177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
179. Allarticolo 11 della legge
7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la parola: «disponibili»
sono inserite le seguenti: «al 1º gennaio 2004 e autorizzate
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo» e le parole: «già
predisposti e» sono soppresse.
180. Al comma 3 dellarticolo
45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «e della
Fiera di Verona» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fiera
di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova».
181. Alle imprese editrici di quotidiani
e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli
operatori di comunicazione è riconosciuto un credito dimposta
pari al 10 per cento della spesa per lacquisto della carta utilizzata
per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nellanno
2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità
di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il
rispetto del limite di spesa fissato, per lanno 2005, in 95 milioni
di euro.
182. La spesa per lacquisto
della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici.
Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dalleditore,
essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta
da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le
spese per lacquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti
prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per unarea superiore al 50 per cento dellintero stampato, su base annua;
b)
i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti
con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli
informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c)
i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale
superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d)
i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti
a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro
elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne lacquisto;
e)
i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f)
i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g)
i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti
o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei
medesimi;
h)
le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate
allacquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni
di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni
senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le
proprie finalità di autofinanziamento;
i)
i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società
riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano
una pubblica funzione;
l)
i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni
diversi da quelli definiti nellarticolo 74, primo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, ai fini dellammissione al
regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m)
i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito dimposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito dimposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; leventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
185. Lammontare della spesa
complessiva per lacquisto della carta e limporto del credito
dimposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo dimposta durante il quale la spesa è
stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito
dimposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili
le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché
le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo,
dellarticolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta
nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di
giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso
mediante i canali in concessione esclusiva dellEnte poste italiane
fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire
i contributi previsti dal comma 2 dellarticolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali
modalità di trasmissione.
188. I termini finali per il completamento
degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore
dellindustria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente,
al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto
lerogazione del contributo in due o tre tranche.
189. Lefficacia delle disposizioni
di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata allautorizzazione
delle competenti autorità europee.
190. Dei contributi di cui allarticolo
52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare
in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata
alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere
comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande
entro il 31 gennaio 2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) allarticolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«LIstituto può concedere contributi
per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito
e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali,
con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso lIstituto
medesimo e alimentato con il versamento da parte dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dellaliquota ad esso spettante a norma
dellarticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con limporto
dei premi riservati al CONI a norma dellarticolo 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo
il disposto dellarticolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».
192. LIstituto per il credito sportivo è
autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione
che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito
esistente della società stessa.
193. Allarticolo 19, comma 2,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto ai
sensi del secondo periodo», e nel secondo periodo, le parole: «diversi
da» sono sostituite dalla seguente: «inclusi».
194. Per la definizione delle posizioni
dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174, anche al fine di dare attuazione ai princìpi formulati
nellarticolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nelladesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dallanno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dellarticolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per lesatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta limmediata decadenza della concessione, limmediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, limmediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano ladesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dallAmministrazione finanziaria, per il recupero dellimposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti allamministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nellanno precedente, incrementato dellaumento percentuale realizzatosi su base regionale nellanno di riferimento;
b) ai
concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a),
nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali
di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il
residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo
maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito
relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque
rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre
di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una
sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta limmediata
decadenza dalla concessione, limmediata decadenza dei concessionari
dal beneficio del termine, limmediato incameramento della fideiussione
e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse
misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre
trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza
della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del
minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per
quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma,
restano ferme le disposizioni dellarticolo 8 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali
6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla
CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate
è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2004 al 2010.
195. Allarticolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui allarticolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004».
196. Al comma 13 dellarticolo
145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «pari al
10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per
cento».
197. Allarticolo 8 della legge
23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al primo comma non
si applicano alle società che hanno adempiuto allobbligo di
cui allarticolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38».
198. Le società sportive possono regolarizzare
le posizioni debitorie nei confronti dellINAIL mediante rateizzazione
degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini
di cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare
i versamenti in ununica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in
due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre
2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura
prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle società
interessate, di ogni accertamento e lesclusione di sanzioni.
200. Alle società sportive
che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato
di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano
il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dellUnione
europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti
con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta
pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali
soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui
al comma 200 è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino
eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di
lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti
condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dellUnione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b)
siano osservati gli obblighi di legge previsti per lassicurazione
contro gli infortuni e la morte;
c)
le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dellimposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui
al comma 200 è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni
di euro per lanno 2004 e di 1,5 milioni di euro per lanno 2005.
204. Per consentire lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e
il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di
promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per
lanno 2004.
205. Allarticolo 51 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti le
modalità tecniche per liscrizione allassicurazione obbligatoria
presso lente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1º aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, lentità
delle prestazioni e i relativi premi assicurativi». Il decreto di
cui allarticolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
206. Allarticolo 82, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Lampedusa,»
sono inserite le seguenti: «nonché relativamente ai servizi
aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria
e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,».
207. Per le finalità di cui
al comma 4 dellarticolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è
incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni
di euro per lanno 2006.
208. Al comma 15 dellarticolo
31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni»;
b) lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006».
209. Per gli interventi di cui allarticolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui allarticolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
210. Ai fini di cui al comma 209,
allarticolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché
allarticolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le
parole: «nellanno 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«nellanno 2003».
211. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni
attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare
per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.
212. Per favorire il recupero del
materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione
di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare
allerogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino
in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma
212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento
(CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano
servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale
rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso
cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di
trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di
attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attività
dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze un
apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per lanno 2004,
1 milione di euro per lanno 2005 e 1 milione di euro per lanno
2006.
216. Il fondo di cui al comma 215
è destinato allassegnazione di contributi, per labbattimento
degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese
operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che
insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno
cinquecento posti barca.
217. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma
216 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi.
218. Allarticolo 1 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Lalienazione delle partecipazioni
di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e
non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dellazionariato
tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette
modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna
società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare
la massimizzazione del gettito per lErario, il contenimento dei costi
e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni
di cui al comma 2, il Ministro delleconomia e delle finanze individua,
con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni
direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore
ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo
restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di
cui al comma 2 si applica larticolo 1, comma 2, della legge 14 novembre
1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle
partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione
di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali
o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente,
ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali»;
b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delleconomia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»; dopo le parole: «possono affidare» sono inserite le seguenti: «anche in deroga alle disposizioni dellarticolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili»; dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente periodo: «I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero delleconomia
e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione
delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione
della partecipazione».
219. Allarticolo 25, comma 1, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, le parole: «è effettuato»
sono sostituite dalle seguenti: «può essere effettuato anche».
220. Allarticolo 80, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «non coinvolto
nella strutturazione delloperazione di alienazione» sono soppresse.
221. Allarticolo 5 del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A modifica di quanto previsto dallarticolo
13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la
prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni
di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può
cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione».
222. Allarticolo 12, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri
1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) la partecipazione
pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia
ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione
dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società
controllate;
3) la quota
di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al
60 per cento».
223. Il comma 24 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dellarticolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dellarticolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dellalloggio.
