Legge 24 Novembre 2003, n. 336
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi
alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani allestero"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 Novembre 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003,
n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per
il rinnovo dei Comitati degli italiani allestero, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 Novembre
2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Rinvio delle elezioni per il rinnovo
dei Comitati italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni
avranno luogo entro il 31 marzo 2004.
1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il
rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge
8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio
finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario
2004.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Art. 2.
Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 122.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando
il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unita' e i
limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il
Ministero degli affari esteri puo' procedere al rinnovo o alla
stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima
complessiva di dodici mesi.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.