Indici  delle leggi
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Legge 27 febbraio 2003, n. 33

"Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003



ART. 1.
(Disposizioni a favore delle vittime del disastro aereo di Linate).

1. È assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità, nonché per il finanziamento di altre iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre per non dimenticare", costituito dai familiari delle vittime.

2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.

3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

ART. 2.
(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.