224. Gli immobili di cui al comma
3 dellarticolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati
per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche
se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione
non può essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di
cui al comma 3 dellarticolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si
applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dellarticolo
5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
226. Allarticolo 7, comma 3,
lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito
dallarticolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono devolute alla
concessionaria, a decorrere dallavvio dellesercizio ferroviario,
le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario
tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dallAccordo di
programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti».
227. Allarticolo 2 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tra le società controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli
altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delleconomia
e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive,
nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima
di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta
con deliberazione dellassemblea straordinaria una clausola che attribuisca
al Ministro delleconomia e delle finanze la titolarità di
uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con
il Ministro delle attività produttive:
a) opposizione allassunzione,
da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso
azionario di cui allarticolo 3, di partecipazioni rilevanti, per
tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del
capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee
ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro delleconomia
e delle finanze con proprio decreto. Lopposizione deve essere espressa
entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata
dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro
soci, qualora il Ministro ritenga che loperazione rechi pregiudizio
agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine
per lesercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni
che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente
motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dalloperazione
agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare
i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione
rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso
di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro delleconomia
e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione
rilevante secondo le procedure di cui allarticolo 2359-ter del
codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione
è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
b) opposizione
alla conclusione di patti o accordi di cui allarticolo 122 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso
in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale
costituito da azioni con diritto di voto nellassemblea ordinaria
o la percentuale minore fissata dal Ministro delleconomia e delle
finanze con proprio decreto. Ai fini dellesercizio del potere di
opposizione la CONSOB informa il Ministro delleconomia e delle finanze
dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui
abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione
deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione
effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per lesercizio
del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono
sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente
motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi
o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci.
Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il
mantenimento degli impegni assunti con ladesione ai patti di cui
al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi
sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione
è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o
agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto,
debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli
interessi vitali dello Stato, alladozione delle delibere di scioglimento
della società, di trasferimento dellazienda, di fusione, di
scissione, di trasferimento della sede sociale allestero, di cambiamento
delloggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano
i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del
potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti
innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina
di un amministratore senza diritto di voto».
228. Il potere di opposizione di cui allarticolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga lesigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso latto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
229. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delleconomia
e delle finanze, dintesa con il Ministro delle attività produttive,
nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le
società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dellassemblea
straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro
delleconomia e delle finanze la titolarità di uno o più
dei poteri speciali.
230. Con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delleconomia
e delle finanze e delle attività produttive, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati
i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo
ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.
231. Gli statuti delle società
nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i
poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227
a 230.
232. In relazione alle disposizioni
di cui allarticolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
è assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale
sociale, limporto di 130 milioni di euro per lanno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione
e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri
può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà
demaniale allestero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici
consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, con lobiettivo dellinternazionalizzazione
del sistema produttivo italiano.
234. Allarticolo 113 del testo
unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma
5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le normative di settore, al
fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino
concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri
di gradualità nella scelta della modalità di conferimento
del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con lerogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono allesecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui allarticolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e allarticolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia lesecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.»;
b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.»;
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. A decorrere dal 1º
gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in
cui si tratti dellespletamento delle prime gare aventi ad oggetto
i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con
regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità
indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce
le condizioni per lammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane che abbiano avuto allestero la gestione del servizio senza
ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti
tempi certi per leffettiva apertura dei relativi mercati».
235. Allarticolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole: «aziende agricole»
sono sostituite dalle seguenti: «aziende artigianali, agricole e di
pesca». La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente
alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS
non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere allalienazione
di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali
debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di
attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, nel rispetto della
normativa generale sullalienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle
acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa
idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione
degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale
già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto,
nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex
estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1º gennaio
2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dellassegno vitalizio
di cui allarticolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa è
riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per lanno
2004 per fronteggiare lemergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
242. Ai sensi dellarticolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dallarticolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra
le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla
presente legge.
243. Ai termini dellarticolo
11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni
di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli
enti pubblici possono assumere impegni nellanno 2004, a carico di
esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dellarticolo
11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari
di leggi di spesa sono indicate nellallegato 1 alla presente legge.
247. In applicazione dellarticolo
46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni
di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nellallegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
250. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui allarticolo
129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma
di 25 milioni di euro nellambito dellautorizzazione di spesa
di cui allarticolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per
lanno 2004.
251. Agli oneri derivanti dallattuazione
del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore
il 1º gennaio 2004.
(Articolo 4, comma 176)
2004
2005
2006
Anno
|
||||
MINISTERO DELLECONOMIA Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p) |
15.000
2019 |
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari (4.2.3.15 - cap. 7528) |
3.000
2018
|
7.000
2019 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per lindustria aeronautica (3.2.3.8 cap. 7420) |
50.000
2019
|
50.000
2020 Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421) |
10.000
2018
|
30.000
2019 MINISTERO DELLINTERNO Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Norme per il finanziamento di lavori destinati allAgenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi (2.2.3.6 cap. 7253) |
2.500
2024 MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (3.2.3.4 cap. 7645) |
20.000
2019 |
