Legge 3 giugno 2003, n. 149
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2003
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 12 dellAccordo stesso.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 209.940 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in 215.230 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.