Legge 30 maggio 2003, n. 119
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art.
1.
1. Il
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e
delle province autonome alle quali spettano anche le funzioni di
controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i
proventi delle sanzioni.
2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete
unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi
dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli
importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8,
nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15 del
regolamento (CE) n. 1392/2001.
3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso
chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni
a tutela di tale istituto.
4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale
repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali
e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli
altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni
accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli
organismi di cui al presente comma.
5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia
sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti,
magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla
documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai
controlli, nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al
presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione
amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro
100.000.
6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le
province autonome, gli acquirenti riconosciuti, ai sensi
dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei
produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola
di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di
cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle province
autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli
adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto.
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente decreto.
8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si
applicano le disposizione contenute nel capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689.
9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare
dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la
riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti
di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
Art. 2.
Determinazione e comunicazione della quota
1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente
decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra
consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota
A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992,
n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle
assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma
21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1
del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.
2. E' istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel
quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali
di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.
2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le
regioni e le province autonome aggiornano e determinano il
quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore,
iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno
comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in
due copie, una delle quali recante l'indicazione: «copia per
l'acquirente».
2-ter. La titolarita' del quantitativo individuale di riferimento
spetta al produttore nella sua qualita' di conduttore dell'azienda
agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore
concessionario ha la disponibilita' del quantitativo individuale di
riferimento.
Art. 3.
Revoca e assegnazione della quota
1. In conformita' all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di
contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento
del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla
titolarita' del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla
decadenza della titolarita' della quota i produttori per i quali le
regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di
una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui
all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di
commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le
province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza
della titolarita' del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con
il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata
definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in
affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui
all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota.
2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui
agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel
territorio delle regioni insulari confluiscono nella riserva
nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome
cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende
ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate.
3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale,
con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti
dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla
misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo
periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale
misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province
autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di
latte commercializzati nei tre periodi precedenti.
4. Le regioni e le province autonome provvedono alla
riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti
priorita':
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai
sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del
quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri
oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province
autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle
strutture produttive esistenti sul territorio con la finalita' di
riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.
4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui
al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano
venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due
annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui
erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma
gli affitti in corso di annata.
5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun
produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di
fine periodo, che puo' essere diverso da quello di inizio a seguito
delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione
del presente decreto.
6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite
in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal
periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della
comunicazione agli interessati del relativo provvedimento
amministrativo.
Art. 4.
Riconoscimento degli acquirenti
1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13
del regolamento (CE) n. 1392/2001 e' subordinato alla verifica del
rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonche' delle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le
regioni istitituiscono un apposito albo degli acquirenti e
provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione,
alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti.
2. Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui
intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente
articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non
riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a
carico del produttore.
3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento
agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti
di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto.
L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e'
tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il
provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale
obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la
decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di
commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo
supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del
riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla
provincia autonoma competente all'acquirente interessato, nonche'
resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca
ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo
alla notifica e comunque entro il termine del periodo di
commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi
relativi agli adempimenti degli acquirenti.
4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al
presente articolo e' assoggettato a sanzione amministrativa pari
all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di
prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.
Art. 5.
Adempimenti degli acquirenti
1. Entro il mese successivo quello di riferimento, gli acquirenti
trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno
riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile
tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte.
Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato
in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
3950/92 e successive modificazioni, relativo al latte consegnato
in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni
intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli
acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li
hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro
mensile tenuto ai sensi dell'artico 14, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1392/2001, limitatamente ai soli quantitativi
di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme
di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli
adempimenti contabili degli acquirenti.
2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10,
commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli
importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso
l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonche' all'invio alle regioni ed
alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero
delle fideiussioni di cui al comma 6.
3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta
determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti,
nonche' il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione
delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresi', per ciascuna
azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il
numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al
decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e
forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore
accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati
contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche
direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del
prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui
al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7,
individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle
vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri
per il corretto confronto con il numero di vacche da latte risulta
iscritto all'anagrafe bovina.
4. Il produttore e' obbligato a documentare all'acquirente la
titolarita' della quota attraverso deposito del certificato per
l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis; in assenza di
tale documentazione, l'acquirente e' tenuto a trattenere e versare
per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto
disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e
successive modificazioni, relativo al latte consegnato.
5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al
presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare
eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo del versamento del
prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte
dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca
del riconoscimento.
6. L'acquirente puo' sostituire il versamento di cui al comma 2 con
la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a
prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1,
comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalita' di
attuazione del presente comma.
7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna,
devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei
trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli
eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di
campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad
operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione
amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro
10.000.
Art. 6.
Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti
1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne
di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001
viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo
31 maggio gli acquirenti trasmettono altresi' alle regioni e alle
province autonome una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun
produttore conferente, che deve indicare sotto la propria
responsabilita' il numero delle vacche da latte detenute in azienda
nel periodo.
2. Tutti quantitativi di latte ritirati indicati nelle
dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto
dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1,
trasmessi ai sensi del medesimo comma.
3. Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico
degli acquirenti da parte delle regioni e delle province autonome,
delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4,
del regolamento (CE) n. 1392/2001.
4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui
al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo
del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore
assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potra' essere di
importo inferiore a 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del
termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una
sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.
5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al
comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei
registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza
viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente
stesso.
Art. 7.
Pluralita' e successione di acquirenti
1. Se un produttore intende consegnare latte a piu' acquirenti,
deve preventivamente presentare a ciascuno di essi un'apposita
dichiarazione di pluralita', inviata anche alla regione o alla
provincia autonoma, contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui
intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota
«consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La
dichiarazione di pluralita' deve essere rinnovata ogni qualvolta
necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il
produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna,
e' tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione
i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1,
comma 7.
2. La quota gia' utilizzata da parte di un produttore attraverso
consegne di latte e' indisponibile fino alla fine del periodo di
commercializzazione e pertanto non puo' essere messa a disposizione
di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso
contratti.
3. Se un produttore effettua consegne a piu' di un acquirente senza
aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la
regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un
quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento
cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere
riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.
3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto,
al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del
produttore inadempiente, con le modalita' previste dall'articolo 1.
Art. 8.
Contabilita' degli acquirenti e dei produttori
1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, e'
soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione
amministrativa, pari all'importo del prelievo supplementare calcolato
sul quantitativo non contabilizzato.
2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara
un quantitativo di latte non veritiero soggetto alla riduzione della
quota di cui e' titolare per un quantitativo pari alla differenza, in
valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e
quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del
prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I
quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva
nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia
autonoma cui afferivano.
3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui
all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli
acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantita' di prodotto
interessato dall'irregolarita', e comunque non inferiore a 1.000 euro
e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del
versamento del prelievo supplementare.
4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione
degli organi di controllo i documenti e la contabilita' di magazzino
ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000
euro.
Art. 9.
Restituzione del prelievo pagato in eccesso
1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo
complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti
di cui all'articolo 5;
b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente
dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;
c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.
2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo
nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del
comma 1 ed e' accantonato per eventuali restituzioni successive a
quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi
di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda
istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8,
lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
la percentuale di cui al presente comma potra' essere rideterminata
ogni due periodi.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo
accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori
titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i
seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro
applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna,
di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n.
1257/1999.
c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un
provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente, il blocco
della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie
infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo
di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti
a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per
cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le
province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo
successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti
riguardanti il blocco della movimentazione, nonche' i relativi
termini di decorrenza.
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilita'
dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i
produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con
esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento
il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i
seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra i produttori gia' titolari di quota «B» che sia stata
ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,
n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni
regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21,
del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi
dell'articolo 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per
cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla
lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora
restituita.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti,
alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo
imputato a ciascun produttore conferente gli importi da restituire
calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di
prelievo dovuti e non versati, entro lo stesso termine 1'AGEA
provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.
6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai
produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla
riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti,
dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome.
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i
ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno
precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono
effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai
sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei
produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al
produttore il cui ricorso e' stato accolto il prelievo versato e'
restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con
l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA -
spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso
l'importo accantonato ai sensi del comma 2.
7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui
al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di
ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento.
Art. 10.
Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti
di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la
ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per
i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi.
Responsabilita' finanziaria delle regioni e delle province
autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e
abrogazioni
1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da
specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve
essere sottoscritta dal produttore, o da un suo delegato secondo
le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7,
dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.
2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli
organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di
latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso
e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione
del latte stesso.
3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione
di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di
elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma
7, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000
euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.
4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono
tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma
competente, nonche' all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e
secondo le modalita' previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste
anche se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta
l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e
delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste
dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n.
1392/2001.
6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni
pervenute successivamente al 30 giugno e' integralmente assoggettato
a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in
caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale
«vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno
utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera,
le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo
effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo
supplementare corrispondente alla quantita' di prodotto dichiarato in
piu' o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo
supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.
8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al
quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia,
l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione
nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei
produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui
agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e,
successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota;
entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori
interessati i quantitativi non compensati.
9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n.
1392/2001, il produttore e' tenuto a versare nel conto corrente di
cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di
cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000
euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.
10. In conformita' all'articolo 8, lettera d), del regolamento
(CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999,
e' consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento
separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e
province autonome diverse.
