Indici  delle leggi
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Legge 24 Novembre 2003, n. 336

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 Novembre 2003


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 Novembre 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.
1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Art. 2.
Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unita' e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri puo' procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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