Legge 23 aprile 2003, n. 109
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 Maggio 2003 - Supplemento Ordinario n. 80
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1. Larticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Composizione dellAmministrazione degli affari esteri). 1. LAmministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi allestero».
1. Allarticolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dellIstituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere dambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dellIstituto diplomatico anche consiglieri di legazione».
1. Allarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma,
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis)
dei capi servizio;
e-ter) del direttore dellIstituto diplomatico»;
b) il quarto comma
è sostituito dal seguente:
«I membri di cui alle lettere b), c), d),
e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di
impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari.
Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione
quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita
dal Segretario generale».
1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:
«Titolo II Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi allestero».
1. Allarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Gli uffici allestero comprendono: le
rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze
permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari,
che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti
italiani di cultura»;
b) dopo il quinto
comma sono aggiunti i seguenti:
«Gli istituti italiani di cultura sono istituiti
e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività
e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato
si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
e le finalità degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge».
1. Dopo larticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dallarticolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). 1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.
2. Lincarico di dirigere
in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente
e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio,
individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nellambito
delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado
non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli
affari esteri e accreditato presso le autorità locali, ai soli fini
formali esterni, con funzioni di incaricato daffari ad interim.
Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle
norme del diritto internazionale, laccreditamento come capo Missione
anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.
3. Il funzionario incaricato
della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto
dallarticolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza
diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza
diplomatica, nellambito delle risorse disponibili, posti di organico
per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dellAmministrazione
degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. LAmministrazione,
nei limiti del contingente di cui allarticolo 152, può autorizzare
altresì lassunzione da parte della rappresentanza diplomatica
di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la
sezione e a questultima assegnati.
4. Il decreto che istituisce
la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di
organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da
utilizzare per le necessità di funzionamento di questultima.
Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dellarticolo
171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai
fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli
organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere
la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con
le modalità di cui al comma 3 dellarticolo 171-bis. Lo
stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure
compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai
fini dellinvarianza della spesa.
5. La sezione distaccata, nei
limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica
da cui dipende, assicura le funzioni di cui allarticolo 37. Essa
svolge altresì le funzioni consolari di cui allarticolo 39.
6. La sezione può essere
ubicata anche allinterno dei locali degli uffici di altri Stati membri
dellUnione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili
in loco. A tale fine è stipulata una convenzione che prevede
leventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso
diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il
funzionamento della sezione.
7. Le altre modalità
di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse
devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze».
1. Allarticolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «di un ufficio allestero» sono sostituite dalle seguenti: «delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».
1. Allarticolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;» è inserito il seguente capoverso:
«assicurare gli adempimenti idonei allesercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti allestero;».
1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:
«Capo V Scuole e istituti educativi allestero».
1. Larticolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - (Rinvio). 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi allestero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano lorganizzazione e il funzionamento».
1. Larticolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Art. 93 (Personale dellAmministrazione degli affari esteri). 1. Il personale dellAmministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonchè dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura».
1. Allarticolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: «annessa al presente decreto» è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dellAmministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purchè sia assicurata linvarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata».
1. Allarticolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera c), le parole: «propedeutico allavanzamento al grado di ministro plenipotenziario» sono soppresse;
b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«LAmministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o allestero, studi in materie di interesse per lAmministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dellanzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare allAmministrazione limporto dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente».
1. Allarticolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici allestero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dellAmministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nellesercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nellesercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;».
1. Allarticolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma,
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o
più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo
servizio, vice direttore dellIstituto diplomatico, capo ufficio presso
lAmministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo
di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso
una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi
del sesto comma dellarticolo 101. Ai fini del calcolo del biennio,
i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro»;
b) al secondo comma,
secondo periodo, le parole: «; la valutazione finale ottenuta a conclusione
del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c),
dellarticolo 102 del presente decreto» sono soppresse.
1. Allarticolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado».
1. Allarticolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini dellapplicazione del quarto comma, si considera servizio allestero anche quello prestato, previa autorizzazione dellAmministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri».
1. Allarticolo 110-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «dei posti allestero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica».
1. La rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:
«Capo II Personale dellarea funzionale C»
1. Larticolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Art. 114. - (Funzioni consolari). 1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dellarea funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.
