Indici  delle leggi
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Legge 3 giugno 2003, n. 153

"Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003


Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di euro 133.720 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


(Si omette il testo dell'Accordo)