Legge 24 ottobre 2003, n. 320
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2003- Supplemento Orinario n. 178
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dallaltro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l11 ottobre 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 109 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 19.970 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)