||||
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge 1º agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p) |
195.500
2019
|
245.000
2020 Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 cap. 7374) |
7.500
2019 Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 - cap. 7900) |
20.000
2019 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186-8169) |
2.000
2019 Totale limiti di impegno autorizzati |
13.000
349.500
295.000 |
|||
SPESA COMPLESSIVA ANNUA |
13.000
362.500
657.500 |
(Articolo 4, comma 246)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)
2004
2005
2006
Anno
|
||||
AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLECONOMIA |
1.549.000
796.000
910.000
1. Commissario liquidatore indennità buonuscita poste (3.1.2.29 - cap. 1688) |
214.000
40.000
40.000
2007 2. Somme da rimborsare allIpost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 - cap. 1620) |
350.000
150.000
200.000
P 3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 - cap. 1587) |
797.000
507.000
569.000
P 4. INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 - cap. 1583) |
149.000
79.000
81.000
P 5. Fondo per lequa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 - cap. 2829) |
39.000
20.000
20.000
P MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
2.227.000
1.362.000
1.419.000
1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap. 2310) |
1.843.000
1.019.000
1.019.000
P 2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti allamianto (3.1.2.28 - cap. 2307) |
141.000
239.000
285.000
P 3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di handicap, assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 - cap. 1711) |
243.000
104.000
115.000
P MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
310.000
310.000
310.000
1. Spese di giustizia (2.1.2.1 - cap. 1360) |
310.000
310.000
310.000
P MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI(2) |
21.565
21.565
21.565
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202) |
532
532
532
P 2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302) |
72
72
72
P 3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 - cap. 2740) |
15
15
15
P 4. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 - cap. 2752/1) |
8.941
8.941
8.941
P 5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/3) |
21
21
21
P 6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/4) |
17
17
17
P 7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 - cap. 2752/5) |
40
40
40
P 8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 - cap. 2752/6) |
1.026
1.026
1.026
P 9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 - cap. 2752/7) |
378
378
378
P 10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 - cap. 3104) |
723
723
723
P 11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 - cap. 3108/1) |
1.002
1.002
1.002
P 12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 - cap. 3393/13) |
291
291
291
P 13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 - cap. 3394) |
1.734
1.734
1.734
P 14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 - cap. 3750/3) |
4.777
4.777
4.777
P 15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 - cap. 3750/2) |
1.050
1.050
1.050
P 16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 - cap. 3751) |
197
197
197
P 17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051/1) |
749
749
749
P MINISTERO DELLINTERNO(3) |
505.191
230.106
230.106
1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 - cap. 1316) |
97.191
26.106
26.106
P 2. Finanziamento enti locali - Fondo sviluppo investimenti (2.2.3.5 - cap. 7232) |
408.000
204.000
204.000
P Totale |
4.612.756
2.719.671
2.890.671 |
(Articolo 4, comma 247)
AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2004 |
|
Ministero delleconomia e delle finanze |
|
Calamità naturali |
168.558.000 |
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 |
168.558.000 |
Incentivi alle imprese |
333.631.000 |
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono |
25.823.000 |
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 |
25.823.000 |
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1 |
281.985.000 |
Difesa del suolo e tutela ambientale |
319.709.000 |
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 |
258.228.000 |
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 |
61.481.000 |
Totale Ministero delleconomia e delle finanze |
821.898.000 |
Ministero della giustizia |
|
Edilizia penitenziaria e giudiziaria |
137.367.207 |
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 |
20.658.276 |
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 |
116.708.931 |
Totale Ministero della giustizia |
137.367.207 |
Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca |
|
Università e ricerca |
238.074.622 |
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 |
28.405.000 |
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 |
10.329.138 |
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 |
115.493.707 |
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 |
34.783.372 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 |
49.063.405 |
Edilizia universitaria |
196.992.393 |
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 |
153.773.000 |
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 |
820.393 |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 |
42.399.000 |
Totale Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca |
435.067.015 |
Ministero dellambiente e della tutela del territorio |
|
Difesa del suolo e tutela ambientale |
937.168.772 |
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 |
185.825.827 |
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 |
12.911.000 |
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 |
206.583.000 |
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 |
13.118.005 |
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 |
1.032.914 |
Legge 23 marzo 2001, n. 93 |
1.549.371 |
Legge 5 marzo 1963, n. 366 |
11.568.634 |
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 |
206.583.000 |
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 |
41.316.552 |
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 |
2.006.705 |
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 |
2.220.764 |
Legge 18 maggio 1989, n. 183 |
200.000.000 |
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
45.000.000 |
Legge 31 luglio 2002, n. 179 |
7.453.000 |
Totale Ministero dellambiente e della tutela del territorio |
937.168.772 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|
Opere strategiche |
391.650.000 |
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 13 |
391.650.000 |
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
391.650.000 |
Ministero della difesa |
|
Ricerca scientifica |
115.000.000 |
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 |
115.000.000 |
Totale Ministero della difesa |
115.000.000 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
|
Agricoltura, foreste e pesca |
222.267.520 |
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 |
1.549.371 |
Legge 27 luglio 1999, n. 268 |
1.549.371 |
Legge 25 febbraio 2000, n. 39 |
2.582.285 |
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 |
2.582.284 |
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 |
6.870.908 |
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 |
103.291.000 |
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 |
10.329.000 |
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto |
551.060 |
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 |
67.139.397 |
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1 |
25.822.844 |
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali |
222.267.520 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
Patrimonio culturale |
323.624.661 |
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 |
211.897.564 |
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 |
5.164.569 |
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 |
206.583 |
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 |
2.582.285 |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 |
77.468.535 |
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 |
896.793 |
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 |
11.387.874 |
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 |
6.504.001 |
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 |
5.000.000 |
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 |
2.000.000 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 |
516.457 |
Totale Ministero per i beni e le attività culturali |
323.624.661 |
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 4, comma 248)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA
LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
2004
2005
2006
|
|||
1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti Articolato: |
7.981 |
7.080 |
7.365 |
Disposizioni per enti locali |
377 |
157 |
157 |
Pubblico impiego |
2.014 |
2.973 |
2.967 |
Eccedenze di spesa |
2.419 |
2.516 |
2.687 |
Missioni di pace |
1.200 |
0 |
0 |
Sicurezza (incluso aumenti contrattuali) |
552 |
692 |
810 |
Previdenza e assistenza |
254 |
290 |
376 |
Altri interventi |
1.039 |
293 |
196 |
Effetti indotti |
127 |
159 |
172 |
Tabella «A» |
81 |
381 |
434 |
Tabella «C» |
775 |
278 |
294 |
Minori entrate correnti Articolato: |
725 |
429 |
214 |
Sgravi fiscali |
725 |
429 |
214 |
|
|||
Totale oneri da coprire . . . |
9.563 |
8.169 |
8.307 |
|
|
|
|
2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate Articolato: |
1.683 |
1.765 |
1.715 |
Accisa tabacchi |
650 |
650 |
650 |
Rideterminazione accise bevande |
126 |
126 |
126 |
Estensione condono 2002 |
236 |
0 |
0 |
Rivalutazione imposta registro |
140 |
140 |
140 |
Effetti indotti |
381 |
703 |
710 |
Interventi vari |
150 |
146 |
89 |
Riduzione spese correnti Articolato: |
987 |
1.648 |
1.646 |
Effetti indotti (effetto netto) |
725 |
1.289 |
1.316 |
Interventi vari |
262 |
360 |
331 |
Tabella «E» |
22 |
47 |
2 |
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici |
9.126 |
8.315 |
8.649 |
|
|||
Totale mezzi di copertura . . . |
11.817 |
11.775 |
12.013 |
|
|||
Margine |
2.254 |
3.607 |
3.706 |
|
|||
Segue: Prospetto di Copertura
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in
milioni di euro)
|
Assestato 2003 |
Iniziali 2004 |
2005 |
2006 |
Competenza |
Cassa |
Competenza |
Cassa |
Competenza |
Competenza |
|
||
|
|
|
|
|
Entrate . . . |
19.887 |
19.887 |
23.663 |
23.663 |
24.842 |
26.258 |
Rimborsi Iva |
16.268 |
16.268 |
18.774 |
18.774 |
19.953 |
21.369 |
Anticipo concessionari |
3.619 |
3.619 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato |
|
|
|
|
|
|
Spesa Corrente . . . |
35.119 |
37.051 |
27.773 |
27.773 |
28.609 |
30.025 |
Rimborsi Iva (compresi i pregressi) |
16.268 |
16.268 |
18.774 |
18.774 |
19.953 |
21.369 |
R.S.O. - perdita gettito accisa benzina |
343 |
343 |
343 |
343 |
|
|
Invalidi civili |
|
|
|
|
|
|
Anticipazioni pregresse INPS |
2.224 |
2.224 |
|
|
|
|
Enti locali |
|
|
|
|
|
|
Fondo speciale di parte corrente |
617 |
617 |
617 |
617 |
617 |
617 |
Anticipo concessionari |
