Legge 13 ottobre 2003, n. 281
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003
1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale «Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA)», organizzazione non governativa costituita dal Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada).
2. Allonere derivante dallattuazione
del comma 1, valutato in 1.102.000 euro per lanno 2003 e 597.000
euro annui a decorrere dallanno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del presente
articolo, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, n. 2), della
medesima legge n. 468 del 1978. 4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.