Legge 27 settembre 2002, n. 232
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2002
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)