3.619 |
3.619 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS |
|
|
|
|
|
|
Ammassi agricoli |
|
|
|
|
|
|
FSN-saldo IRAP |
|
1.906 |
|
|
|
|
Tassa concessione governativa |
|
|
|
|
|
|
Rimborso imposte dirette pregressi |
3.410 |
3.410 |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
Chiusura servizi autonomi di cassa |
99 |
99 |
|
|
|
|
Regolazione concessionari riscossioni |
195 |
608 |
|
|
|
|
Ferrovie (mancato impegno) |
387 |
|
|
|
|
|
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi |
2.700 |
2.700 |
|
|
|
|
Rimborsi altre imposte pregresse |
2.610 |
2.610 |
|
|
|
|
Fondo riassegnazione residui passivi |
2.647 |
2.647 |
|
|
|
|
Spesa in conto capitale . . . |
8.247 |
13.247 |
120 |
120 |
101 |
101 |
Fondo globale |
|
|
|
|
|
|
Disavanzi USL |
1.549 |
6.549 |
19 |
19 |
|
|
Profughi istriani e dalmati |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Enti locali |
1 |
1 |
|
|
|
|
Cartolarizzazione immobili |
6.596 |
6.596 |
|
|
|
|
Disavanzi pregressi università |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Totale spesa . . . |
43.366 |
50.298 |
27.893 |
27.893 |
28.710 |
30.126 |
Segue: Prospetto di Copertura
|
Assestato 2003 |
Iniziali 2004 |
2005 |
2006 |
Competenza |
Cassa |
Competenza |
Cassa |
Competenza |
Competenza |
|
||
|
|
|
|
|
Tabella C FSN IRAP 1999 |
|
|
903 |
903 |
|
|
Debiti pregressi: |
|
Spese di giustizia |
|
|
823 |
823 |
|
|
Accasermamento e fitto locali PS |
|
|
171 |
171 |
171 |
171 |
Eccedenze di spesa quota 2003 (1) |
|
|
1.786 |
1.786 |
|
|
Debiti pregressi ex Ministero finanze |
|
|
100 |
100 |
150 |
150 |
Fondo globale nuova legislazione |
|
|
-- 617 |
617 |
617 |
617 |
Totale spesa con legge finanziaria . . . |
43.366 |
50.298 |
31.059 |
31.059 |
28.414 |
29.830 |
(1) Com.liq. indennità buonuscita poste |
|
|
145 |
145 |
|
|
|
||||||
IPOST |
|
|
175 |
175 |
|
|
Copertura del disavanzo fondo pensioni Ferrovie |
|
|
357 |
357 |
|
|
INPS: abolite imposte di consumo |
|
|
73 |
73 |
|
|
Invalidi civili |
|
|
933 |
933 |
|
|
Fondo nazionale politiche sociali |
|
|
103 |
103 |
|
|
|
||||||
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA
INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI
PARTE CORRENTE
MINISTERI 2004
2005
2006
|
|||
Ministero delleconomia e delle finanze |
64.674 |
85.830 |
73.716 |
Di cui: regolazione
debitoria 2004: 2005: 2006: |
|||
Ministero delle attività produttive |
3.374 |
3.280 |
3.316 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
529.558 |
770.841 |
771.048 |
Ministero della giustizia |
40.869 |
38.480 |
41.519 |
Ministero degli affari esteri |
193.656 |
167.489 |
175.861 |
Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca |
3.000 |
11.500 |
11.500 |
Ministero dellinterno |
35.623 |
54.706 |
55.273 |
Ministero dellambiente e della tutela del territorio |
3.293 |
2.793 |
7.693 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
372 |
58.756 |
87.558 |
Ministero delle comunicazioni |
4.578 |
658 |
672 |
Ministero della difesa |
12.427 |
405.082 |
406.568 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
41.087 |
39.736 |
40.242 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
600 |
1.600 |
3.100 |
Ministero della salute |
146.025 |
141.389 |
148.950 |
Totale Tabella A . . . |
1.079.136 |
1.782.140 |
1.827.016 |
Di cui regolazione debitoria . . . |
|
|
|
Di cui limite dimpegno . . . |
|
|
|
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA
INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI
CONTO CAPITALE
MINISTERI 2004
2005
2006
|
|||
Ministero delleconomia e delle finanze |
541.919 |
1.051.120 |
1.116.120 |
Di cui: |
|||
limite
di impegno 2004: 4.520 2005: 20 2006: 20 |
|||
Ministero delle attività produttive |
32.750 |
32.750 |
15.000 |
Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca |
4.100 |
4.100 |
|
Ministero dellinterno |
17.800 |
4.500 |
|
Ministero dellambiente e della tutela del territorio |
75.550 |
72.050 |
|
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
80.048 |
146.368 |
57.758 |
Di cui: |
|||
limite
di impegno 2004: 2005: 12.500 2006: 12.500 |
|||
Ministero delle politiche agricole e forestali |
1.500 |
1.500 |
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
79.059 |
83.884 |
59.155 |
Ministero della salute |
23.400 |
7.900 |
|
Totale Tabella B . . . |
856.126 |
1.404.172 |
1.248.033 |
Di cui regolazione debitoria . . . |
|
|
|
Di cui limite dimpegno . . . |
4.520 |
12.520 |
12.520 |
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI
IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È
DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004
2005
2006
|
|||
MINISTERO DELLECONOMIA Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195) |
27.358 |
27.358 |
27.358 |
Legge n. 17 del 1973: Aumento dellassegnazione annua a favore del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro - cap. 2192) |
14.742 |
14.742 |
14.742 |
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) |
27.768 |
27.768 |
27.768 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) |
11.026 |
11.026 |
11.026 |
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) |
508.914 |
161.000 |
162.000 |
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e allestero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) |
25.823 |
25.823 |
25.823 |
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dellIstituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) |
149.235 |
149.235 |
149.235 |
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per leditoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) |
480.119 |
475.119 |
480.119 |
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) |
286 |
286 |
286 |
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
154.937 |
154.937 |
154.937 |
Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
103.294 |
103.294 |
103.294 |
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) |
46.198 |
41.648 |
41.648 |
Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) |
555.884 |
555.884 |
555.884 |
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: Art. 4: Istituzione dellAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per linformatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) |
11.820 |
11.820 |
11.820 |
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) |
223.633 |
223.633 |
223.633 |
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) |
18.710 |
18.710 |
18.710 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) |
2.214 |
2.214 |
2.214 |
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) |
10.018 |
10.018 |
10.018 |
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per lindividuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: Art. 7, comma 6: Contributo in favore dellIstituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) |
10.173 |
10.173 |
10.173 |
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) |
22.768 |
22.768 |
22.768 |
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) |
902.500 |
|
|
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dellItalia alle Comunità europee: Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) |
4.554 |
4.554 |
4.554 |
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) |
119.239 |
119.239 |
119.239 |
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi alloccupazione e della normativa che disciplina lINAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: Art. 51: Contributo dello Stato in favore dellAssociazione per lo sviluppo dellindustria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) |
1.753 |
1.753 |
1.753 |
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) |
250.425 |
250.425 |
250.425 |
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) |
13.706 |
13.706 |
13.706 |
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore delleconomia e delle finanze - cap. 3935) |
17.736 |
4.650 |
4.650 |
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) |
2.316.307 |
2.316.310 |
2.316.310 |
Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) |
211.970 |
211.970 |
211.970 |
Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) |
428.014 |
428.014 |
428.014 |
Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) |
528.820 |
528.820 |
528.820 |
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dellarticolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) |
315.408 |
295.908 |
300.826 |
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) |
156.738 |
156.738 |
156.738 |
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) |
10.329 |
10.329 |
10.329 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): Art. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) |
154.937 |
154.937 |
154.937 |
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) |
4.098 |
4.098 |
4.098 |
|
7.896.454 |
6.603.907 |
6.614.825 |
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dellAutorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) |
22.768 |
22.768 |
22.768 |
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dellEnte nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) |
25.171 |
24.171 |
24.171 |
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dellENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) |
201.419 |
201.419 |
201.419 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) |
34.968 |
34.968 |
34.968 |
Legge n. 68 del 1997: Riforma dellIstituto nazionale per il commercio estero: Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) |
111.784 |
111.784 |
111.784 |
Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) |
73.034 |
73.034 |
73.034 |
|
469.144 |
468.144 |
468.144 |
MINISTERO DEL LAVORO Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) |
2.277 |
2.277 |
2.277 |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) |
2.277 |
2.277 |
2.277 |
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) |
1.215.333 |
1.215.333 |
1.215.333 |
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): Art. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale - cap. 1771) |
|
|
|
|
1.219.887 |
1.219.887 |
1.219.887 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dellAIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768) |
5.678 |
5.678 |
5.678 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) |
137 |
137 |
137 |
|
5.815 |
5.815 |
5.815 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dellIstituto agronomico per loltremare, con sede in Firenze: Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dellIstituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) |
3.132 |
3.132 |
3.132 |
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dellIstituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1º giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) |
2.559 |
2.559 |
2.559 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Associazioni ed enti che operano per lassistenza delle collettività italiane allestero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) |
2.744 |
2.744 |
2.744 |
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dellaccordo relativo ad un programma internazionale per lenergia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) |