2. Il personale dellarea funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
1. Allarticolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dellAmministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dellorganizzazione del lavoro esistente negli uffici allestero».
1. Allarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma,
primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalle
seguenti: «cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dallarticolo
58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni»;
b) lottavo comma è sostituito dal seguente:
«Gli esperti che lAmministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge allespletamento di particolari compiti relativi alla tutela dellordine pubblico e della sicurezza nazionale nonchè al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dellUnione europea, di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
1. Allarticolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Il personale in servizio
allestero conserva, durante il congedo ordinario di cui allarticolo
143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo lassunzione
in servizio allestero, lindennità personale»;
b) il quarto comma è abrogato.
1. Dopo larticolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
«Art. 211-bis. - (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. Nellambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dellAgenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, dintesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso».
1. Allarticolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni».
1. La tabella A di cui allarticolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dallarticolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
1. In ragione delle attività di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dellUnione europea, è accordato al circolo stesso un contributo straordinario pari a 350.000 euro per lanno 2003.
2. Allonere derivante dallattuazione
del comma 1, pari a 350.000 euro per lanno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Allarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La materia relativa allaccertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede è disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri».
1. Allarticolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le parole: «Nei primi sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei primi dieci anni successivi».
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) parte prima: larticolo 4; il capo VI del titolo II;
b) parte
seconda: la lettera b) del primo comma dellarticolo 108; il
terzo comma dellarticolo 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi
III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V;
c)
parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allarticolo
31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202.
2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, allarticolo 99-bis, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dallIstituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso» sono soppresse.
1. La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è disciplinata con regolamento da emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. Per le finalità di cui allarticolo 22 è autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dallanno 2003.
2. Per le finalità di cui allarticolo
24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere
dallanno 2003.
3. Per le finalità di cui allarticolo
25 è autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dallanno
2003.
4. Per le finalità di cui allarticolo
26 la spesa prevista è determinata in 145.812 euro a decorrere dallanno
2003. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio
dellattuazione del presente comma, anche ai fini dellapplicazione
dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7,
secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
5. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dallanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
(v. articolo 26)
«TABELLA A
(v. articolo 171, comma 2)
INDENNITÀ BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALLESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
QUADRO A
Posto funzione |
Indennità base |
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) |
1.888,68 |
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) |
1.817,41 |
Ministro presso rappresentanza diplomatica |
1.534,91 |
Capo di consolato generale di prima classe |
1.446,08 |
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica |
1.399,60 |
Capo di consolato generale |
1.378,94 |
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe |
1.262,74 |
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe |
1.163,06 |
Capo di consolato di prima classe (1) |
1.163,06 |
Capo di consolato |
983,33 |
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe |
963,19 |
Capo di vice consolato |
929,62 |
Secondo segretario o vice console |
929,62 |
Capo di agenzia consolare |
921,88 |
(1) Limitatamente a venti consolati da
determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze.
QUADRO B
Qualifica |
|
Posto funzione |
Indennità base |
Dirigente di prima |
|
Commissario regionale capo o esperto amministrativo capo |
1.381,52 |
Dirigente di seconda |
|
Primo commissario regionale o esperto amministrativo |
1.163,06 |
QUADRO C
Posizione economica |
|
Posto funzione |
Indennità base |
C3 |
|
Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni |
963,19 (*) |
C2 |
|
Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore |
919,29 (*) |
C1 |
|
Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni |
867,13 (*) |
B3 |
|
Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico-finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni |
770,04 (*) |
B2 |
|
Assistente amministrativo o esperto autista |
702,38 (*) |
B1 |
|
Coadiutore o autista capo o commesso capo |
608,90 (*) |
A1 |
|
Commesso o autista |
543,31 (*) |
(*) Da attribuire soltanto al personale
che abbia maturato unanzianità nei ruoli del Ministero degli
affari esteri di almeno 20 anni.
QUADRO D
(PERSONALE DELLAREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)
Qualifica o |
|
Posto funzione |
Indennità base |
Dirigente di seconda fascia dellarea della promozione culturale |
|
Direttore di istituto italiano di cultura (*) |
1.038,08 |
C3 o C2 |
|
Direttore di istituto italiano di cultura |
938,92 |
C2 o C1 |
|
Addetto presso istituto italiano di cultura |
792,24 |
(*) Con le funzioni di cui allarticolo
3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 agosto 2000, n. 368».