Legge 20 marzo 2003, n. 77
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003- Supplemento Ordinario n. 66
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sullesercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.