944 |
944 |
944 |
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) |
273 |
273 |
273 |
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per laiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) |
616.516 |
616.516 |
616.516 |
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra lItalia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana allestero - capp. 4061, 4063) |
2.733 |
2.733 |
2.733 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) |
7.216 |
7.216 |
7.216 |
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dellUnione europea) relativo allapplicazione dellarticolo J. 11, comma 2, del Trattato sullUnione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) |
4.968 |
4.968 |
4.968 |
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) |
2.582 |
2.582 |
2.582 |
|
643.667 |
643.667 |
643.667 |
MINISTERO DELLISTRUZIONE, Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nellambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973) |
4.648 |
4.648 |
4.648 |
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dellattività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547) |
7.830 |
7.830 |
7.830 |
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dellaccordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica larticolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) |
373 |
373 |
373 |
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo delluniversità e per lattuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo delluniversità - cap. 5496) |
121.724 |
121.724 |
121.724 |
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502) |
114.149 |
114.149 |
114.149 |
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517) |
144.208 |
144.208 |
144.208 |
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507) |
6.545.000 |
6.545.000 |
6.545.000 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483) |
18.500 |
18.500 |
18.500 |
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per lampliamento dellofferta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) |
198.732 |
198.723 |
198.723 |
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) |
1.639.705 |
1.639.705 |
1.639.705 |
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) |
30.987 |
30.987 |
30.987 |
|
8.825.856 |
8.825.847 |
8.825.847 |
MINISTERO DELLINTERNO Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) |
24.842 |
24.842 |
24.842 |
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) |
19.873 |
19.873 |
19.873 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) |
3.378 |
3.378 |
3.378 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) |
122 |
122 |
122 |
|
48.215 |
48.215 |
48.215 |
MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646) |
47.696 |
47.696 |
47.696 |
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 . Funzionamento - capp. 1388, 1389) |
248 |
248 |
248 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) |
58.672 |
58.672 |
58.672 |
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 38: Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) |
93.216 |
93.216 |
93.216 |
|
199.832 |
199.832 |
199.832 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) |
4.968 |
4.968 |
4.968 |
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) |
1.495 |
1.495 |
1.495 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) |
409 |
409 |
409 |
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098) |
727 |
727 |
727 |
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dellEnte nazionale per laviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per laviazione civile - cap. 2161) |
63.441 |
63.441 |
63.441 |
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno allaccesso alle locazioni abitative - cap. 1690) |
246.010 |
246.010 |
246.010 |
|
317.050 |
317.050 |
317.050 |
MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti lamministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari: Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) |
45.460 |
45.460 |
45.460 |
Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840) |
16.147 |
16.147 |
16.147 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) |
910 |
910 |
910 |
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) |
14.800 |
14.800 |
14.800 |
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dellOrganizzazione idrografica internazionale (IHO) e dellIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dellINSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) |
4.394 |
4.394 |
4.394 |
Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dellIHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) |
68 |
68 |
68 |
|
81.779 |
81.779 |
81.779 |
MINISTERO DELLE POLITICHE Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) |
30.358 |
30.358 |
30.358 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) |
5.641 |
5.641 |
5.641 |
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) |
19.377 |
19.377 |
19.377 |
|
55.376 |
55.376 |
55.376 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) |
2.732 |
2.732 |
2.732 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) |
6.056 |
6.056 |
6.056 |
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363) |
967 |
967 |
967 |
Legge n. 466 del 1988: Contributo allAccademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) |
3.188 |
3.188 |
3.188 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) |
35.626 |
33.248 |
33.248 |
|
548.569 |
546.191 |
546.191 |
MINISTERO DELLA SALUTE Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo allOrganizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320) |
19.631 |
19.631 |
19.631 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) |
34.467 |
34.467 |
34.467 |
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) |
206.809 |
206.809 |
206.809 |
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dellIstituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443/p) |
91.070 |
91.070 |
91.070 |
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dellIstituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) |
68.302 |
68.302 |
68.302 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) |
6.400 |
6.400 |
6.400 |
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) |
4.635 |
4.635 |
4.635 |
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) |
5.829 |
5.829 |
5.829 |
|
437.143 |
437.143 |
437.143 |
Totale generale . . . |
20.748.787 |
19.452.853 |
19.463.771 |
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLECONOMIA
CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella indicate secondo lamministrazione pertinente riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELLECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004
2005
2006
|
|||
MINISTERO DELLECONOMIA Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio delleconomia delle province di Trieste e Gorizia: Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) |
3.078 |
|
|
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti lappartenenza dellItalia alle Comunità europee ed adeguamento dellordinamento interno agli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti lappartenenza dellItalia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 7493/p) |
500.000 |
500.000 |
1.950.000 |
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165) |
10.000 |
|
|
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 7493/p) |
|
|
50.000 |
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165) |
50.000 |
|
|
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 Fondo di solidarietà nazionale cap. 7411) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato cap. 7122) |
|
|
6.700.000 |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|||
Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 Edilizia sanitaria cap. 7464) |
|
|
1.840.000 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|||
Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576) |
100.000 |
1.611.000 |
6.350.000 |
Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dallUnione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 Agenzia per le erogazioni in agricoltura cap. 7375) |
10.000 |
|
|
Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 Regioni a statuto ordinario cap. 7559) |
10.000 |
|
|
|
783.078 |
2.211.000 |
16.990.000 |
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Legge n. 752 del 1982: Norme per lattuazione della politica mineraria: |
|||
Art. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
1.000 |
|
|
Art. 17: Ricerca mineraria allestero (Settore n. 2) (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
1.000 |
|
|
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|||
Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire liniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: |
|||
Art. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (Settore n. 2) (3.2.3.12 Proprietà industriale cap. 7475) |
2.000 |
|
|
|
54.000 |
50.000 |
50.000 MINISTERO DEL LAVORO Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno delloccupazione: Art. 1, comma 7: Fondo per loccupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 Occupazione cap. 7141) |
218.000 |
|
|
|
|
218.000 |
|
|
MINISTERO DELLINTERNO Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per lanno 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) |
116.203 |
116.203 |
116.203 |
|
116.203 |
116.203 |
116.203 |
MINISTERO DELLAMBIENTE Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
|
200.000 |
200.000 |
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: |
|||
Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
18.807 |
18.807 |
18.807 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): |
|||
Art. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (Settore n. 19) (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
5.000 |
|
|
|
23.807 |
218.807 |
218.807 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: |
|||
Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n.27) (6.2.3.4 Mezzi navali ed aerei capp. 8344, 8345) |
5.000 |
|
|
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: |
|||
Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 Interventi per Venezia cap. 7191) |
13.000 |
3.000 |
3.000 |
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|||
Art. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 Edilizia abitativa cap. 7131) |
10.000 |
|
|
|
28.000 |
3.000 |
3.000 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
|||
Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 Fondo unico da ripartire Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap. 7003) |
192.000 |
334.025 |
334.025 |
|
192.000 |
334.025 |
334.025 |
MINISTERO DELLA SALUTE Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|||
Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 Riqualificazione assistenza sanitaria cap. 7111) |
|
|
160.000 |
|
|
|
160.000 |
Totale generale . . . |
1.415.088 |
2.933.035 |
17.872.035 |
|
|
||
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dellautorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dellautorizzazione di spesa.
