Legge 7 marzo 2003, n. 38
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 Marzo 2003
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(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dellagricoltura, della pesca, dellacquacoltura, agroalimentare, dellalimentazione e delle foreste)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dellarticolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dellUnione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dellacquacoltura, agroalimentare, dellalimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dellarticolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 7, comma 3, e allarticolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere listituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dellattività dei Ministri partecipanti ai Consigli dellUnione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dellUnione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b)
stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per
oggetto anche lesame di progetti regionali rilevanti ai fini della
tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento
di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme
alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato,
libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue
il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;
c)
stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi
anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dellesercizio di
competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione
di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d)
favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dellagricoltura,
della pesca e dellacquacoltura, anche attraverso la revisione dei
requisiti previsti dallarticolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
come modificato dallarticolo 10 del decreto legislativo n. 228
del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999
del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e)
rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali,
contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto
funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonchè di
favorirne il miglioramento dellorganizzazione economica e della posizione
contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana
e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza
di cui allarticolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f)
coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale
con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001,
anche nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 49 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza
tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata
dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi
fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali
materie, prevedendo ladozione di appositi regimi di forfettizzazione
degli imponibili e delle imposte, nonchè di una disciplina tributaria
che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone
laccorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca
laccorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso
alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende
dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori,
specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g)
semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi
a carico delle imprese agricole;
h)
coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale
per la parte concorrente di tali materie;
i)
favorire laccesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari,
dellacquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività
e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari,
di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione
dei rischi di mercato, nonchè favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi
o straordinari;
l) favorire linsediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso ladozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m)
rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo delloccupazione
nel settore agricolo, anche per incentivare lemersione delleconomia
irregolare e sommersa;
n)
ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, alletichettatura
e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo
ladozione di procedure di tracciabilità, differenziate per
filiera, anche attraverso la modifica dellarticolo 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento
(CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;
o)
armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di
frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di
eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare
le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare
le procedure amministrative relative allimmissione in commercio,
alla vendita e allutilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
emanato ai sensi dellarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni;
q)
agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni
dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri
di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la
modifica dellarticolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228
del 2001, al fine di consentire unefficace concentrazione dellofferta
della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato,
anche modificando il termine previsto dallarticolo 26, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo,
altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r)
prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano,
con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai
prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare,
in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati,
anche al fine di favorire linternazionalizzazione di tali prodotti;
s)
favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e lammodernamento
delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli
per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso listituzione
di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero
delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di
armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per
il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello
interregionale;
t)
ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni
sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento
di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità
a quanto previsto dallarticolo 31 del decreto legislativo n. 228
del 2001;
u)
riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla
con le nuove normative sullorganizzazione dellamministrazione
statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v)
riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare
la disciplina e il sistema dei controlli sullattività di pesca
marittima;
z)
riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire lefficacia
degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità
naturali o da avversità meteomarine;
aa)
rivedere la definizione della figura economica dellimprenditore ittico
e le attività di pesca e di acquacoltura, nonchè le attività
connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3
del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb)
ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese
e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi
ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso
la modifica dellarticolo 5 e dellarticolo 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 226 del 2001, nonchè degli articoli 123, 164,
da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard
di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
cc)
assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dellarticolo 318 del codice della navigazione;
dd)
individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche
al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dellacquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche
del mare, anche attraverso la modifica dellarticolo 4 del decreto
legislativo n. 226 del 2001;
ee)
equiparare, ai fini dellesercizio dellattività di vendita
di cui allarticolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228
del 2001, gli enti e le associazioni alle società;
ff)
definire e regolamentare lattività agromeccanica, quando esercitata
in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali
nonchè le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza
e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg)
dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo
il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh)
adeguare la normativa relativa allabilitazione delle navi da pesca,
anche attraverso la modifica dellarticolo 408 del regolamento per
lesecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dellarticolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino alleventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente
il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1
e 3.
5. Con regolamento emanato ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al
comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo
di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinchè sia espresso
il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine
di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare
scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi
1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta
giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le
competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
(Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per lagricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dellarticolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare le modifiche conseguenti allevoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;
b) rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dellagricoltura biologica, in modo da prevedere che:
1) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;
2)
lautorizzazione allesercizio dellattività di controllo
sia soggetta a rinnovo triennale;
3)
i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore
dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture
organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che
la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dellattività
di controllo sullintero territorio nazionale sia corredata da unattestazione
di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti
di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento
fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo,
dalla European Cooperation for Accreditation (EA) o, a livello internazionale,
dallInternational Accreditation Forum (IAF);
4)
lattività di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto
del principio di sussidiarietà;
5)
siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi
di controllo;
6)
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sia abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente
comma;
7)
gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla
modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinchè sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, questultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Disposizioni correttive e integrative
del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate,
con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con
le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo stesso anche alla luce di eventuali problematiche emerse
nel primo periodo di applicazione.
4. Sono fatte salve le competenze
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura
biologica.
5. Il Governo informa periodicamente
il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1
e 3.
(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche)
1. Allarticolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dallarticolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. È istituito il Fondo per
la ricerca nel settore dellagricoltura biologica e di qualità,
alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il
Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali
e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonchè
in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza
con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del
1º febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del
Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca
ammissibili»;
b) il comma 2-bis
è sostituito dal seguente:
«2-bis. È istituito il Fondo per lo
sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità, alimentato
da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno
del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:
a) al sostegno allo
sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori
e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione,
nonchè mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di
buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e
dei fertilizzanti;
b)
allinformazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi
di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonchè
su quelli a denominazione di origine protetta»;
c)
dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis
è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, dintesa
con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano nellambito di unapposita conferenza di servizi,
ai sensi dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte
di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche
agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b)
delle priorità stabilite al comma 2-bis»;
d)
al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis».