Legge 7 aprile 2003, n. 63
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio
2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo
equità
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di
giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore
non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti
giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui
all'articolo 1342 del codice civile.".
Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi
instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.
Art. 1-ter.
1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a),
dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola:
"1.033" e' sostituita dalla seguente: "1.100".
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.