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella indicate secondo lamministrazione pertinente riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui eventualmente si riflettono.
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004
2005
2006
Definanziamento
|
||||
MINISTERO DELLECONOMIA Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato cap. 7122) |
|
|
5.314.000 |
0 |
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con lestero: Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400) |
50.000 |
|
|
0 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Art. 83, comma 1: Mutui agevolati società Sviluppo Italia spa (3.1.2.46 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 1880) |
20.000 |
45.000 |
|
0 |
MINISTERO DELLE Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3123) |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
1 |
MINISTERO PER I BENI Legge n. 426 del 2001: Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano: |
||||
Art. 1, comma 1: Funzionamento Museo dello sport italiano (2.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1509) |
258 |
258 |
258 |
1 |
Totale generale . . . |
72.258 |
47.258 |
5.316.258 |
|
|
|
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN
RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella indicate nei vari settori secondo lamministrazione pertinente riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento)
ed «E» (Definanziamento).
Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investimenti
di cui allarticolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 -
Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente.
I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro
decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La
natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e
non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto limporto complessivo
residuale successivo al triennio, né lanno terminale, elementi
fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella
non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del
bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3
stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote
degli anni 2005 ed esercizi successivi;
2) impegnabili
al 50 per cento le quote degli anni 2005 e successivi;
3) interamente
impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31
dicembre 2003 e quelli derivanti da spese di annualità.
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. Infrastrutture portuali e delle
capitanerie di porto
2. Interventi a favore delle imprese
industriali
3. Interventi per calamità
naturali
4. Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. Credito agevolato al commercio
6. Interventi a favore della regione
Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. Provvidenze per leditoria
8. Edilizia residenziale e agevolata
9. Mediocredito centrale
10. Artigiancassa
11. Interventi nel settore dei trasporti
12. Costruzione nuove sedi di servizio per
gli appartenenti alle Forze dellordine
13. Interventi nel settore della ricerca
14. Interventi a favore dellindustria
navalmeccanica
15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali
di Roma e Milano
16. Interventi per la viabilità ordinaria,
speciale e di grande comunicazione
17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria,
sanitaria, di servizio
18. Metropolitana di Napoli
19. Difesa del suolo e tutela ambientale
20. Realizzazione strutture turistiche
21. Interventi in agricoltura
22. Protezione dei territori dei comuni di
Ravenna, Orvieto e Todi
23. Università (compresa edilizia)
24. Impiantistica sportiva
25. Sistemazione aree urbane
26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie
locali
27. Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14, 15, 18, 22, 26.
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
2005 2006 2007 Anno Limite
|
||||||
1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (4.2.3.3. Opere marittime e portuali cap. 7849) |
64.000 |
64.000 |
64.000 |
|
|
3 |
|
64.000 |
64.000 |
64.000 |
|
|
|
Economia e finanze Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi alloccupazione e della normativa che disciplina lINAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dellIstituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 Servizi del Poligrafico dello Stato cap. 7335) |
32.817 |
32.817 |
32.817 |
426.621 |
2019 |
3 |
Legge n. 752 del 1982: Norme per lattuazione della politica mineraria: Art. 9: Programmi di ricerca (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
1.000 |
|
|
|
|
|
Art. 17: Ricerca mineraria allestero (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
1.000 |
|
|
|
|
|
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per leconomia: Art. 4, comma 3: Interventi per lindustria aeronautica (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
2018 |
|
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
408.228 |
150.000 |
50.000 |
|
|
3 |
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire liniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: Art. 8, comma 1: Sviluppo economia informatica piccole e medie imprese (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
9.240 |
|
|
|
|
|
Art. 12, comma 1: Interventi nel settore delle fonderie ghisa e acciaio (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
13.500 |
|
|
|
|
|
Art. 13, comma 1: Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7425) |
2.590 |
|
|
|
|
|
Art. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (3.2.3.12 Proprietà industriale cap. 7475) |
2.000 |
|
|
|
|
|
Art. 27, comma 4: Approvvigionamento gas naturale (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
