Indici  delle leggi
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Legge 31 ottobre 2003, n. 332

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunitā europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2003



ART. 1.
(Ratifica ed esecuzione).

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunitā europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

2. Piena ed intera esecuzione č data al Protocollo di cui al comma 1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo a) del Protocollo stesso.

ART. 2.
(Designazione amministrazioni competenti).

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si designano:

a) il Ministero delle attivitā produttive competente per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 (Comunicazione di informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Accessi supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del Protocollo;

b) il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo;

c) il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi, analisi ed altre attivitā inerenti all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di interesse militare.

ART. 3.
(Deleghe di competenza).

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero delle attivitā produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalitā previste all'articolo 10, comma 1.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivitā produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attivitā inerenti all'esecuzione del Protocollo.

ART. 4.
(Sanzioni).

1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo č tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalitā stabilite con decreto del Ministro delle attivitā produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, č punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro.

3. Le attivitā ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione č punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo del Protocollo)