11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate
nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n.
1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende
anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si
applica la limitazione di cui al comma 13.
12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate
nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE)
n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende
ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si
applica la limitazione di cui al comma 13.
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende
ubicate in regioni o province autonome diverse e' consentito entro il
limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento
dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione
2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni
insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori
regione e' consentito entro il limite massimo del 50 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo
di commercializzazione 2003-2004.
14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e
raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di
produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e' attribuito il diritto di prelazione per le quote
poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della
stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.
15. In conformita' all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999,
e' consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota
non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al
periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province
autonome per le relative verifiche, purche' il contratto intervenga
tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel
corso del periodo.
16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10,
15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o
dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il
quantitativo in questione.
17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi
tra regioni o province autonome, puo' essere consentito il
trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.
18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella
conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con
riferimento alla titolarita' della quota, decorsi quindici giorni
dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o
alla provincia autonoma competente.
19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o
qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di
quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime
delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici
mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di
commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto
ha efficacia sulla titolarita' della quota a partire dal periodo di
commercializzazione successivo a quello in corso alla data di
comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia
autonoma competente.
20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione
lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo
nazionale garantito, anche per favorire la definizione della
regolazione debitoria, e' attivato un programma di abbandono totale
ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n.
3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le
aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella
riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province
autonome con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, per essere
riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento
(CEE) n. 3950/92, in conformita' al comma 4 dell'articolo 3 con
esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto
o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero
produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o
piu' regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione
confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le
altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi
prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma
di abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni
parlamentari.
21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche
che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in
aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte
non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando
marchi di qualita' e introducendo sistemi di tracciabilita', e'
definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale
regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.
22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo
nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura
proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli
ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le
seguenti priorita', con esclusione dei produttori che hanno ceduto a
titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai
sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del
quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri
oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province
autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture
produttive esistenti sul territorio anche con la finalita' di
riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.
23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, di cui al presente articolo, e' calcolata al netto delle
assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo
1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota
riattribuita in applicazione del presente articolo comporta
corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta.
24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i
produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli
obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al
regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle
ulteriori forme previste dal presente decreto.
25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione,
per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003
di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15
milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo
ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti
dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea
del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto
attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo
1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di
517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo
riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni
produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione
del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di
cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui
all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle
seguenti percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle
zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e
del 10 per cento per il secondo periodo;
b) per i produttori gia' titolari di quota «B» ridotta ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e
del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione
subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 marzo 1999,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.
118, e ai sensi dell'articolo 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.
28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente
decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di
cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di
restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero
produttivo; il singolo produttore puo' accedere alla restituzione
solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui
al comma 27.
29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto
gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non
versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea
garanzia secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue»
provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli
allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera
c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003.
31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli
acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione
riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal
1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.
32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai
commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione
delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso
di ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento.
33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le
comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini della
determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.
34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e
non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di
commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002,
versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il
versamento puo' essere effettuato in forma rateale in un periodo non
superiore a trenta anni.
35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle
anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di
cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma
di appartenenza, con la quale esprimono altresi' l'accettazione
espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni
azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente
innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.
37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i
produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del
prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione
successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite
dall'Unione europea.
38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da
parte dell'interessato della documentazione comprovante
l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma
della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi
trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i
periodi di cui al comma 34.
39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro
sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 34 a 39, sono definite le modalita' di attuazione delle
predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35
relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 e'
subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da
parte dei competenti organi comunitari.
41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione
europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti
necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi
oneri.
42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere
nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo' avvalersi
di uno o piu' sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la
vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due
periodi di attuazione.
43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del
proprio mandato puo' esercitare, nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione, il potere
sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui
competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le
modalita' di cui al comma 44.
44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente
decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad
adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida,
i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il
Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
esercita il potere sostitutivo.
45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano,
ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal
primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata
in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi
ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa
precedentemente in vigore.
47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del
presente decreto, come individuato dal presente articolo, i
provvedimenti e le leggi di seguito elencati:
a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n.
569;
c) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
e) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291
del 14 dicembre 1995;
f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
l) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115
del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
o) decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
p) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
q) articolo 1, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998,
n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
276;
r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
s) decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999,
n. 159;
t) decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999,
n. 309;
u) decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999,
n. 310;
v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
aa) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno
2001;
bb) articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
57 del 10 marzo 2003.
48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto,
si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e
successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.
Art. 11.
(Soppresso).
Art. 12.
(Soppresso).
Art. 13.
(Soppresso).
Art. 14.
(Soppresso).
Art. 15.
(Soppresso).
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.