Legge 12 giugno 2003, n. 134
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 Giugno 2003
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1. Il comma 1 dellarticolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«1. Limputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice lapplicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dallapplicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui allarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dellarticolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
1. Allarticolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dai seguenti:
«1. La sentenza prevista dallarticolo
444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva
soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento
delle spese del procedimento nè lapplicazione di pene accessorie
e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dallarticolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto
dallarticolo 653, la sentenza prevista dallarticolo 444, comma
2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento,
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni
di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»;
b) al
comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono inserite
le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore
a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».
1. Al comma 1 dellarticolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dellarticolo 444, comma 2,».
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo e il
secondo comma dellarticolo 53 sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di
condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva
entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella
della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite
di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può
sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dallarticolo 57. Per determinare lammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato limputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dellammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dellimputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dallarticolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica larticolo 133-ter del codice penale»;
b) al primo comma dellarticolo 59 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
c) larticolo 60 è abrogato.
1. Limputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui allarticolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dallarticolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
2. Su richiesta dellimputato
il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque
giorni per valutare lopportunità della richiesta e durante
tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.
3. Le disposizioni dellarticolo
4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la
Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.