Legge 10 Luglio 2003, n. 166
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103,
recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS) "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni
urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio
2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Controlli sanitari
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di
emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta
severa (SARS) e' fatto obbligo ai passeggeri e al personale dei
voli aerei provenienti dalla aree affette, come individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), e al personale
degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS
di sottoporsi, presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico,
la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni
mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome
respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso
dell'Organizzazione mondiale della sanita', trovano applicazione le
procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato
a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con
legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a
regolamento (colera, febbre gialla, peste).
Art. 2.
Validazione test e controlli sanitari
1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la
sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto
superiore di sanita', senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.