Legge 15 gennaio 2003, n. 12
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanitā - Ufficio Regionale per l'Europa - concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. Č autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attivitā dell'Ufficio di Venezia.
ART. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)