Indici  delle leggi
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Legge 14 febbraio 2003, n. 34

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2003- Supplemento Ordinario n. 38


Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

Art. 2.

    1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 della Convenzione stessa.

Art. 3.

    1. Dopo l’articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:

    "Art. 280-bis. - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

    Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

    Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

    Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

    Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti".

Art. 4.

    1. All’articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente:

    "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti".

    2. Il terzo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

    "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti".

Art. 5.

    1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall’articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".

    2. All’articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall’articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".

Art. 6.

    1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall’articolo 270-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis".

Art. 7.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell'Accordo)