136.051 |
|
|
|
|
|
|
706.426 |
282.817 |
182.817 |
426.621 |
|
|
3. Interventi per calamità naturali.
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7446/p) |
391.811 |
227.000 |
|
|
|
3 |
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7451) |
168.558 |
100.000 |
|
|
|
3 |
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
92.962 |
92.962 |
92.962 |
754.029 |
2019 |
3 |
Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
18.076 |
18.076 |
18.076 |
198.836 |
2017 |
3 |
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
2.066 |
2.066 |
2.066 |
2.066 |
2007 |
3 |
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
24.273 |
24.273 |
24.273 |
315.556 |
2019 |
3 |
Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
1.549 |
1.549 |
1.549 |
20.659 |
2019 |
3 |
Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
17.043 |
17.043 |
17.043 |
221.560 |
2019 |
3 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Art. 80, comma 29: Completamento interventi per le opere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
3 |
Art. 80, comma 29: Accensione mutui per ricostruzioni, per danni provocati da fenomeni alluvionali (limite impegno) (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
3 |
Decreto-legge n. 15 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62 del 2003: Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per lattuazione delle disposizioni di cui allarticolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale: Art. 1, comma 1: Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamità (limite impegno) (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7443/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
3 |
Ambiente e territorio Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
106.583 |
100.000 |
|
|
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (3.2.3.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7417) |
1.000 |
|
|
|
|
|
Beni e attività culturali Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (2.2.10.3 Fondo unico da ripartire Investimenti patrimonio culturale cap. 7370/p) |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
855.921 |
612.969 |
185.969 |
1.512.706 |
|
|
Economia e finanze Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dellintervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576/p) |
677.914 |
674.685 |
300.000 |
|
2006 |
3 |
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per lanno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576/p) |
1.659.245 |
|
|
|
|
3 |
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576/p) |
216.975 |
|
|
|
|
|
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 Metanizzazione cap. 7150) |
51.646 |
|
|
|
|
|
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576/p) |
730.000 |
5.640.896 |
7.550.000 |
2.700.000 |
|
3 |
|
2.000 |
2.000 |
|
|
|
3 |
Attività produttive Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dellintervento straordinario nel Mezzogiorno: Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 Fondo investimenti incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
893.925 |
750.000 |
|
|
|
3 |
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per lanno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 Fondo investimenti Incentivi alle imprese cap. 7420/p) |
1.032.914 |
2.375.702 |
|
|
|
3 |
Istruzione, università e ricerca Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori: Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2 Ricerca applicata cap. 8932/p; 25.2.3.10 Fondi rotativi cap. 9015) |
246.583 |
40.000 |
|
|
|
3 |
|
5.511.202 |
9.483.283 |
7.850.000 |
2.700.000 |
|
|
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia. Economia e finanze Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: Art. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (3.2.3.30 Interventi per Venezia cap. 7270) |
9.007 |
9.007 |
9.007 |
|
|
3 |
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio delleconomia delle province di Trieste e Gorizia: Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste cap. 7490) |
13.078 |
5.000 |
|
|
|
3 |
Attività produttive Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio delleconomia delle province di Trieste e Gorizia: Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.6 Aree depresse cap. 7380) |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
3 |
Istruzione, università e ricerca Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: Art. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (25.2.3.8 Fondo unico per ledilizia universitaria cap. 9005) |
361 |
361 |
361 |
|
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 Interventi per Venezia cap. 7191) |
13.000 |
3.000 |
3.000 |
|
|
|
Art. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (2.2.3.7 Interventi per Venezia capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 Opere marittime e portuali capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 Ente nazionale per laviazione civile cap. 7954) |
21.618 |
21.618 |
21.618 |
|
|
3 |
|
62.064 |
43.986 |
33.986 |
|
|
|
7. Provvidenze per leditoria. Beni e attività culturali Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per leditoria libraria (2.2.10.3 Fondo unico da ripartire Investimenti patrimonio culturale cap. 7370/p) |
2.582 |
2.582 |
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3 |
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2.582 |
2.582 |
|
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8. Edilizia residenziale e agevolata. Infrastrutture e trasporti Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7437) |
41.317 |
|
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|
|
|
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41.317 |
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9. Mediocredito centrale. Economia e finanze Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7301) |
123.000 |
102.000 |
|
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|
3 |
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 Fondo unico da ripartire Investimenti incentivi alle imprese cap. 7005/p) |
25.823 |
|
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|
|
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 Fondo unico da ripartire Investimenti incentivi alle imprese cap. 7005/p) |
181.985 |
100.000 |
|
|
|
3 |
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per leconomia: Art. 12, comma 1: Contributi per lacquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7299/p) |
38.734 |
38.734 |
38.734 |
38.734 |
2007 |
3 |
Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 Fondo unico da ripartire Investimenti incentivi alle imprese cap. 7005/p) |
25.823 |
25.823 |
25.823 |
206.582 |
2006 |
3 |
|
395.365 |
266.557 |
64.557 |
245.316 |
|
|
10. Artigiancassa. Economia e finanze Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165) |
69.500 |
|
|
|
|
|
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165) |
75.500 |
|
|
|
|
|
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145.000 |
|
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|
|
11. Interventi nel settore dei trasporti. Economia e finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato cap. 7122) |
2.751.000 |
2.582.000 |
4.257.596 |
7.000.000 |
2007 |
3 |
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e lincremento delloccupazione: Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato cap. 7123/p) |
1.808 |
1.808 |
1.808 |
3.616 |
2008 |
3 |
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza: Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato cap. 7123/p) |
56.810 |
56.810 |
56.810 |
56.810 |
2007 |
3 |
Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato cap. 7123/p) |
29.114 |
129.114 |
129.114 |
229.114 |
2007 |
1 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 17, comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (3.2.3.35 Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico cap. 7320) |
30.000 |
|
|
|
|
|
Infrastrutture e trasporti Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151/p) |
100.709 |
100.709 |
100.709 |
503.546 |
2011 |
3 |
Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151/p) |
516 |
516 |
516 |
3.096 |
2012 |
3 |
Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 Trasporto rapido di massa cap. 8164) |
25.823 |
25.823 |
25.823 |
61.975 |
2009 |
3 |
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (5.2.3.11 Mobilità ciclistica cap. 8188) |
500 |
|
|
|
|
3 |
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): Art. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (limite impegno) (5.2.3.9 Trasporto rapido di massa cap. 8167) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
3 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151/p) |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
3 |
Art. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (5.2.3.10 Autotrasporto di cose per conto terzi cap. 8179) |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
|
|
3 |
|
3.054.280 |
2.954.780 |
4.630.376 |
7.858.157 |
|
|
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dellordine. Economia e finanze Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dellAmministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (limite impegno) (7.2.3.1 Edilizia di servizio cap. 7822) |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
|
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 30, comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dellordine (limite impegno) (3.2.3.1 Edilizia di servizio cap. 7354) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
|
3 |
|
33.000 |
33.000 |
33.000 |
|
|
|
13. Interventi nel settore della ricerca. Istruzione, università e ricerca Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per leconomia: Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (25.2.3.7 Fondo unico da ripartire Investimenti università e ricerca cap. 9000/p) |
28.405 |
28.405 |
|
|
|
3 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): Art. 104: Ricerca di base (25.2.3.7 Fondo unico da ripartire Investimenti università e ricerca cap. 9000/p) |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (4.2.3.1 Imprese navalmeccaniche e armatoriali cap. 7812) |
300 |
|
|
|
|
|
|
128.705 |
128.405 |
|
|
|
|
|
||||||
16. Interventi per la viabilità
ordinaria, speciale e di grande comunicazione. Economia e finanze Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno delleconomia nelle aree svantaggiate: Art. 7: Apporto al capitale sociale dellANAS Spa (3.2.3.48 ANAS cap. 7372) |
1.028.688 |
562.360 |
500.000 |
|
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dellAutostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 Opere stradali cap. 7142) |
10.329 |
10.329 |
10.329 |
103.292 |
2016 |
3 |
Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 Opere stradali cap. 7143) |
10.329 |
10.329 |
10.329 |
103.292 |
2.016 |
3 |
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire loccupazione: Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 Opere stradali cap. 7144) |
38.734 |
38.734 |
38.734 |
490.636 |
2017 |
3 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 19, comma 1: Interventi per la viabilità di interesse locale Province, comuni, comunità montane (3.2.3.8 Opere stradali cap. 7493) |
6.000 |
|
|
|
|
|
|
1.094.080 |
621.752 |
559.392 |
697.220 |
|
|
|
||||||
17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria,
sanitaria, di servizio. Economia e finanze Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 Edilizia sanitaria cap. 7464) |
670.116 |
761.119 |
3.340.000 |
|
2006 |
3 |
Affari esteri Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (6.2.3.3 Edilizia di servizio cap. 7245) |
10.071 |
|
|
|
|
|
Infrastrutture e trasporti Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto dintesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 Edilizia giudiziaria cap. 7473) |
127.950 |
200.000 |
|
|
|
3 |
|
808.137 |
961.119 |
3.340.000 |
|
|
|
|
||||||
19. Difesa del suolo e tutela ambientale. Economia e finanze Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: Art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7003/p) |
158.228 |
100.000 |
|
|
|
3 |
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno delloccupazione: Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (4.2.3.10 Interventi straordinari per la Calabria cap. 7499) |
160.102 |
|
|
|
|
|
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7003/p) |
61.481 |
20.000 |
|
|
|
3 |
Ambiente e territorio Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: Art. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
10.500 |
10.500 |
|
|
|
3 |
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
3 |
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
52.167 |
52.167 |
18.807 |
|
|
3 |
Art. 1, comma 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
183.760 |
|
|
|
|
|
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
106.583 |
100.000 |
|
|
|
3 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): Art. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
937.821 |
482.667 |
218.807 |
|
|
|
Attività produttive Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: Art. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dellofferta turistica (3.2.3.5 Strutture turistiche e ricettive cap. 7359) |
75.000 |
|
|
|
|
|
|
75.000 |
|
|
|
|
|
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||||||
21. Interventi in agricoltura. Economia e finanze Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 Fondo di solidarietà nazionale cap. 7411) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
3 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dallUnione europea nel settore bieticolo-saccarifero (3.2.3.46 Agenzia per le erogazioni in agricoltura cap. 7375) |
10.000 |
|
|
|
|
|
Politiche agricole Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7439) |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
3 |
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale: Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (1.2.10.2 Fondo unico da ripartire Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap. 7003/p) |
103.291 |
|
|
|
|
|
Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2002: Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi: Art. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi (1.2.10.2 Fondo unico da ripartire Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap. 7003/p) |
25.823 |
|
|
|
|
|
|
339.114 |
200.000 |
100.000 |
|
|
|
23. Università (compresa edilizia). Istruzione, università e ricerca Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (25.2.3.8 Fondo unico per ledilizia universitaria cap. 9005/p) |
153.773 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (limite impegno) (25.2.3.8 Fondo unico per ledilizia universitaria cap. 9005/p) |
30.987 |
|
|
|
|
|
|
184.760 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
24. Impiantistica sportiva. Economia e finanze Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (limite impegno) (3.2.3.44 Giochi olimpici invernali cap. 7366/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
3 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (3.2.3.49 Regioni a statuto ordinario cap. 7367) |
165 |
165 |
165 |
|
|
3 |
Art. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (3.2.3.44 Giochi olimpici invernali cap. 7366/p) |
5.165 |
5.165 |
5.165 |
|
|
3 |
|
15.330 |
15.330 |
15.330 |
|
|
|
25. Sistemazione aree urbane. Economia e finanze Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): Art. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 Fondo progettazione opere pubbliche cap. 7719) |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per Roma capitale cap. 7657) |
103.291 |
|
|
|
|
|
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (2.2.3.3 Edilizia abitativa cap. 7131) |
10.000 |
|
|
|
|
|
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (3.2.3.19 Patrimonio culturale non statale cap. 7647) |
1.500 |
|
|
|
|
|
Salute Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 Riqualificazione assistenza sanitaria cap. 7111) |
|
100.000 |
160.000 |
|
|
3 |
|
129.791 |
115.000 |
160.000 |
|
|
|
27. Interventi diversi. Economia e finanze Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per laiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4. Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo cap. 7415) |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
3 |
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti lappartenenza dellItalia alle Comunità europee ed adeguamento dellordinamento interno agli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti lappartenenza dellItalia alle Comunità europee (4.2.3.8 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 7493/p) |
4.096.050 |
4.189.300 |
8.800.000 |
|
|
3 |
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 Progetti immediatamente eseguibili cap. 7646) |
13.000 |
13.000 |
|
|
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3 |
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (4.2.3.8 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 7493/p) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
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3 |
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dellEuropa centrale ed orientale (4.2.3.13 Accordi ed organismi internazionali cap. 7520) |
15.494 |
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Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con lestero: Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 SACE cap. 7400) |
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Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica: Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9 Edilizia scolastica cap. 7080) |
30.987 |
30.987 |
30.987 |
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3 |
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per lindustria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: Art. 8: Adeguamento aeronavale Guardia di finanza (limite impegno) (7.2.3.4 Potenziamento cap. 7848) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
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3 |
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi alloccupazione e della normativa che disciplina lINAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 Metanizzazione cap. 7151) |
5.165 |
5.165 |
5.165 |
15.493 |
2009 |
3 |
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 Province, comuni e comunità montane cap. 7720) |
50.000 |
50.000 |
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3 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 Regioni a statuto ordinario cap. 7559) |
10.000 |
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Lavoro e politiche sociali Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 Formazione professionale capp. 7111, 7112) |
12.746 |
12.746 |
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3 |
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno delloccupazione: Art. 1, comma 7: Fondo per loccupazione (2.2.3.3 Occupazione cap. 7141) |
745.666 |
520.999 |
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3 |
Interno Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dellarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (2.2.3.5 Finanziamento enti locali cap. 7236) |
103.291 |
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Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per lanno 1994 (2.2.3.5 Finanziamento enti locali cap. 7232) |
116.203 |
116.203 |
116.203 |
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Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire loccupazione: Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 Altri interventi enti locali cap. 7239) |
98.127 |
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Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 Altri interventi enti locali cap. 7243) |
103.291 |
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Infrastrutture e trasporti Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (6.2.3.4 Mezzi navali ed aerei capp. 8344, 8345) |
5.000 |
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Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dellEnte autonomo acquedotto pugliese EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 Opere varie cap. 7156) |
15.494 |
15.494 |
15.494 |
185.924 |
2018 |
1 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 Fondo opere strategiche cap. 7060) |
91.400 |
91.400 |
91.400 |
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3 |
Art. 13, comma 9: Strutture logistiche dellIstituto universitario europeo di Firenze (3.2.3.9 Opere varie cap. 7508) |
5.000 |
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Art. 39, comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (5.2.3.3 Informatica di servizio cap. 8079) |
18.228 |
18.228 |
18.228 |
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3 |
Difesa Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 Attrezzature e impianti capp. 7130, 7132, 7140) |
103.291 |
103.291 |
103.291 |
103.291 |
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3 |
Politiche agricole Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.10.2 Fondo unico da ripartire Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap. 7003/p) |
10.329 |
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Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 Fondo unico da ripartire Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap. 7003/p) |
192.000 |
334.025 |
334.025 |
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3 |
Beni e attività culturali Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Art. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (2.2.10.3 Fondo unico da ripartire Investimenti patrimonio culturale cap. 7370/p) |
5.000 |
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5.930.762 |
5.585.838 |
9.579.793 |
304.708 |
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Totale . . . |
20.514.657 |
22.004.085 |
27.168.027 |
13.744.728 |
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